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Com'è noto il 31 dicembre 1996 è scaduto il termine ultimo per l'adeguamento alle prescrizioni del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche.
L'art. 7 del D.L. 31 dicembre 1996 nø 670 (pubblicato sulla G.U. nø 305 del 31.12.96) interviene nella materia stabilendo che, per le contravvenzioni accertate fino al 30 giugno 1997 relative a violazioni di obblighi del D.Lgs. 626/94 non ancora vigenti alla data del 31 dicembre 1996, gli organi di vigilanza dovranno prescrivere l'adempimento in un termine non superiore a dodici mesi; e non inferiore a quattro (otto per i videoterminali), prorogabile una sola volta e per non più di dodici mesi e che, una volta verificato l'adempimento da parte di tali organi, la contravvenzione si estinguerà automaticamente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 758/94, senza il pagamento di alcuna somma e senza conseguenze penali.
Gli Ordini che non si fossero adeguati alle prescrizioni del D.Lgs. 626/94 entro il 31 dicembre 1996 possono quindi ancora farlo entro il 30 giugno 1997 senza incorrere in sanzioni.
E' opportuno comunque tenere presente che il D.L. 670/96 non ha concesso proroghe ma solo una sospensione temporanea delle sanzioni e che pertanto chi si adegua ora risulta in ogni caso inadempiente.
Si ricorda che i principali adempimenti previsti dal D.Lgs. 626/94 per gli Ordini sono i seguenti:
1) designazione del responsabile del servizio di prevenzione dai rischi o, in alternativa, assunzione diretta di tale responsabilità da parte del Presidente dell'Ordine, dandone in entrambi i casi comunicazione all'Ispettorato Provinciale del Lavoro e alla A.S.L. competente;
2) preparazione del documento di sicurezza, da conservare presso la sede dell'Ordine, contenente:
- la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare;
- la programmazione degli interventi, o in alternativa, solo se il numero dei dipendenti è inferiore a 10, invio all'Ispettorato Provinciale del Lavoro e alla A.S.L. competente di un'autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi da parte del Presidente dell'Ordine;
3) elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
4) nomina, se del caso, del medico competente;
5) designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque di gestione dell'emergenza;
6) informazione ai lavoratori sui rischi individuati, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sui nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dell'eventuale medico competente e dei lavoratori incaricati della gestione delle emergenze;
7) formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute;
8) formazione particolare per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e per i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze;
9) preparazione di un piano di evacuazione dei luoghi di lavoro;
10) istituzione del registro degli infortuni (ove non esistente).
Per quanto concerne le ipotesi alternative, la procedura più semplice è costituita dall'assunzione diretta della responsabilità del servizio di prevenzione e protezione dai rischi da parte del Presidente (che dovrebbe però aver seguito un apposito corso in materia di sicurezza, essendo terminato il 31 dicembre 1996 il periodo transitorio) accompagnata da una comunicazione degli eventuali infortuni o malattie professionali verificatesi tra i dipendenti dell'Ordine negli ultimi tre anni e, avendo tutti gli Ordini meno di 10 dipendenti, dall'autocertificazione, sempre da parte del Presidente, dell'avvenuta valutazione dei rischi (che consente di evitare la laboriosa elaborazione del documento di sicurezza).
Per facilitare il compito degli Ordini eventualmente interessati si allegano fac-simili delle comunicazioni da inviare.
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