Testo
|
Pervengono, da numerosi Ordini, segnalazioni su patenti illegittimità vizianti molti atti emanati da Enti pubblici per il conferimento di incarichi professionali per la progettazione di opere pubbliche.
Questo Consiglio Nazionale già da tempo si è fatto carico del problema, chiarendo i vari aspetti delle questioni sollevate dall'entrata in vigore delle norme nazionali (D.Lg. 157/95) di attuazione della Direttiva CEE 92/50 e tenendo conto di quelle contenute nella nuova legge quadro in materia di lavori pubblici (L. 109/94 e L. 216/95).
Sono state così inviate a tutti gli Ordini la circolare nø 198 dell'8 marzo 1995 e quella nø 245 del 10 luglio 1995, seguita da una Errata Corrige con altra circolare nø 258 del 14 settembre 1995. Da ultimo è stata diramata anche la circolare nø 274 del 7 maggio 1996, sul problema della polizza assicurativa per i progettisti.
Con dette circolari si chiedeva, in particolare, la collaborazione degli Ordini in una azione di corretta informazione nei confronti delle pubbliche Amministrazioni competenti nella materia.
Ciò nonostante, data anche l'assenza di vincolanti istruzioni da parte del Ministero dei Lavori Pubblici, in numerosi bandi di gara sono state riscontrate le più svariate specie di illegittimità, contro le quali non sembra esservi altro rimedio al di fuori di quello del ricorso alla via giurisdizionale.
Infatti, un intervento di questo Consiglio Nazionale presso gli Enti committenti, a volte invocato da alcuni Ordini, oltre a non possedere valore vincolante per gli stessi Enti, determina, per il trascorrere del tempo, la validazione dell'atto criticato, a causa della mancata tempestiva impugnazione dello stesso in sede giurisdizionale.
D'altronde, lo stesso strumento della diffida, provinciale o nazionale, per le difficoltà di attuazione, non risulta pienamente efficace e, comunque, esso non appare il più adatto fra quelli da esperire per far valere la illegittimità dei provvedimenti della pubblica Amministrazione.
Si ritiene, pertanto, che in presenza di sicure illegittimità dei bandi di gara di progettazione, non resti, nella maggior parte dei casi, che affidarsi alla via giurisdizionale e cioè al ricorso al T.A.R..
Al riguardo va, peraltro, chiarito che questo Consiglio Nazionale non è fornito della legittimazione processuale a ricorrere, in via principale, all'Organo giurisdizionale.
Tale legittimazione appartiene, invece, oltre che ai singoli professionisti interessati, anche agli Ordini provinciali competenti, alla cui discrezionalità è affidata la decisione di ricorrere o meno in giudizio.
Il Consiglio Nazionale, comunque, ha la facoltà, una volta informato dei fatti a cura degli Ordini, di intervenire "ad adiuvandum" nel giudizio già proposto in via principale, dopo averne valutata l'opportunità e senza alcun carattere di automatismo.
Naturalmente, si sarà grati agli Ordini se vorranno continuare a segnalare e a dare notizie su tutte le gare per incarichi di progettazione che presenteranno più o meno macroscopici vizi di legittimità.
Si ringrazia e si inviano i migliori saluti.
|