Testo
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Con la presente si rende noto che sul s.o. n. 157 alla G.U. del 22 settembre 2005 n. 221 è stato pubblicato il decreto legislativo 17 agosto 2005 n. 189
("Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 agosto 2002 n. 190, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti, nonché di
risoluzione delle interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale").
Si deve qui sottolineare che trattasi di una disciplina speciale, ovvero quella afferente al settore delle opere cosiddette strategiche e degli insediamenti
di preminente interesse nazionale (v. legge 21/12/2001 n. 443: "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri
interventi per il rilancio delle attività produttive", cosiddetta legge obiettivo).
Non si tratta quindi di regole valevoli per l’affidamento in via generale dei lavori pubblici (l. 109/1994), ma, anzi, di una disciplina derogatoria rispetto
a quella generale sugli appalti.
Il decreto legislativo 17 agosto 2005 n. 189 in esame ha apportato delle modifiche al testo del decreto legislativo 20 agosto 2002 n.190 ("Attuazione della l.
21 dicembre 2001 n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale"), che è la normativa
con cui è stata data attuazione alla legge obiettivo, attraverso la individuazione e approvazione delle modalità di progettazione e realizzazione delle
infrastrutture strategiche per il Paese, degli insediamenti produttivi strategici e delle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale.
Varie sono le innovazione introdotte per le infrastrutture strategiche.
LE NOVITA’ IN TEMA DI PROGETTAZIONE
In primo luogo - per segnalare soltanto le previsioni di maggiore rilevanza - l’art. 1 del decreto legislativo n. 189/2005 (introducendo l’art. 2-bis al
decreto legislativo n. 190/2002) stabilisce che l’affidamento delle attività di progettazione e degli altri servizi di ammontare pari o superiore alla soglia
di applicazione delle normative comunitarie in materia, è regolato dal decreto legislativo 17/3/1995 n. 157 (sugli appalti pubblici di servizi) e dal decreto
legislativo 17/3/1995 n. 158 (sugli appalti nei settori esclusi), a seconda dell’ambito di applicazione.
Inoltre, al fine di garantire le esigenze di trasparenza e di pubblicità, questi bandi di gara saranno pubblicati sui siti internet del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e delle Regioni interessate.
Mentre la nuova disciplina - per quel che concerne i servizi di ammontare inferiore alla soglia comunitaria - dispone che essi siano affidati nel rispetto dei
principi di trasparenza, adeguata pubblicità e imparzialità imposti dall’osservanza del Trattato UE.
Viene poi ribadita la regola di incompatibilità tra progettisti dell’opera e soggetti incaricati delle attività esecutive (art. 2-bis, comma 3, nuovo d.lgs.
190/2002).
E’ inoltre prevista la possibilità per i soggetti aggiudicatori di estendere il divieto ai soggetti che abbiano collaborato ad altro titolo alla
progettazione, a condizione di stabilirlo con apposita previsione nel bando di gara o nel contratto di progettazione.
E’ ivi prevista, in sede di progetto preliminare o definitivo, l’introduzione di linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri.
L’articolo dispone infine la mancata applicazione dell’art. 17 legge quadro sui lavori pubblici alle suddette attività di progettazione ed approvazione delle
infrastrutture strategiche.
LE TARIFFE PROFESSIONALI
Il nuovo art. 2-bis, comma 7, d.lgs. 20 agosto 2002 n. 190 contiene una importante previsione in tema di onorari professionali.
La disposizione stabilisce che "previa intesa con il Ministero della Giustizia", fino alla revisione delle tariffe professionali per le attività di
progettazione, per la determinazione del corrispettivo per le attività di progettazione oggetto del decreto legislativo i soggetti aggiudicatori aumenteranno
del 100 per cento l’aliquota prevista per il progetto preliminare dalla tabella B del decreto Ministero Giustizia 4 aprile 2001.
Mentre le aliquote previste dalla citata tabella per il progetto definitivo ed esecutivo vengono ridotte corrispondentemente e proporzionalmente alle aliquote
previste per il progetto definitivo ed esecutivo, in modo che l’aliquota totale risulti sempre pari a 1.
E’ appena il caso di rilevare che l’espresso riferimento legislativo alle tariffe contenute nel DM 4/4/2001 costituisce l’ennesima conferma - se ce ne fosse
bisogno - dell’attuale vigenza e validità del DM 4/4/2001, come sempre sostenuto dal Consiglio Nazionale (v. circolare CNI n. 270/2003).
CONFERENZA DI SERVIZI E ALTRE NOVITA’
Il nuovo art. 4-ter del decreto legislativo n.190/2002 contiene una serie di previsioni procedurali, relative alla organizzazione dei lavori della conferenza
di servizi convocata per la formulazione di proposte o richieste.
Si segnala la disciplina relativa ai soggetti esclusi dalla conferenza e che invece dovevano essere invitati (art. 4-ter, comma 6).
L’art. 5-bis del decreto è invece dedicato alla risoluzione delle interferenze.
Da ultimo l’art. 5-ter del decreto legislativo 190/2002 è dedicato alla "società pubblica di progetto".
Si tratta di una nuova figura, senza scopo di lucro, istituita per realizzare un’attività coordinata di più soggetti pubblici, attributaria delle competenze
necessarie per la realizzazione dell’opera e definita autorità espropriante ai sensi del testo unico sugli espropri.
Alla società pubblica di progetto possono partecipare, oltre ai soggetti aggiudicatori, le Camere di commercio e le Fondazioni bancarie.
Come si vede, non poche sono le previsioni di interesse introdotte dal decreto legislativo 17 agosto 2005 n. 189 - di cui in questa sede si è operata una
prima ricognizione - di modo che è necessaria un’attenta lettura di tutto il relativo articolato (presente sul sito Internet del CNI).
- Il decreto legislativo 17 agosto 2005 n. 189 è rinvenibile sulla Banca Dati Internet del CNI (nome file: lg09188).
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