Testo
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Con la presente si comunica che il decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35 (cd decreto competitività) è stato convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 14 maggio 2005 n. 80, pubblicata sul S.O. n. 91/L alla G.U. del 14/5/2005 n. 111 e rinvenibile sulla banca dati Internet del CNI.
Esso contiene, come noto, una molteplicità di disposizioni, relative alle materie e ai settori più disparati, e consta di 16 articoli, ognuno formato da svariati commi, non sempre omogenei e integrati tra loro.
Alcune previsioni riguardano, a vario titolo, il mondo delle professioni.
LE NOVITA' PER LA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA In primo luogo è da segnalare per la sua rilevanza il disposto del comma 4-quinquies dell’art. 2 del decreto, che innova in materia di convocazione dell’assemblea per il rinnovo dei Consigli degli Ordini.
La norma citata recita:" All’articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 23/11/1944 n. 382, il primo comma è sostituito dal seguente: "L’assemblea per l’elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall’esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito Internet dell’Ordine nazionale. E’ posto a carico dell’Ordine l’onere di dare prova solo dell’effettivo invio delle comunicazioni".
E’ quindi ora positivamente stabilito che la convocazione dell’Assemblea per la elezione del Consiglio dell’Ordine può avvenire anche tramite posta prioritaria, telefax e posta elettronica certificata (e che della convocazione deve essere dato avviso sul sito Internet del Consiglio Nazionale di categoria).
La disposizione mira, evidentemente, a semplificare e rendere più in linea con le moderne tecnologie la convocazione dell’assemblea, riducendo i costi per gli Ordini rispetto al più oneroso mezzo della raccomandata a/r.
Questa disposizione - occorre sottolineare per evitare fraintendimenti - viene riportata integralmente e confermata nel nuovo Regolamento elettorale di prossima approvazione.
Si rileva inoltre come il Legislatore abbia escluso gli iscritti sospesi dalla professione dai destinatari dell’avviso di convocazione dell’assemblea.
LE ALTRE NOVITA' L’art. 3 del decreto competitività contiene una serie di disposizioni sulla semplificazione amministrativa che modificano per alcuni importanti aspetti la legge 7/8/1990 n. 241 sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso.
Il comma 1 dell’art. 3 d.l. cit. riscrive la disciplina della denuncia di inizio attività (D.I.A.) contenuta nell’art. 19 l. 241/1990, prevedendo, ad esempio, che ora l’attività oggetto della dichiarazione possa essere iniziata non immediatamente, ma "decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente".
Viene poi introdotta - a differenza del regime antecedente - la espressa facoltà della pubblica amministrazione di assumere comunque provvedimenti in via di autotutela, pur scaduto il termine dei 30 giorni.
Il comma 6-bis del decreto-legge sostituisce quindi l’art. 2 della citata l. 241/1990, dettando una nuova disciplina della conclusione del procedimento amministrativo.
Importante qui, oltre alla riaffermazione del dovere di ogni Amministrazione di fornire esplicita risposta alle istanze dei cittadini, è la modifica della disciplina dei termini entro cui concludere il procedimento, che qualora non siano fissati con appositi regolamenti dell’ente, è ora fissato in via residuale in 90 giorni (prima erano 30).
Il comma 6-ter dell’art. 3 d.l. cit. riscrive integralmente la disciplina del cd silenzio-assenso (art. 20 l. 241).
In un’ottica di semplificazione e maggiore spazio per l’iniziativa economica privata è ora previsto in via generale (salvo le eccezione contenute nel comma 4 dell’art. 20 l. 241) che nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’Amministrazione oltre i termini previsti dall’art. 2 della legge "equivale a provvedimento di accoglimento della domanda".
L’impatto e la effettiva portata di questa previsione potenzialmente assai dirompente potrà essere verificata solo a seguito della sua concreta applicazione.
Da ultimo il comma 6-octies dell’art. 3 d.l. cit., intervenendo in materia di autocertificazione (art. 18 l. 241/1990) dispone che i documenti necessari per la istruttoria del procedimento amministrativo devono ora essere in ogni caso acquisiti d’ufficio dalla amministrazione procedente, anche se sono detenuti da altre pubbliche amministrazioni.
Al privato cittadino possono solo essere richiesti gli elementi e le indicazioni necessarie per la ricerca dei documenti, qualora questi si trovino già in possesso di una pubblica amministrazione.
Di interesse sono anche i commi 6-novies e 6-decies.
I commi 12 bis e seguenti dell’articolo 5 si occupano invece di appalti pubblici e prevedono la facoltà delle stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell’appaltatore o risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, di interpellare i concorrenti che seguono in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori.
Il comma 12-quater dello stesso articolo prevede invece la possibilità di ricorrere ad una "procedura negoziata senza pubblicazione di bando", nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario, qualora tutti i soggetti interpellati ai sensi dei commi 12-bis e 12-ter si siano rifiutati.
Il comma 16-sexies dell’art. 5 infine, modifica la disciplina dell’arbitrato negli appalti pubblici, dettando alcune importanti previsioni chiarificatrici in tema di tariffe applicabili e di nomina del terzo arbitro.
Come si vede, si tratta di una serie di rilevanti innovazioni, alcune di immediato interesse per gli Ordini professionali, altre destinate a produrre effetti sull’attività dei liberi professionisti e delle pubbliche amministrazioni.
N.B.: Il testo del d.l. n. 35/2005, come convertito dalla legge n.80/2005 è disponibile sulla Banca Dati del CNI (lg09065).
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