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Rif. DV00820
Documento 26/04/1994 CIRCOLARE - XIV SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 105
Data 26/04/1994
Riferimento Protocollo CNI n. 4240 del 26/04/1994
Note
Allegati
Titolo ARCHITETTI - OPERE IDRAULICHE - SENTENZA DELLA CASSAZIONE CIVILE N. 8348/93
Testo Pervengono richieste da parte di molti Ordini provinciali sull'atteggiamento da adottare riguardo ad una recente sentenza delle sezioni unite della Cassazione Civile (n. 8348/93) che ha riaccesso le ormai sopite polemiche sulle competenze professionali degli ingegneri ed architetti in tema di opere idrauliche.

La vicenda giudiziaria affrontata dalla Suprema Corte (trattavasi di istanza di concessione di piccola derivazione di acque redatta da un architetto), instaurata in un giudizio in cui non erano presenti gli organismi professionali, si connota non tanto per il tipo di intervento professionale consentito all'architetto (in se' di estrema modestia) quanto per le singolari argomentazioni adottate dalle Sezioni Unite per affermare la legittimazione professionale dell'architetto in materia.

La Suprema Corte, infatti, per avallare siffatta legittimazione, parte da una ricostruzione storico-giuridica dei limiti delle competenze professionali degli ingegnerl ed architetti assolutamente inaccettabile. Sostiene infatti l'alto Consesso che con il regolamento 23.10.1925 n. 2537 "gli ambiti delle relative competenze professionali furono delineati nel senso di riconoscere che sono di spettanza esclusiva della professione di ingegnere le progettazioni di impianti industriali e di spettanza esclusiva della professione di architetto le opere di edilizia civile di rilevante carattere artistico. Tuttavia, continua la Cassazione, e' residuata sia nel disegno del R.D. sia nella legislazione successiva la previsione di vaste aree di competenza promiscua. In siffatta situazione e' opinione comunemente ricevuta che, in linea di principio, le competenze riconosciute alle due professioni sono promiscue stante l'equiparazione delle due categorie e che solo in linea d'eccezione sussistono attribuzioni riservate all'una o all'altra professione quando una tale privativa risulti espressamente regolata dalla legge".

E' evidente che la lettura condotta dalla Suprema Corte in materia di esclusivita' delle prestazioni professionali riservate dall'art. 51 agli ingegneri e' volutamente riduttiva e, ove se ne volessero cogliere le estreme conseguenze, darebbe luogo ad una abrogazione giudiziaria di attivita' professionali normativamente riservate la cui ridefinizione e' consegnata invece alla esclusiva potesta' legislativa.

L'art. 51 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, opera infatti una espressa riserva di competenze che non si limita agli impianti industriali ma attribuisce agli ingegneri "....il progetto, la condotta, la stima.... dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione........ nonche' in generale alle applicazioni della fisica".

Ne' puo' ragionevolmente sostenersi che l'equiparazione tra le categorie professionali degli ingegneri e degli architetti sia "opinione comunemente ricevuta". L'affermazione di una tale equiparazione dovrebbe, a giudizio della Corte, trarre alimento e fondamento dalla comune tariffa professionale.

In realta' la giurisprudenza prevalente ha sempre costantemente affermato che la normativa relativa alla tariffa non e' idonea a fondare competenze professionali. Tale ipotizzata equiparazione, fra l'altro, non trova cittadinanza nei concordi atteggiamenti che, sul tema del riparto delle competenze, i massimi organi consultivi e giurisdizionali dello Stato hanno assunto.

In particolare, e per quel che riguarda lo specifico argomento affrontato dalla Cassazione, la competenza degli architetti in materia di opere idrauliche e' stata esclusa sia dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (V Sezione, voto del 16.12.1983) sia dal Consiglio di Stato in sede consultiva (parere III Sezione dell'11.12.1984) e giurisdizionale (C.d. St., IV Sezione, sentenza 9.02.1990 n. 92).

La sentenza in discussione non puo', alla luce delle suesposte considerazioni, costituire presupposto per il riconoscimento agli architetti di competenze in materia di opere idrauliche.

Si esortano pertanto gli Ordini a contrastare in ogni sede le iniziative gia' intraprese dagli architetti per il riconoscimento di una legittimazione professionale in materia di opere idrauliche che ad essi continua a non competere, onde pervenire a pronunce di diverso tenore e piu' conforme al dettato legislativo presso le giurisdizioni amministrative ed, eventualmente, anche in sede penale.

Si allegano i seguenti documenti che costituiscono il riferimento principale di quanto esposto:

- Sentenza del Consiglio di Stato 92/90;
- Parere del Consiglio di Stato 11.12.1984;
- Voto del Consiglio Superiore dei LL.PP. 16.12.83.

I citati atti sono inseriti e quindi reperibili anche nella banca dati informatica allestita da questo Consiglio Nazionale.


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