Testo
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Sull'argomento è stata già inviata la circolare CNI nø 198/XIV Sess. dell'8 marzo 1995, che anticipava l'allegato documento destinato ad illustrare le linee fondamentali alle quali gli Ordini dovrebbero ispirarsi, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti nel territorio di loro competenza, ai fini dell'affidamento degli appalti di servizi d'ingegneria.
I Decreti Legislativi nø 157 e nø 158 pubblicati nel s.o. nø 52 della G.U. nø 104 del 6.5.1995, recepiscono le Direttive in questione.
I contenuti dei citati Decreti Legislativi tengono conto delle procedure e dei criteri di aggiudicazione nonché degli adempimenti procedurali.
Si rileva che le Direttive in questione per le aggiudicazioni prevedono, nell'ordine, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggoiosa e quello del prezzo più basso; invece il D.Lgs. 157 inverte l'ordine individuando alla lettera a) il prezzo più basso e alla lettera b) l'offerta economicamente più vantaggiosa. Viene previsto uno specifico DPCM (punto 6 art. 23), per stabilire i parametri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa atti a garantire un corretto rapporto prezzo-qualità.
Nel documento è riportata una proposta formulata dalla Commissione del CNI, proposta che sarà anche sottoposta ai competenti Ministeri.
Pertanto, i contenuti di tale documento andranno letti e valutati con riferimento alle due Direttive, ai DD.Lggs. 157 e 158/1995 ed ai relativi allegati, tenendo presente nei bandi di gara i seguenti aspetti:
1) il rispetto dei limiti di competenza;
2) il ricorso a procedure diverse da quelle indicate nei Decreti Legislativi;
3) l'applicazione di regole per la presentazione delle offerte che prevedono una relazione tecnica d'offerta, una descrizione dell'organizzazione del partecipante nonché le referenze qualitative. Queste dovranno essere poste in una busta diversa da quella che dovrà contenere l'offerta economica;
4) il rispetto della tariffa professionale anche con l'applicazione dell'art. 12 bis della legge 155/1989. Infatti nelle due Direttive in questione vengono fatti espliciti riferimenti all'utilizzo delle tariffe (punto 1 art. 36 della CEE 92/50 e punto 1 art. 34 della CEE 93/38).
La nostra tariffa, riferendosi ai minimi, contiene già di per sé stessa margini di discrezionalità pur con classi e categorie di opere stabilite;
5) l'aggiudicazione dell'appalto all'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico e non a quella che presenta unicamente il prezzo più basso;
6) esposizione di chiari criteri di selezione qualitativa dei partecipanti riferiti ovviamente alla loro competenza, all'efficienza e all'esperienza nonché all'affidabilità attraverso l'esposizione di un curriculum professionale nonché delle capacità e delle disponibilità di produzione dello studio professionale così come riassunti al punto 3);
7) corretti criteri di aggiudicazione per gli appalti per esempio secondo lo schema suggerito nel documento allegato.
Gli aspetti sopra richiamati non possono essere considerati esaustivi e riferiti a tutte le situazioni di gara, ma dovrebbero dare sufficienti indicazioni sui comportamenti che gli Ordini terranno nei riguardi della complessa materia di affidamento degli incarichi pubblici secondo le nuove disposizioni.
Con le medesime considerazioni ed i necessari adattamenti potranno essere valutati gli affidamenti di incarichi sotto le soglie comunitarie, per i quali vanno tenuti comunque sempre presenti i concetti della trasparenza e della concorrenza attraverso situazioni di estrema chiarezza e di larga partecipazione degli iscritti agli Albi.
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