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Rif. DV09382
Documento 01/09/2006 CIRCOLARE - XVII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 19
Data 01/09/2006
Riferimento Protocollo CNI n. 2900 del 01/09/2006
Note
Allegati
Titolo CONTENZIOSO IN MATERIA DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI.
Testo Facendo seguito alle precedenti comunicazioni sull’argomento in oggetto, si ritiene doveroso informare che in data 18 agosto 2006 è stata depositata la Sentenza n. 7203, con cui il TAR Lazio, Sezione III-quater, accogliendo in parte i ricorsi introduttivi del giudizio, ha annullato la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Roma del 15.11.2005 in cui si è votato per il rinnovo del Consiglio Nazionale e l’atto di proclamazione degli eletti al medesimo Consiglio adottato dal Ministero di Giustizia in data 06.04.2006.
L’invalidità della delibera del Consiglio dell’Ordine di Roma troverebbe, secondo la Sentenza, la propria fonte nel fatto che il predetto Consiglio si sarebbe illegittimamente insediato anticipatamente.
Per ogni dettaglio si rinvia direttamente alla lettura della citata Sentenza, che è direttamente rintracciabile sul sito web www.giustizia-amministrativa.it

Contro tale determinazione giudiziaria è stato prodotto appello dinanzi al Consiglio di Stato sia da parte di alcuni Consiglieri Nazionali in carica, sia da parte del Consiglio dell’Ordine di Roma, il quale, tra l’altro, ha più volte evidenziato come la circostanza di una diversa composizione del Consiglio non avrebbe influito in concreto sul risultato acquisito, atteso che la maggioranza assoluta (nove su quindici) dei Membri del nuovo Consiglio dell’Ordine di Roma era la stessa del Consiglio uscente.
Inoltre è stato richiesto al Consiglio di Stato di pronunciarsi, in sede cautelare, anche sull’esecuzione della citata Sentenza TAR.
Per tali motivi il Consiglio Nazionale, nella seduta del 30 Agosto u.s., nel prendere atto che pendono i ricorsi dinnanzi al Consiglio di Stato, nei confronti del quale si ripone la massima fiducia, ha ritenuto, all’unanimità, che esso è e sarà validamente in carica fino a quando non vi saranno atti ostativi delle Autorità competenti e definitive determinazioni dell’Autorità Giudiziaria di II grado, senza le quali non può assolutamente parlarsi, come adombrato da qualche Organo di stampa, di carenza di autorevolezza e di legittimazione necessarie per governare e tutelare la Categoria.
La decisione del Consiglio Nazionale è stata presa sia alla luce dell’attuale fase storica e politica, che, nell’interesse generale degli iscritti, non consente pericolosi vuoti di rappresentanza, sia nella convinzione che il risultato delle elezioni di rinnovo del CNI sia espressione dell’effettiva volontà della Categoria.
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