Testo
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Di seguito a quanto già comunicato da questo Consiglio Nazionale con Circolare n. 64/XVII Sess. del 14 febbraio 2007 (prot. CNI n. 674/U-FC/07), si vuole evidenziare una sostanziale modifica apportata alla disciplina dei criteri per l’accertamento del requisito della rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini delle rilevazioni in oggetto.
Detti criteri, infatti sono disciplinati dall’art. 43 del d.lgs. 165/2001 e dall’art. 19 del CCNQ del 7 agosto 1998, che è stato riformulato a seguito di un nuovo contratto collettivo nazionale quadro stipulato il 24 settembre u.s.
In particolare, il comma 9 dell’art. 6 (che sostituisce il precedente art. 19) del CCNQ del 24 settembre 2007 incide in modo sostanziale sulla rilevazione delle deleghe, a partire da quella in corso al 31 dicembre 2006, in quanto ai fini del dato associativo non conta più e soltanto il numero dei lavoratori iscritti al sindacato, ma il numero delle trattenute per i contributi sindacali effettivamente operate in busta paga tramite delega di cui è titolare il sindacato.
In tal modo, l’effettività della delega si ha solo a fronte del contributo versato, ed è per questo che, al fine di contare anche le deleghe rilasciate nel mese di dicembre dell’anno di riferimento, la lettura viene effettuata sulla base del dato contabile risultante nella busta paga di gennaio.
L’Aran, con nota del 01 ottobre 2007 (prot. 8173/07) invita le amministrazioni a voler verificare la corrispondenza delle schede già inviate (sulla base di quanto il CNI aveva rammentato con la Circolare n. 64 sopra menzionata) alla stessa Agenzia con il contenuto del nuovo art. 6 citato.
Si invitano pertanto gli Ordini in indirizzo a prendere visione della nota Aran del 01 ottobre 2007 (prot. 8173/07) pubblicata sul sito www.aranagenzia.it nella sezione "Relazioni sindacali" alla voce "Deleghe 2006".
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