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Il decreto del Ministro di Grazia e Giustizia del 22 maggio 1995 n. 431 pubblicato sulla G.U. del 20.10.1995 n. 246 conferma all'art. 1, n. 2 che fra i requisiti per i quali è possibile utilizzare l'autocertificazione rientra pienamente la iscrizione all'Albo.
Secondo quanto dispone l'art. 2 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, infatti, l'iscrizione all'Albo è comprovata con dichiarazione, anche contestuale alla istanza, sottoscritta dall'interessato e prodotta in sostituzione di normale certificazione.
Tale disposizione, confermando la legittimità e quindi la sufficienza di un'autodichiarazione, dovrebbe limitare quantitativamente l'attività certificatoria degli Ordini.
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