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Rif. DV08411
Documento 26/09/2003 CIRCOLARE - XVI SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 302
Data 26/09/2003
Riferimento Protocollo CNI n. 11467 del 26/09/2003
Note
Allegati

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Titolo DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2003 N. 195 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 N. 626
Testo Con la presente si trasmette il decreto legislativo 23 giugno 2003 n. 195, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, per l’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti e ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell’articolo 21 della legge 1 marzo 2002 n. 39".

Con tale provvedimento, adottato in attuazione dell’art. 21 della Legge Comunitaria 2001, il Governo ha inteso recepire le indicazioni provenienti dalla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 15 novembre 2001 (causa C-49/00), che aveva condannato l’Italia per l’errata trasposizione della direttiva comunitaria n. 89/391/CEE, compiuta con la precedente versione del decreto legislativo 626/1994.

La normativa italiana di recepimento della direttiva comunitaria in materia di salute e sicurezza dei lavoratori non aveva infatti definito in modo chiaro e preciso le capacità e i requisiti che devono essere posseduti dai responsabili delle attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali.

Il Consiglio Nazionale, da subito, si era attivato, elaborando uno schema di decreto, indirizzato ai Ministeri competenti, in cui venivano dettagliatamente individuati i requisiti necessari degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione.

La versione finale del decreto invece permette ad una ampia serie di soggetti di svolgere la funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, a seguito della necessaria frequenza di specifici corsi di formazione.

Il testo definitivo del D.Lgs 195/2003 - a parere di questo Consiglio Nazionale - indica, a parte i laureati triennali in ingegneria della sicurezza e protezione o similari, requisiti per i responsabili ancora troppo generici (diploma di istruzione secondaria superiore), che potrebbero per tale ragione non soddisfare quanto richiesto dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

Inoltre, come conseguenza della riforma del Titolo V della Costituzione, che ha attribuito alle Regioni la competenza legislativa su tali materie, è previsto che spetti alla Conferenza permanente Stato-Regioni sia stabilire gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi (ultimo periodo del comma 2, art. 8-bis, del decreto), sia individuare "altri soggetti formatori" abilitati ad organizzare i corsi sulla sicurezza (ultimo periodo del comma 3, art. 8-bis, del decreto).

E’ poi previsto che gli organismi statali di formazione organizzeranno tali corsi secondo tariffe stabilite con decreto del Ministro competente (comma 8 dell’art. 8 bis cit.)

Allo stato attuale quindi gli Ordini e i Collegi provinciali, mentre erano compresi tra i soggetti organizzatori nella preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2003, non risultano più tra i soggetti organizzatori dei corsi previsti dal D.Lgs 195/2003.

Tuttavia ciò non toglie che essi possano avvalersi della facoltà prevista dal citato comma 3 dell’art. 8 bis del decreto.

Per effetto di tali previsioni per il futuro spetterà allora agli Ordini provinciali mettersi in contatto ed accordarsi con i rispettivi organi politici regionali, al fine di essere inseriti tra gli organismi abilitati a svolgere i corsi di formazione per i propri iscritti.

Inoltre il decreto legislativo, con l’introduzione preannunciata di un sistema di tariffe ministeriali per le attività di formazione, al di fuori di qualsiasi previsione in tal senso nella direttiva comunitaria, potrebbe ugualmente porsi in contrasto con i principi di ordine comunitario.


Il Consiglio Nazionale si riserva comunque di intervenire a livello politico per richiedere l’espresso inserimento degli Ordini provinciali tra gli enti abilitati a svolgere i corsi in occasione dell’esercizio della delega legislativa con cui il Governo - preso atto della necessità di riordinare e riscrivere da capo la disciplina in un settore ormai privo di un assetto razionale ed armonico, a causa del succedersi di interventi episodici e non coordinati tra loro - è stato delegato dalla legge di semplificazione per il 2001 (l. 29/07/2003 n. 229) ad approvare uno o più decreti legislativi per il completo riassetto delle norme in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.


Allegati:

1) Decreto legislativo 23/06/2003 n. 195 (LG08415);

2) Art. 3 legge 29/07/2003 n. 229 (LG08404).
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