Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it
Rif. DV09470
Documento 28/11/2006 CIRCOLARE - XVII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 49
Data 28/11/2006
Riferimento Protocollo CNI n. 4341 del 28/11/2006
Note
Allegati
Titolo DIRETTIVA SERVIZI
Testo OGGETTO: Direttiva Servizi.

Mercoledì 15 novembre 2006 a Strasburgo, il Parlamento Europeo in seduta plenaria, ha approvato in seconda lettura, una risoluzione legislativa che accoglie sostanzialmente la posizione comune del Consiglio assunta il 17 luglio 2006 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno.

Infatti, i tre emendamenti approvati dal Parlamento sono solamente di natura tecnica per adeguare il testo alle modifiche apportate alla decisione 1999/468/CE dalla decisione 2006/512/CE in materia di modalità per l'esercizio di talune competenze della Commissione. Tali modalità ricorrono negli articoli 23, 36 e 40 della citata posizione comune per cui il Parlamento ha ritenuto di emendarli tecnicamente con il pieno accordo della Commissione nel suo parere sulla risoluzione parlamentare reso il 16 novembre.

Poiché il Consiglio Europeo non ha alcuna ragione di opporsi a tali emendamenti, è quindi scongiurato il ricorso al Comitato di conciliazione.

Si conclude così l’iter iniziato il 13 gennaio 2004 di una proposta di direttiva che ha suscitato contestazioni a non finire e che esce completamente modificata rispetto all’impostazione deregulatoria iniziale. Scompare del tutto il criticatissimo principio del paese d’origine secondo cui non solo il conferimento delle qualifiche ma anche il controllo sull’attività del prestatore di servizi sono di esclusiva competenza dello stato d’origine del prestatore.

Si definisce poi in modo inequivoco la relazione con la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali che tratta già di aspetti specifici relativi all’esercizio professionale per le professioni intellettuali, sia in materia di libero stabilimento che inerentemente alla prestazione occasionale di servizi. Pertanto la nuova direttiva non può ai sensi del suo articolo 3 "Relazione con le altre disposizioni del diritto comunitario", confliggere con alcuna disposizione della direttiva 2005/36/CE che è in ogni caso prevalente.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, individualmente a livello nazionale ed attraverso le associazioni internazionali di cui fa parte, per ciò che attiene le istanze comunitarie, si è fortemente adoperato per ottenere questi risultati e non può che compiacersi nel vedere come il testo della direttiva dimostri inequivocabilmente che non è certo intenzione della Commissione, del Parlamento e del Consiglio europeo smantellare il sistema ordinistico che, semmai, ne esce con un maggior ruolo in materia di codici di autoregolamentazione e di coooperazione fattiva in materia di semplificazione burocratica (vedasi considerando 48: "Gli sportelli unici possono essere costituiti non soltanto da autorità amministrative ma anche da ... ovvero organismi o ordini professionali ... ai quali uno stato membro ha deciso di affidare questa funzione ...)

Sarà, dunque, cura di questo Consiglio continuare a vigilare sull’emanazione delle disposizioni di trasposizione della direttiva 2005/36/CE nel diritto interno, affinché tutte le deroghe consentite dalla legislazione comunitaria a salvaguardia della sicurezza dell’ambiente e dei cittadini siano applicate dal legislatore nazionale.

Il testo consolidato della direttiva è disponibile sul sito del Consiglio Nazionale degli Ingegneri alla pagina https://www.tuttoingegnere.it/web/ITA/Novità/061115_provconsolidated_it.pdf

Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it