Testo
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La gestione oculata delle risorse energetiche e del rispetto ambientale ha contribuito tra l’altro ad emanare la direttiva 2002/91/CE, recepita in Italia con il D. Lgs 192/2005 stimando che il 40 e più per cento e più del 15 per cento rispettivamente dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti riguardano l’edilizia. Tutto ciò ha portato a determinare metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici a stabilire, criteri generali per la certificazione energetica degli edifici, e ad attivare ispezioni periodiche agli impianti di climatizzazione.
In tale scenario il D. Lgs. 192/2005 prevede una nuova serie di disposizioni e di principi da definire che vedono interessati oltre lo Stato, le Regioni e gli Enti locali anche i Professionisti per le attività svolte nel settore edilizio nonché ad esempio la formazione di esperti qualificati e indipendenti ai quali affidare il sistema degli accertamenti e delle ispezioni edili ed impiantistiche.
L’art. 15 poi indica le sanzioni a cui sono sottoposti il progettista e il direttore dei lavori per le responsabilità loro affidate.
Non è utile commentare ulteriormente i contenuti del D.lgs. 192 e dei relativi allegati. Ben noti sono agli Ordini ed ai Colleghi gli obiettivi e le motivazioni del provvedimento che si possono richiamare alla legge 373/1974, alla legge 10/91 e ai loro regolamenti attuativi.
In relazione al pregevole lavoro svolto a suo tempo dai Componenti della Commissione Impianti del CNI si invitano gli Ordini e le Federazioni e/o Consulte ad attivarsi a livello locale per le nuove competenze affidate ai Comuni e alle Regioni per cooperare nelle misure di accompagnamento studiando misure e suggerimenti atti a facilitare il lavoro professionale.
Questo Consiglio Nazionale ha ritenuto di presentare istanza al Ministero delle Attività Produttive affinchè siano ascoltati gli Ingegneri fin dalla fase elaborazione dei regolamenti nazionali All.: nota CNI del 16 gennaio 2006 al al Min. Att.Prod.(dv09223)
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