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Rif. DV03350
Documento 12/02/1996 CIRCOLARE - XIV SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 311
Data 12/02/1996
Riferimento Protocollo CNI n. 9853 del 12/02/1996
Note INGEGNERE ITALIANO N.269/96 PAG. 10
Allegati
Titolo DECRETO LEGISLATIVO 626/94 - DIRETTIVA IN MATERIA TARIFFARIA
Testo Questo Consiglio Nazionale a seguito di una attenta e ponderata valutazione sulle prestazioni inerenti l'attuazione del D.Lgs. 626/1994 pur in assenza di precisi disposti di legge ancora da emanare per le aziende piccole e medie, ha ritenuto di proporre la seguente direttiva di tariffa agli Ordini.

L'obiettivo di tale documento e' di verificarne i contenuti ed apportare di conseguenza le necessarie integrazioni e modifiche tra sei mesi a seguito delle osservazioni formulate dagli stessi Ordini nonchè dei contenuti degli emanandi decreti applicativi da parte dei competenti Ministeri.

Prima di riportare i criteri con i quali e stata compilata questa proposta di tariffa, è sembrato necessario riportare alcune sintetiche considerazioni sull'argomento sicurezza ed igiene del lavoro al quale si riferisce il D.Lgs. 19.9.1994 n. 626 di attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

1. In Italia la legislazione nel settore della prevenzione infortuni e dell'igiene del lavoro ha tradizioni estremamente consolidate e la stessa sicurezza e gia' patrimonio della stessa professione degli ingegneri. Gli interventi professionali, a parte i soli aspetti progettuali richiesti, sono a carattere emminentemente riassuntivo e di constatazione del rispetto e della presenza delle norme di sicurezza e dell'igiene negli ambienti di lavoro, quale contributo alla Comunita' da parte dell'ingegnere sia per la diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione e sia per la loro puntuale applicazione.

2. I settori a cui si applicano i contenuti del D.Lgs. 626/1994 sono tanti, numerosi e i più disparati per attivita, dimensioni, utilizzo di macchine e manipolazione di sostanze, per cui risulta problematico determinare dei parametri di valutazione dell'impegno professionale svolto. Il lavoro professionale andrà comunque sempre valutato caso per caso e sulla base dell'esperienza maturata.

3. Infine l'attività del professionista per il D.Lgs. 626/1994 non viene svolta da soli ingegneri o da tecnici specifici di settore, eccetto i medici, ma di fatto anche da altre professioni in assenza di precise indicazioni sulle qualifiche degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione.
A riguardo con nota 20.652/RLA S del 22.12.1995 il Ministero del Lavoro in risposta a precise e ripetute sollecitazioni di questo Consiglio Nazionale, ha precisato che non intende al momento stabilire le qualifiche professionali degli addetti al servizio di sicurezza.

4. Le prestazioni professionali inerenti il D.Lgs 626/1994 non possono che partire dai compiti del servizio di prevenzione e protezione aziendale e dalle prestazioni ad esso attinenti per definirne i compensi. Per tali compiti occorrono valutazioni ed analisi preliminari così chiamate "audit" supportate in misura diversa per ogni azienda dalle disponibilità e conoscenze del personale addetto e/o dalla lettura di documentazioni ed altro che il titolare può o no mettere a disposizione del professionista. L'impegno è dunque molto diversificato per tempo e per capacità professionali, queste ultime determinate dalla esperienza e dalla puntuale conoscenza dei cicli aziendali di produzione, e dalla specificità delle macchine impegnate e/o delle sostanze in lavorazione e/o manipolate.
Giova altresì evidenziare che i contenuti del D.lgs 626 impongono una valutazione globale dell'attività svolta dalla azienda e di fatto coinvolgono:

- l'uso della attrezzatura di lavoro, dei dispositivi di protezione individuale, della movimentazione manuale dei carichi, l'uso dei videoterminali;
- la protezione da agenti cancerogeni (sostanze e materiali presenti nell'attività);
- la protezione da agenti biologici;
- la prevenzione incendi, l'evacuazione dei lavoratori per fatti inerenti l'incendio ed altro, il pronto soccorso.


Da quanto sopra emerge la necessità di collaborazioni sostanziali e determinanti dell'ingegnere con altri professionisti, tra i quali la figura del medico è già ben individuata all'interno delle disposizioni legislative, le altre meno.
Quindi la prestazione professionale se intesa globale, è una prestazione di servizi in cui figura anche la prestazione dell'ingegnere.
Per alcune attività risultano essere prevalenti le professioni del chimico industriale, del biologo, dell'agronomo sempre però accompagnate dal medico.
Può individuarsi in genere una prestazione specialistica per l'ingegnere nelle attività manufatturiera, commerciale e civile nonchè agricola, ma anche una possibile prestazione di coordinamento tra tutte le figure professionali tecniche specialistiche interessate alla sicurezza e alla tutela della salute. Questo ultimo caso non rientra nella ipotesi di tariffa qui appresso formulata.

Si suggerisce a riguardo per il Coordinatore Ingegnere, un compenso discrezionale sulla base degli impegni di coordinamento svolti dal professionista diversificati per la complessità delle lavorazioni presenti nell'attività che può variare da un minimo di 1 milione a un massimo di 20 milioni.

Con questi quattro punti di premessa e non elencando gli specifici compiti per le prestazioni professionali da svolgere, considerate acquisite, l'ipotesi di tariffa sviluppata in relazione alle prestazioni proprie dell'ingegnere e dei suoi collaboratori di studio, ha utilizzato i suggerimenti dei Colleghi di Roma, la delibera dell'Ordine degli Ingegneri di Torino del 20 settembre 1995 e quella dell'Ordine di Catania del 21 novembre 1995 nonchè i suggerimenti apportati dal gruppo di lavoro tariffe e dai Componenti il Consiglio Nazionale.

Lo schema di tale tariffa individua quattro fasi di attività professionale sostanzialmente riconducibili a :

1. fase: individuazione delle prescrizioni di adeguamento della attività del committente sulla base di sopralluoghi e di esame della documentazione tecnica ai fini della sicurezza in genere (C.P.I. se esiste ecc)e della tutela della salute documentazione in possesso dell'azienda.
Tale fase comprende come documento progettuale quello della valutazione dei rischi redatto ai sensi dell'art. 4 comma 2. del D.Lgs 626 da presentare al committente;

2. fase: verifica della corretta esecuzione degli adeguamenti prescritti ed individuati nella 1. fase:

3. fase : Consulenza per la stesura del documento finale di valutazione del rischio in collaborazione con il responsabile della sicurezza dell'azienda il medico competente e il rappresentante dei lavoratori (se esiste);

4. fase: (se prevista): Responsabilità del servizio di prevenzione e protezione con le incombenze dell'art. 9 del D.Lgs 626/1994.

Per ogni singola fase di lavoro si prevede la seguente aliquota riferita all'incarico completo costituito dalle tre fasi

- fase 1. : 50%
- fase 2. : 40%
- fase 3. : 10%

Il compenso globale si valuta secondo la seguente formula:

(1) C (compenso in milioni di lire) = U. T. a

(2) U = funzione di V = (H1xN + S/H2)

U = compenso in milioni di lire) ricavato dalla tabella B in funzione del parametro V.

V = parametro per determinare il compenso U secondo la formula (2) in base al numero dei lavoratori e alla superficie S dell'azienda.
Per questa ultima si precisa che la superficie S è riferita all'area reale utilizzata dall'azienda per l'attività.

I coefficienti H1 ed H2 della formula (2) si ricavano dalla tabella A.

T = coefficiente moltiplicativo in funzione del grado di complessita' dell'attività variabile da 0,70 a 1,8O a seconda del parametro H3 quale rapporto tra il fattore moltiplicativo H1 riferito al numero di lavoratori e il fattore divisorio riferito alla superficie dell'attività.

T = 0,70 per H3 < O,1
T = 1,20 per 0,1 < H3 < 1
T = 1,80 per H3 > 1

La tabella A individua e raggruppa i committenti secondo una classifica che ha fatto riferimento ad analoga tabella inserita nel D.M. 16.2.1982 per le attività soggette al controllo dei VV.F. (numero arabo tra parentesi nella tabella A).

Si è ritenuto di considerare anche il coefficiente a di aggiornamento legato al costo della vita elaborato dall'Istat anche se in questi ultimi anni è modesto, calcolato secondo la seguente formula:

indice Istat dell'anno
a= ----------------------
1212,7

a= rapporto tra il costo della vita da adottarsi per ogni anno pari a quello del gennaio dell'anno stesso diviso l'indice Istat per l'anno 1995= 1212,7

Vanno poi compensati a parte e precisati in sede di incarico:


- gli eventuali rilievi e la restituzioni grafiche;
- la progettazione e la direzione lavori di opere ed impianti se necessari agli adeguamenti da valutarsi secondo la tariffa vigente;
- l'eventuale redazione di piani di emergenza e di evacuazione caratteristici delle attività di cui al DPR 175/1988.

Anche per la 4. fase il compenso annuale per le consulenze assegnate a libero professionista, va valutato in misura percentuale del compenso calcolato secondo la formula (1) e secondo il seguente quadro

per V < 5 40% di C
per 5 < V <100 20% di C
per 100 < V < 600 10% di C
per 600 < V < 3000 5% di C
per V > 3000 2% di C

Le spese ed i compensi vanno valutati in base agli articoli 4 e 6 della tariffa essendo il compenso C individuato tra quelli a discrezione.

Se i criteri di valutazione dell'onorario cosi come sopra espressi non rispondono all'impegno professionale profuso, la determinazione dell'onorario può sempre valutarsi a discrezione (art. 5 commi a) ed e) della tariffa) e/o a tempo utilizzando le vacazioni convenzionate a Lit. 110.000/ora, criteri questi che permettono la più ampia libertà di "calibrare" il compenso in ogni caso.

Lo schema di direttiva tariffaria presentata non toglie che, se presso gli Ordini sono già in uso altri o simili criteri per stabilire compensi per le prestazioni di cui al D.Lgs 626/1994, questi siano mantenuti o, se del caso, integrati.

Ovviamente il Consiglio dell'Ordine dovrà deliberare, come prassi, questa tariffa per farla adottare dai propri iscritti.

A riguardo si può fare riferimento all'allegato della circolare CNI n. 294 del 14.12.1995 per adattare al caso in questione lo schema di delibera ivi riportato.



ALLEGATO TABELLA A / B


TABELLA A

H1 H2

OFFICINE RIPARAZIONE AUTOVEICOLI (72) 6 10

OFFICINE MECCANICHE LAVORAZIONE A FREDDO (72) 4 25

OFFICINE E LABORATORI CON SALDATURA E TAGLIO
METALLI CON GAS
COMBUSTIBILE E COMBURENTI (8) 6 10

IMPIANTI FISSI DISTRIBUZIONE BENZINA
S capacità deposito in metri cubi 10 1

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS COMBUSTIBILI
PER AUTOTRAZIONE (7)
S capacità deposito in metri cubi 10 1

STABILIMENTI, IMPIANTI, DEPOSITI, RIVENDITE
GAS COMBUSTIBILI, COMBURENTI (COMPRESSI,
DISCIOLTI LIQUEFATTI) AZIENDE PER LA LAVORAZIONE
SECONDA DEL VETRO CON BECCHI GAS (1,2,3,4,5,11)
S capacità deposito in metri cubi 10 1

STABILIMENTI, IMPIANTI, DEPOSITI, RIVENDITE
LIQUIDI INFIAMMABILI, COMBUSTIBILI, OLI (12,
13,14,16,17,23)
S capacità deposito in metri cubi 10 1

STABILIMENTI, IMPIANTI, DEPOSITI, RIVENDITE PER
PRODUZIONE IMPIEGO, DETENZIONE VERNICI (19,20,21),
IMPIANTI PER TRATTAMENTI GALVANICI 6 25

DEPOSITI E/O RIVENDITE DI ALCOLI A CONCENTRAZIONE
SUP. 60% (22) 10 1

INDUSTRIE CHIMICHE IN GENERALE IN PARTICOLARE
STABILIMENTI ED IMPIANTI PER PRODUZIONE ED
IMPIEGO SOSTANZE INSTABILI, NITRATI DI AMMONIO,
METALLI ALCALINI, ALCALINO-TERROSI, NITRATI DI
PIOMBO, PEROSSIDI ORGANICI, SOSTANZE SOGGETTE
AD ACCENSIONE SPONTANEA, SOSTANZE CHE A CONTATTO
CON L'ACQUA SVILUPPANO GAS INFIAMMABILI, ACQUA
OSSIGENATA, FOSFORO, ZOLFO, MAGNESIO, FIAMMIFERI,
SAPONE, CERA, CANDELE, ECC. (26,27,28,29,30,31,
32,33,34,81) 6 25

INDUSTRIE ALIMENTARI IN GENERALE ED IN
PARTICOLARE MULINI PER CEREALI, IMPIANTI
ESSICCAZIONE CEREALI, PRODUZIONE CAFFE',
ZUCCHERIFICI, PASTIFICI, RISERIE, LAVORAZIONE
TABACCO, PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, IDROGENAZIONE
DI OLI E GRASSI (35,36,37,38,39,40,41) 6 25

STABILIMENTI, IMPIANTI E DEPOSITI PER LA
LAVORAZIONE LEGNO, PAGLIA, FIENO,ECC.;
CARTA, CARTONI, ECC.; PELLICOLE, ECC.;
FIBRE TESSILI E TESSUTI, ECC.; CRINE
VEGETALE, SUGHERO, ECC.; INDUSTRIE PER
L'ARREDAMENTO; LAVORAZIONE GOMMA, VULCANIZZAZIONE;
PRODUZIONE MATERIE PLASTICHE (42,43,44,45,46,
47,48,49,50,54,55,56,57,58) 6 25

STABILIMENTI, IMPIANTI, DEPOSITI
PRODOTTI FARMACEUTICI, RESINE,
FITOFARMACI, CONCIMI (59,60) 6 25

STABILIMENTI, IMPIANTI, DEPOSITI E
RIVENDITE CAVI E CONDUTTORI ELETTRICI
ISOLATI (61,62,65) 6 25

CENTRALI TERMOELETTRICHE (63) 6 25

STABILIMENTI SIDERURGICI, PRODUZIONE
METALLI, COSTRUZIONE AEROMOBILI, MOTOCICLI
CANTIERI NAVALI, COSTRUZIONE E RIPARAZIONE
MATERIALE ROTABILE, CARROZZERIE E RIMORCHI
(66,67,68,69,70,71)6 25

CEMENTIFICI E STABILIMENTI PRODUZIONE
LATERIZI ECC. (73,74) 6 25

STABILIMENTI, IMPIANTI, DEPOSITI ED
ESERCIZI DI MINUTA VENDITA DI SOSTANZE
ESPLODENTI (24,25) 10 10

IMPIANTI, DEPOSITI, ISTITUTI, ESERCIZI
COMMERCIALI CHE DETENGONO SOSTANZE
RADIOATTIVE (75,76,77,78,79,80)10 10

CENTRALI ELETTRONICHE PER ELABORAZIONE
DATI (82) 2 25

TEATRI DI POSA PER RIPRESE CINEMATOGRAFICHE
E TELEVISIVE, STABILIMENTI PER SVILUPPO
E STAMPA PELLICOLE, LABORATORI ATTREZZERIE
E SCENOGRAFIE TEATRALI (51,52,53) 4 50

AZIENDE AGRICOLE, ZOOTECNICHE E DELLA PESCA6 25

INDUSTRIE ESTRATTIVE (CAVE E MINIERE),
LABORATORI LAVORAZIONE PIETRE 6 25

LOCALI ADIBITI AD ESPOSIZIONE E VENDITA
ALL'INGROSSO ED AL DETTAGLIO (87) 2 50

DEPOSITI GENERICI (88) 10 100

TIPOGRAFIE, LITOGRAFIE E SIMILI (93) 6 25

UFFICI (89) 2 25

OSPEDALI (86) L= posti letto moltiplicato 3
CASE DI CURA, ECC. (86) L = posti letto x 23 10

STUDI MEDICI, DENTISTICI, AMBULATORI 10 10

SCUOLE (85) 2 50

LOCALI DI PUBBLICO, SPETTACOLO (83)
L = spettatori 0,2 100

ALBERGJI, PENSIONI, ECC (84)
L = posti letto 4 10

MUSEI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE, GALLERIE ECC.(90) 2 50

PIATTAFORME PETROLIFERE (96) 10 10

RETI DI TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DI
GAS COMBUSTIBILI, OLEODOTTI (6,97)
S= d2 x L/4 dove d=diametro condotta in cm
L=lunghezza condotta in km10 10




TABELLA B

V U (ML)

< 50,8
5 1
10 3,7
20 4,5
30 5,2
40 5,9
50 6,6
60 7,2
70 7,8
80 8,4
90 9,0
1009,5
20015,0
30019,7
40023,7
50027,0
60030,0
70031,9
80033,5
90035,0
1000 36,3
1500 42,0
2000 47,0
2500 52,0
3000 57,0


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