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Rif. DV09341
Documento 27/06/2006 CIRCOLARE - XVII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 6
Data 27/06/2006
Riferimento Protocollo CNI n. 2263 del 27/06/2006
Note
Allegati
Titolo SESSIONI DI ESAMI PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE - SUGGERIMENTI
Testo Come noto, sono iniziate le prove per gli esami di abilitazione per l’esercizio della professione di ingegnere, prima sessione dell’anno 2006.

A tal fine il Consiglio Nazionale ritiene dover sensibilizzare i commissari d’esame, tramite gli Ordini Provinciali che li hanno designati, affinché costoro nell’apprestarsi a valutare i singoli candidati, approfondiscano le conoscenze da parte di questi ultimi delle materie che in seguito formeranno oggetto di esercizio della professione.

In particolare si avverte la necessità per coloro che provengono da facoltà diversa da quella di Ingegneria, e tuttavia possono sostenere l’esame di abilitazione per l’esercizio della professione di ingegnere, di sondare l’effettiva conoscenza delle materie fondamentali, propedeutiche all’esercizio della professione nel settore di competenza.

Ad esempio, per il settore dell’informazione essenziale risulta la valutazione del candidato sulle discipline dell’elettronica e delle telecomunicazioni che costituiranno in seguito oggetto di attività professionali.

D’altro canto il D.M. 9 settembre 1957 recante "Approvazione del regolamento sugli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni" all’art. 11 specifica in modo esaustivo quale sia la finalità dell’esame di abilitazione.

Il secondo comma dell’art. 11 difatti prevede "Le prove debbono essere intese ad accertare l’organica preparazione di base del candidato nelle discipline in cui la conoscenza è necessaria per l’esercizio della professione ed a saggiare, in concreto, la sua capacità tecnica in vista dell’adeguato svolgimento delle attività professionali".

Finalità recepita dal D.P.R. 328/2001 che, nell’istituire sezioni nell’albo professionale, ha voluto individuare " ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo seguito" (art. 2, comma 2).

Ovviamente le precisazioni svolte hanno carattere di suggerimento e raccomandazione dettati dalle pregresse esperienze di abilitazione ove per il candidato proveniente da altra facoltà ci si è limitati a valutazioni afferenti solo la disciplina del corso di laurea seguito e non si è tenuto conto che l’abilitazione dava a costui accesso ad un settore di attività professionali ben più ampio, per le quali necessitava un’approfondita disamina delle conoscenze tecniche necessarie per un corretto svolgimento delle stesse, con detrimento dell’immagine e della professionalità degli ingegneri.
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