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Rif. DV09792
Documento 05/02/2008 CIRCOLARE - XVII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 139
Data 05/02/2008
Riferimento Protocollo CNI n. 445 del 05/02/2008
Note
Allegati

dv09788

Titolo CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE N. 24734 DEL 16 NOVEMBRE 2007 RECANTE 'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA' PUBBLICATA IN G.U. 21.11.2007 N. 271
Testo La circolare del Ministero delle infrastrutture (allegata) costituisce un rilevante apporto interpretativo, anche alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo 113/2007 di correzione al Codice degli appalti, per ciò che attiene le procedure di selezione e, soprattutto, la valutazione delle offerte negli appalti di servizi di ingegneria ed architettura al di sotto della soglia dei 100.000 euro.

E’ proprio in questa fascia che si sono rilevati effetti distorsivi delle procedure di selezione e di offerta così come previste da una mera lettura del Codice dei contratti, con risultati che spesso sfioravano l’assenza di redditività dell’offerta presentata dal professionista e risultata vincente con altrettante ripercussioni sulla qualità delle prestazioni richieste.

Va premesso che il contenuto della circolare si applica a tutte le procedure di aggiudicazione e dunque dalla programmazione alla direzione lavori al collaudo, ivi comprese il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori.

Procedure di selezione

Passando al merito delle proposizioni interpretative, la circolare dichiara implicitamente abrogate le disposizioni di cui all’art. 62 commi 1 e 2 del D.P.R. n. 554/99 dall’art. 91, comma secondo del Codice, che stabilisce l’obbligo del rispetto dei principi comunitari ormai consolidati di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Detti principi debbono presiedere a qualsiasi procedura di gara e ne viene offerta una significativa esemplificazione per ciascuno di essi.

In particolare la trasparenza trova immediata corrispondenza nella necessità di dare adeguata pubblicità anche agli incarichi di cui qui ci si occupa e, in primo luogo, l’intenzione di far luogo all’affidamento.

Viene difatti richiamato l’obbligo di rispettare la procedura di affidamento così come prevista dall’art. 57, comma 6, del Codice, “procedura negoziata senza bando di gara”.

Le stazioni appaltanti debbono svolgere pubblicità preventiva, rispetto agli incarichi che si intendono conferire, attraverso due strumenti: la costituzione di elenchi ovvero l’indagine di mercato relativo allo specifico affidamento.

In entrambi i casi i soggetti da invitare non possono essere in numero inferiore a cinque.

Per ciò che concerne l’elenco, poi, oltre ad individuare le forme di pubblicità la circolare guarda anche allo specifico contenuto, stabilendo che le stazioni appaltanti debbano indicare classi e categorie, individuate tramite le elencazioni contenute nella tariffa professionale nonché le fasce di importo in cui si intende articolare l’elenco, gli operatori economici interessati alla inclusione nell’elenco debbono presentare il proprio curriculum professionale secondo le classi e categorie cui intendano essere iscritti .

A tali fini sono considerati utili anche gli incarichi professionali cui non sia seguita successivamente l’esecuzione.

Analoghe disposizioni valgono per l’indagine di mercato.

Selezione delle offerte

Come si è inizialmente anticipato è proprio questa la fase procedurale in cui la circolare mostra le innovazioni interpretative più rilevanti.

L’atto ministeriale è rigoroso nel richiedere l’individuazione dell’oggetto delle attività da affidare, richiedendo capitolati prestazionali e disciplinari di gara accennati e definiti.

Ove se ne ravvisi l’opportunità da parte delle amministrazioni appaltanti ed in relazione alla natura dell’attività richiesta, si suggerisce vivamente di introdurre nel bando di gara l’obbligo di presa visione dei luoghi da parte degli offerenti.

Riguardo all’importo a base di gara, la circolare, nel prendere atto dell’abolizione dei minimi tariffari, ricorda come le tariffe professionali costituiscano riferimento per la determinazione a base di gara dell’importo del servizio.

Sotto questo specifico aspetto, viene data una lettura interpretativa della formulazione dell’art. 92, comma quattro, che espressamente salva la riduzione dei minimi tariffari entro il 20%.

Secondo la circolare la determinazione dell’importo a base di gara va fatta al lordo della anzidetta riduzione, e, quindi, senza tenerne conto.

I concorrenti, nel formulare il ribasso, viceversa, dovranno tener conto di tale riduzione, presentando "un ribasso unico, relativo agli onorari professionali e alle spese e comprensivo della riduzione di cui all’art. 4,, comma 12 bis del D.L. n. 65/1989, convertito nella legge 26 aprile 1989 n. 155".

Sebbene questa interpretazione non sia sembrata la più aderente alle disposizioni contenute nell’art. 92, comma 4, del Codice dei contratti, essa tuttavia è preferibile sotto un duplice ordine di profili: l’importo così posto a base di gara costituisce la determinazione dell’onorario professionale e di conseguenza le stazioni appaltanti avranno modo di far coincidere l’importo stimato con l’effettivo onorario.

L’altro, e più importante, aspetto è costituito dall’effettivo importo offerto da ciascun concorrente e, di conseguenza, la congruità dell’offerta di ribasso rispetto all’importo stimato.

Ma è con riguardo ai criteri di selezione delle offerte che la circolare prende netta posizione, ritenendo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa più idoneo a garantire una corretta valutazione rispetto al criterio del prezzo più basso, non funzionale alla valutazione dei profili tecnici e professionali, tipici delle attività di ingegneria e di architettura.

L’uso del criterio del prezzo più basso viene ammesso solo in caso di semplicità e ripetitività delle prestazioni da svolgere.

Corollario dei concetti sopraesposti è l’invito alle stazioni appaltanti, in sede di assegnazione dei pesi ponderali da attribuire ai singoli elementi di cui si compone il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a dare un peso prevalente a quelli che consentono di valutare i profili qualitativi dell’offerta rispetto a quelli inerenti a profili meramente quantitativi, quali il prezzo e il tempo.

***

L’importanza della circolare in commento è di tutta evidenza.

Con essa vengono sciolti i nodi inestricabili che avvolgevano gli incarichi professionali al di sotto dei 100.000 euro.

Si raccomanda pertanto di dare capillare diffusione alla circolare presso gli iscritti affinché di volta in volta possano valutare la correttezza dell’operato della pubblica amministrazione appaltante ed eventualmente segnalare scostamenti significativi dalla circolare ministeriale.

Allegato: circolare Ministero Infrastrutture 16 novembre 2007 n. 24734 (dv09788).
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