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Rif. DV04961
Documento 19/01/1998 CIRCOLARE - XV SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 174
Data 19/01/1998
Riferimento Protocollo CNI n. 5589
Note
Allegati
Titolo STRUTTURA ALBO - CONTRIBUTO ANNUALE - MOROSITA' - SOSPENSIONE MA NON CANCELLAZIONE - RISPETTO DELLE NORME DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE (PUBBLICATA SULL'INGEGNERE ITALIANO N. 288/98 PAG. 25)
Testo Come è noto, si è posto il problema delle attività da svolgersi da parte degli Ordini provinciali rispetto a situazioni di morosità contributiva da parte di iscritti.

Le determinazioni di cancellazione dall'albo assunte da alcuni Ordini sono state oggetto di decisioni di annullamento di questo Consiglio Nazionale che trovano ora definitivo conforto da parte delle Sezloni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione nella sentenza n. 11622 del 21.11.1997.

Si ritiene quindi utile enucleare alcuni principi che possano meglio orientare l'attività degli Ordini nella materia in oggetto, dovendo premettersi che è stata ribadita la competenza giurisdizionale di questo Consiglio Nazionale non solo in materia disciplinare o di rifiutata iscrizione all'Albo, ma anche sui ricorsi in materia di cancellazione dall'Albo anche per i casi di incompatibilità o perdita dei diritti civili.

Nel caso di mancato versamento dei contributi annuali da parte dell'iscritto, il provvedimento che il Consiglio dell'Ordine ha il potere di assumere viene fatto rientrare nell'esercizio della funzione disciplinare.

In base alle normative vigenti, per la cui indicazione si fa espresso rinvio alla citata sentenza delle S.S. UU. N. 11622/1997, si trae che, se l'iscritto non versa nei termini stabiliti i contributi determinati dal Consiglio dell'Ordine e dal Consiglio Nazionale (tra i quali rientra la tassa annuale), in suo confronto può essere adottato un provvedimento di sospensione dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, ma nella stretta osservanza delle forme del procedimento disciplinare che si instaura e si svolge presso gli Ordini provinciali degli ingegneri.

Ne deriva che, in sede di revisione annuale dell'Albo, la rilevazione della morosità non può essere sanzionata mediante la adozione di un provvedimento amministrativo di cancellazione (che peraltro, sarebbe anch'esso impugnabile e devoluto alla competenza giurisdizionale degli Ordini provinciali e del Consiglio Nazionale), ma deve essere oggetto di segnalazione per l'inizio del relativo procedimento disciplinare il quale non è destinato ad esaurirsi nel mero accertamento del fatto oggettivo della morosità, ma deve estendersi alla considerazione di ogni altra circostanza rilevante.

Va infine segnalato che la determinazione eventualmente assunta di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio professionale quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute in applicazione della legge 3.8.1949, n. 536 della quale appare opportuno che le decisioni disciplinari in argomento facciano citazione.

Tanto per opportuna conoscenza ed esplicazione in una materia che, per la sua delicatezza, merita una uniformità di indirizzo su tutto il territorio nazionale.

Allegati:

- decisione C.N.I. n. 11/95
- Sentenza Corte di Cassazione n. 11622 del 21.11.97
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