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Rif. DV02737
Documento 14/06/1995 CIRCOLARE - XIV SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 233
Data 14/06/1995
Riferimento Protocollo CNI n. 7873 del 14/06/1995
Note INGEGNERE ITALIANO N.262/95 PAG. 26
Allegati
Titolo INGEGNERI PENSIONATI DI ALTRO ENTE - NUOVO STATUTO INARCASSA
Testo Si comunica che nell'ambito della privatizzazione intervenuta ai sensi del D.L. n. 509/94 con la costituzione dell'INARCASSA, il Comitato dei Delegati ha ti recente approvato il nuovo Statuto, che e' attualmente in corso di esame presso i competenti Ministeri del Lavoro e del Tesoro.

Il Gruppo di lavoro "Previdenza" del C.N.I., composto dai Colleghi Gaeta, Gurrieri, Minato, Pennarola, Pietragalla e Suraci, coordinato dai Consiglieri Nazionali Parmegiani e Polese, ha eguito attentamente l'iter formativo dello Statuto, proponendo utili suggerimenti, che hanno trovato accoglimento grazie anche alla disponibilita' e sensibilità dimostrata dal Presidente dell'INARCASSA, ing. Marcello Conti.

In particolare e stato curato l'annoso problema dei pensionati di altro ente, al fine di pervenire ad una più adeguata definizione del loro status, correlata al giusto proseguimento dell'esercizio dell'attività professionale successivamente al compimento dell'età minima di 65 anni prevista per il diritto alla pensione.

Si evidenzia che con il nuovo Statuto, ove a 65 anni i Colleghi interessati non avessero maturato i richiesti 30 anni di iscrizione, essi potranno o ottenere sempre la restituzione dei contributi versati con l'interesse composto del 5%, ma senza l'obbligo di cancellarsi dall'Albo come prevedeva la legge n. 290/90 oppure in alternativa, quale assoluta ed interessante novita', ricevere una rendita vitalizia commisurata all'ammontare dei contributi restituibili.

La suesposta posizione è stata normata dall'art. 40 del nuovo Statuto, il cui testo viene allegato alla presente circolare.

Alla luce di quanto suesposto, fermo restando il diritto decisionale ed autonomo di ciascun interessato, potranno ora essere definite, senza penalità e con possibile rateizzazione dei contributi, anche le situazioni ancora sospese dei pensionati di altro Ente, i quali abbiano formulato la propria domanda di iscrizione sia in modo diretto, che in modo implicito attraverso la dichiarazione allegata alla domanda di condono previdenziale dell'anno 1991.


40 ART. 40 - Restituzione dei contributi.

40.1
Coloro che abbiano compiuto almeno 65 anni di età ovvero si vengano a trovare nelle condizioni di cui all'art. 7 comma 1 senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione, possono ottenere il rimborso dei contributi di cui all'articolo 22, degli eventuali contributi oggettivi previsti dalla legislazione precedente, dei contributi trasferiti e di quelli versati ai sensi della legge 5 marzo 1990 n. 45, nonchè delle eventuali somme versate a titolo di riscatto.

40.2
Il rimborso spetta anche ai superstiti dell'iscritto indicati all'articolo 30, comma 1, sempreche' i medesimi non abbiano titolo alla pensione indiretta.

40.3
Sulle somme rimborsate è dovuto l'interesse composto del cinque per cento dal 1 gennaio sucessivo ai relativi pagamenti.

40.4
In alternativa alla restituzione ai sensi del primo comma del presente articolo è prevista la erogazione di una rendita vitalizia commisurata all'ammontare dei contributi restituibili.

40.5
Rquisiti oggettivi, rendimenti e modalità di erogazione di tali rondite sono stabilite da apposito regolamento deliberto dal Comitato nazionale dei Delegati.

40.6
Il rimborso dei contributi di cui al primo comma del presente articolo o, in alternativa, l'erogazione della rendita vitalizia di cui al quarto comma del presente articolo possono essere complessivamente richiesti per non più di due volte.


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