Testo
|
Si informa che il D.L. 23.5.1995 n. 188 recante norme urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale ed interventi in materia di opere a carattere ambientale prevede al 2ø comma dell'art. 11 che qui si riporta:
"art. 11 Interventi in materia di edilizia statale.
omissis
2. Il termine di cui all'art. 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990 n. 46, è differito al 30 giugno 1998 esclusivamente per gli immobili demaniali e per gli edifici comunque adibiti ad uffici pubblici.".
Questo Consiglio Nazionale è intervenuto presso il MICA -Ispettorato tecnico- per avere chiarimenti attraverso una nota che specifichi le denominazioni usate nel citato 2ø comma e che proponga una proroga dei termini anche per altre destinazioni.
Comunque, è già stato precisato dal MICA che rientrano nella non felice dizione dell'art. 11: le scuole, gli ospedali, gli edifici di proprietà dello Stato, delle Regioni, Provincie e Comuni destinati ad uffici pubblici.
Con una prossima circolare, anche in attesa che il Parlamento traduca in legge il D.L. in questione, questo Consiglio Nazionale fornirà tempestive ed aggiornate informazioni agli Ordini, per le conseguenti comunicazioni agli iscritti.
|