Testo
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Di seguito alla nota n. 3911 del 14 c.m., con la quale si era data notizia dell'intervento del CNI presso il Ministro dei Lavori Pubblici con l'invito a sospendere il termine di efficacia dell'art. 17 della legge n. 109/94, si informa che con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 Marzo c.a. e' stato tra l'altro stabilito:
Paragrafo 10. Attivita' di progettazione. Redazione dei progetti. Incentivi per la progettazione (articoli 16, 17, 18).
Per espresso richiamo del regolamento resta sicuramente inoperante, fino alla sua emanazione, l'articolo 16, comma 6 per quanto concerne gli "elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori e opere".
Sono anche da ritenere differite, fino al sopravvenire del regolamento, anche le innovazioni recate all'ordinamento dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 del medesimo articolo 16.
Invero l'articolo, 3 lettera f), demandando alla fonte regolamentare di definire, tra l'altro "ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti", non consente di dar vita a una progettazione aderente ai caratteri della nuova normativa fino a quando l'intera disciplina non sara' stata posta in essere.
Risultano, parimenti, a effetto differito le seguenti disposizioni:
- articolo 17, comma 5, concernente le modalita' di calcolo e di liquidazione dei corrispettivi relativi alle attivita' di progettazione da definire con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici;
- articolo 17, comma 9, concernente la determinazione dei requisiti organizzativi, professionali e tecnici delle societa' di ingegneria, ferme restando che in attesa dell'emanazione del regolamento si continua a dare applicazione ai principi elaborati dalla giurisprudenza.
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