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Rif. DV02550
Documento 14/03/1995 CIRCOLARE - XIV SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 203
Data 14/03/1995
Riferimento Protocollo CNI n. 7047 del 14/03/1995
Note
Allegati
Titolo SICUREZZA IMPIANTI - ELENCHI PROFESSIONISTI EX L. 46/90 - CATEGORIE PROFESSIONALI COMPETENTI - SENTENZA TAR LAZIO N. 360/95
Testo Per opportuna informazione, si trasmette copia della sentenza del TAR del Lazio nø 360/1995, che tuttavia è soggetta ad impugnativa da parte degli interessati, relativa alle competenze professionali ai fini della corretta applicazione della legge 5 marzo 1990, nø 46, dettante norme per la sicurezza degli impianti.

Nella materia il Ministero dell'Industria aveva emanato tre decreti:

- con il primo, D.M. 22.4.1992, erano stati ritenuti legittimati all'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 14 della legge 46/90 soltanto gli ingegneri ed i periti industriali;

- con il secondo,D.M. 24.8.1992, erano stati legittimati anche i laureati in architettura ed in fisica;

- con l'ultimo, D.M. 17.2.1993, a seguito di un intervento di questo Consiglio Nazionale, il secondo decreto era stato abrogato.

Contro i suddetti decreti erano stati presentati vari ricorsi dalle parti contrapposte.

Questo Consiglio Nazionale si è costituito in giudizio (con la valida assistenza del Prof.Avv. Maria Alessandra Sandulli) per resistere nei ricorsi presentati dalle rappresentanze locali e nazionali degli Architetti, dei Chimici e dei Geometri, che volevano travolgere il primo ed il terzo dei suddetti decreti.

Come si potrà vedere dal dispositivo della predetta sentenza, i ricorsi presentati dagli Architetti e dai Geometri sono stati respinti; mentre è stato accolto quello presentato dai Chimici, in quanto è stato ritenuto illegittimo e manifestamente illogico escludere dagli elenchi i laureati in chinica industriale, quando invece vi erano stati inclusi i periti industriali con specializzazione in chimica industriale.

Questo Consiglio Nazionale non mancherà di far valere le sue ragioni anche presso il Consiglio di Stato, nel caso che la questione dovesse essere riproposta in appello dalle categorie professionali che hanno visto disattese le loro tesi presso il TAR.


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