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Rif. DV09689
Documento 27/08/2007 CIRCOLARE - XVII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 104
Data 27/08/2007
Riferimento Protocollo CNI n. 3238 del 27/08/2007
Note
Allegati

dv09690

Titolo GARANZIE NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA - DETERMINAZIONE N. 6/2007 DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
Testo Con la presente si trasmette a tutti gli Enti in indirizzo la determinazione n. 6/2007 dell’11 luglio 2007 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in tema di "Garanzie nelle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione", depositata in data 26 luglio 2007.

La suddetta determinazione nasce da una richiesta di parere inoltrata dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria, che ha censurato una procedura di gara per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui bando richiedeva al progettista la presentazione di una cauzione provvisoria e definitiva, ai sensi degli articoli 75 e 113 del d. lgs. 163/2006.

In considerazione del rilievo della questione e del coinvolgimento di numerosi interessi di settore, l’Autorità ha convocato in audizione, il 9 maggio 2007, i rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture, del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, dell’ANCI e dell’Ordine degli Ingegneri di Alessandria.

I rappresentanti istituzionali della Categoria, in quella sede, hanno vigorosamente sostenuto il carattere speciale ed esaustivo della disciplina dettata per i progettisti dall’art. 111 del Codice (polizza di responsabilità civile professionale), affermando che addossare ai professionisti ulteriori garanzie comporterebbe invece un onere economico aggiuntivo, con possibili effetti limitativi della concorrenza.

Ebbene, l’Autorità per la Vigilanza, sconfessando la tesi contraria sostenuta dall’ANCI, ha sostenuto che la nuova disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163) non ha innovato, sul punto, la regolamentazione già contenuta nella vecchia legge Merloni, per cui "le stazioni appaltanti non possono richiedere ai progettisti garanzie aggiuntive o difformi da quelle previste e disciplinate dal predetto articolo 111 del d.lgs. 163/2006".

Questo perché cauzione provvisoria e definitiva hanno una ratio diversa rispetto alla polizza di responsabilità civile, mentre per gli affidamenti di incarichi tecnici sussiste una specifica disciplina delle relative garanzie, il cui carattere onnicomprensivo porta ad escludere l’applicazione delle ulteriori garanzie previste negli articoli 75 e 113 del Codice.

E’ con viva soddisfazione che si segnala quindi la determinazione n. 6/2007, auspicandone la massima diffusione, sia per l’accoglimento delle nostre posizioni, sia in quanto esempio dei risultati conseguibili attraverso l’azione congiunta e coordinata delle rappresentanze istituzionali della Categoria.

Allegato: determinazione n. 6/2007 Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici. (DV09690)
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