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Rif. DV01761
Documento 27/07/1994 CIRCOLARE - XIV SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 131
Data 27/07/1994
Riferimento Protocollo CNI n. 5005 del 27/07/1994
Note
Allegati
Titolo DIRETTIVA 85/384/CEE - DIRETTIVA 89/48/CEE - FORMAZIONE DI INGEGNERI NEI PAESI CEE
Testo Si e' constatato che sono sempre piu' numerosi i casi di cittadini comunitari ed extracomunitari i quali si rivolgono agli Ordini provinciali per chiedere chiarimenti sulla possibilita' di iscrizione all'Albo degli Ingegneri ed in generale sulla possibilita' di esercitare la professione in Italia.

Del pari si e' rilevato che sono analogamente in crescita i casi di Ingegneri italiani che desiderano ottenere informazioni sulla possibilita' di esercitare la professione all'estero, sia nell'ambito dell'Unione Europea che al di fuori di essa.

Con la presente circolare si intende offrire un quadro generale di riferimento sulla situazione normativa in atto, al fine di agevolare - per quanto possibile - gli Ordini Provinciali nel dare risposte appropriate alle singole richieste.

In via preliminare va posto in evidenza che la situazione e' diversamente disciplinata secondo che trattisi di ingegneri aventi cittadinanza di un Paese Membro della Unione Europea oppure di ingegneri extracomunitari.

Si fa altresi' presente che, a seguito dell'entrata in vigore dal 1 gennaio 1994 del Trattato sullo Spazio Economico Europeo, stipulato tra l'Unione Europea ed i seguenti Paesi dell'EFTA: Austria, Svezia, Norvegia, Finlandia e Islanda, la disciplina comunitaria in materia di libere professioni e' stata estesa anche nei confronti dei cittadini dei suindicati Stati.

Con riferimento quindi ai professionisti cittadini dei Paesi Membri dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, costoro - per poter essere iscritti ad un nostro Ordine Provinciale - devono presentare domanda di riconoscimento del proprio titolo di formazione al Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione Generale Affari Civili e Libere Professioni - Ufficio VII^ - Via Arenula, 71/A - 00186 Roma - competente in materia ai sensi del D.L. 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva C.E.E. n. 89/48 del 21 dicembre 1988 sul riconoscimento reciproco dei titoli di formazione di livello universitario.

A seguito dell'espletamento favorevole della procedura prevista dal citato decreto legisiativo, il richiedente potra' ottenere il decreto ministeriale di riconoscimento, in virtu' del quale avra' diritto ad iscriversi all'Ordine Provinciale territorialmente competente.

Per quanto riguarda gli ingegneri formatisi secondo l'ordinamento italiano, i quali intendano svolgere la loro attivita' all'estero, in uno dei Paesi Membri dell'Unione Europea o firmatari dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, la procedura relativa deve seguire il seguente percorso:

a) richiesta al Ministero di Grazia e Giustizia, ai sensi dell'art. 17 del decreto legisiativo n. 115, della certificazione attestante il possesso del titolo rilasciato in Italia ed abilitante all'esercizio della professione di Ingegnere;

b) richiesta al competente Centro di Informazioni del Paese di accoglimento (si unisce in allegato apposito elenco) della documentazione occorrente per il riconoscimento ufficiale del proprio titolo di formazione.

Si ritiene opportuno aggiungere che, per quanto riguarda l'esercizio di attivita' di architettura all'estero, gli Ingegneri Civili in possesso di titolo di formazione abilitante all'esercizio professionale in Italia potranno svolgere la professione in uno dei Paesi dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo sulla base delle norme - in particolare articoli 10 ed 11 - contenute nella direttiva specifica della Comunita' Europea n. 85/384/C.E.E. del 10 giugno 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi nel settore deli architettura: detta direttiva prevede il riconoscimento pressoche' automatico dei titoli in essa espressamente elencati.

Si precisa peraltro che, trattandosi di norme comunitarie aventi carattere transitorio e dirette a far salvi i diritti acquisiti, potranno avvalersi di tali disposizioni tutti gli ingegneri civili gia' in possesso di titoli di formazione alla data della notifica (4 agosto 1985) della direttiva 85/384/C.E.E. nonche' coloro che abbiano iniziato la loro formazione al massimo durante il terzo anno accademico successivo a tale notifica.

Sempre con riferimento agli Ingegneri formatisi nei Paesi Membri dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, questo Consiglio Nazionale ritiene che analoghe procedure di riconoscimento andrebbero seguite per consentire l'esercizio della professione a coloro che intendono svolgere attivita' temporanee ed occasionali in un Paese diverso da quello di residenza abituale.

Cio' detto per gli Ingegneri beneficiari delle normative comunitarie, si passa ad illustrare la situazione degli Ingegneri cittadini dei Paesi al di fuori dell'Unione Europea e di Spazio Economico Europeo.

Per costoro l'iscrizione all'Albo e' subordinata, in via preliminare, alla sussistenza del trattamento di reciprocita', a favore degli Ingegneri italiani, nel Paese di appartenenza dello straniero extracomunitario. L'esistenza di tale requisito puo' essere certificata unicamente dal nostro Ministero degli Affari Esteri.

Inoltre, l'Ingegnere extracomunitario deve essere in possesso:

- del requisito della residenza nella circoscrizione provinciale ove ha sede l'Ordine cui e' rivolta la istanza di iscrizione;

- del provvedimento di una qualsiasi Universita' italiana che certifichi l'equipollenza accademica del diploma di laurea posseduto;

- del certificato di abilitazione conseguito in Italia.


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