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Rif. DV04787
Documento 17/10/1997 CIRCOLARE - XV SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 150
Data 17/10/1997
Riferimento Protocollo CNI n. 4811 del 17/10/1997
Note
Allegati
Titolo CONSIGLI PROVINCIALI - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE IN VIA AUTONOMA - (SOSPENSIONE DI BANDO DI GARA DA PARTE DEL TAR LOMBARDIA SU RICORSO DI UN SINGOLO ORDINE)
Testo Nell'ambito delle iniziative tese a produrre chiarezza sugli affidamenti di incarichi pubblici deve segnalarsi l'importante risultato ottenuto dall'Ordine degli Ingegneri di Varese in sede giurisdizionale.

Il predetto Ordine ha impugnato un bando di gara per affidamento di incarico di progettazione preliminare contenente alcune clausole illegittime.

In particolare il bando prevedeva la stipula di polizza assicurativa e la pretesa dell'Ente Banditore di conseguire il pieno diritto di proprietà sul progetto con conseguente riconoscimento di illimitato potere di modifica progettuale anche contro la volontà del professionista.

Alla richiesta di rettifica del bando l'Ente procedente non dava riscontro obbligando il tal modo l'Ordine a proporre ricorso giurisdizionale richiedendo altresì la sospensiva del provvedimento onde evitare la imperabilità dei danni prodotti dalla prosecuzione della procedura di gara.

Il TAR Lombardia - Milano Sezione III con ordinanza n. 3252/97 ha accolto le considerazioni giuridiche svolte dall'Organismo provinciale e concesso la richiesta sospensione del bando.

Poiché la stazione appaltante non ha proposto ricorso al Consiglio di Stato avverso le sospensiva, provvedendo a rettificare il bando, l'ordinanza del TAR ha concluso definitivamente la vicenda processuale.

Il provvedimento giurisdizionale riveste particolare importanza: esso infatti riconosce l'interesse ad agire e la legittimazione a ricorrere in capo ai singoli Ordini Provinciali in tema di gare pubbliche di affidamento di incarico, in via autonoma e cioè indipendentemente dall'eventuale ricorso proposto dal singolo professionista partecipante alla opera.

Il TAR Lombardia ha infatti affermato che le anomalie del bando debbono considerarsi lesive delle prerogative proprie dell'intera categoria degli ingegneri.

L'ordinanza ha poi riaffermato quanto più volte sostenuto da questo Consiglio a proposito degli obblighi assicurativi posti a copertura del progetto e cioè che detti obblighi, previsti dalla legge Merloni così come modificata dalla legge 216/95, non possono considerarsi operativi stante l'espresso richiamo all'adozione del regolamento attuativo ed alla perdurante assenza di tale strumento normativo.

Importante è inoltre il riconoscimento della proprietà intellettuale del progetto a favore del professionista e, tramite espresso richiamo all'art. 11 della legge tariffaria, alla conseguente necessità di assenso del progettista ad eventuali modifiche o variazioni progettuali.

Rimane pertanto confermata la bontà della linea di tendenza che questo Consiglio ha suggerito con circolare n. 10 del 7.5.96 sulle possibili azioni contro bandi o avvisi di gara che presentino patologie giuridiche.

La tempestiva reazione dell'Ordine di Varese ha consentito non solo di vedere rettificato il bando ma, soprattutto, il riconoscimento di principi generali in materia di conferimento di incarichi pubblici.



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