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Rif. DV05792
Documento 29/03/1999 CIRCOLARE - XV SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 279
Data 29/03/1999
Riferimento Protocollo CNI n. 9966 del 29/03/1999
Note
Allegati
Titolo LAUREA IN INGEGNERIA - DIRETTIVA 89/48/CEE - STRUTTURA ALBO - RICONOSCIMENTO TITOLI EX D.LGS 115/92 - SVOLGIMENTO TIROCINIO - MODALITA (PUBBLICATA SU INGEGNERE ITALIANO N. 300/99 PAG. 25)
Testo Essendo pervenute a questo Consiglio numerose richieste di informazione sulla materia di cui all'oggetto, si illustra di seguito la prassi istituita dal CNI, su indicazione del Ministero di Grazia e Giustizia.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha istituito un registro dei tirocinanti nel quale vengono iscritti coloro che, muniti dell'apposito decreto, intendono svolgere il tirocinio.
Nel registro dei tirocinanti sono riportati:
a) il numero d'ordine attribuito al tirocinante, il suo cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio e numero di codice fiscale;
b) data di decorrenza dell'iscrizione;
c) cognome e nome del professionista presso il quale si svolge il tirocinio, albo di appartenenza, numero di iscrizione, numero di codice fiscale e indirizzo dello studio.
L'ingegnere "tutor" presso il cui studio deve svolgersi il tirocinio, deve essere iscritto all'Ordine da almeno cinque anni ed esercitare nello specifico settore di attività scelto dal tirocinante. E' incompatibile un rapporto subordinato fra il tirocinante ed il professionista tutor.

L'iscrizione al registro dei tirocinanti si ottiene previa istanza, redatta in carta legale rivolta al Consiglio Nazionale degli Ingegneri e corredata di tutta la documentazione necessaria. Il Presidente provvede con propria delibera all'iscrizione nel registro entro quindici giorni dal ricevimento della domanda.

L'iscrizione decorre dalla data della delibera, che a mezzo lettera raccomandata, viene inviata al richiedente ed in copia al Ministero di Grazia e Giustizia, all'ingegnere tutor ed al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri cui è iscritto l'ingegnere "tutor".

L'aspirante tirocinante ottiene l'iscrizione al registro dei tirocinanti a seguito di istanza, redatta in carta legale e rivolta al Consiglio Nazionale degli Ingegneri Nella domanda il richiedente deve dichiarare di impegnarsi ad effettuare il tirocinio e che non esiste rapporto subordinato con l'ingegnere che ha scelto come tutor.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti
a) autocertificazione di cittadinanza o fotocopia del passaporto;
b) originale o copia autenticata del decreto di riconoscimento ai sensi del decreto legislativo;
c) attestazione dell'ingegnere di aver ammesso il richiedente a svolgere il tirocinio presso il proprio studio;
d) fotografia autenticata formato tessera che a richiesta dell'interessato, potrà essere autenticata dall'ufficio ricevente.
I documenti di cui ai punti a), b), c) e d) devono essere in regola anche con le disposizioni che disciplinano l'imposta di bollo.
La domanda, sottoscritta dal richiedente, deve elencare i documenti allegati, e l'impegno a dare comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse. La domanda difforme o incompleta di quanto previsto dal presente articolo è inammissibile.

Ogni semestre, per tutta la durata del tirocinio, il tutor compila apposito libretto, fornitogli dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ove dichiara le attività svolte dal tirocinante. Il modulo relativo ad ogni semestre deve essere controfirmato dal tirocinante e presentato al Presidente del Consiglio Provinciale dell'Ordine che vi appone il visto.

Al compimento del tirocinio, entro il termine massimo di quindici giorni, il professionista trasmette al Consiglio Nazionale e per conoscenza al Consiglio provinciale dell'Ordine, i moduli semestrali di cui sopra ed apposita relazione sullo svolgimento del tirocinio da cui risulti espressamente la propria valutazione favorevole o sfavorevole dello stesso.
In caso di valutazione favorevole, il Presidente del Consiglio Nazionale rilascia un certificato di compiuto tirocinio entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della relazione.



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