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Rif. DV08166
Documento 21/03/2003 PARERE
Fonte CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUUBBLICI
Tipo Documento PARERE
Numero
Data 21/03/2003
Riferimento Protocollo Mittente n. 48
Note
Allegati
Titolo C.S. 22238/02 SEZ. VI AVV. CARLO SICA. ANNULLAMENTO DECRETO MINISTRO DELLA GIUSTIZIA DEL 4 APRILE 2001
Testo L'ASSEMBLEA

VISTA la nota 13.1.2003 n. 03494 con la quale l'Avvocatura Generale dello Stato ha chiesto il parere al Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla problematica in oggetto e questi ha investito il Consiglio Superiore per le vie brevi, tramite la Direzione Generale del Personale in data 24.1.2003;

ESAMINATI gli atti;

UDITA la Commissione relatrice (RUSSO T., RADOGNA, BRACCHI, RANIERI , ANGOTTI, ARENA, LOPS, PRESTININZI, SIRICA).

PREMESSO

La legge 11.2.1994 n. 109 (legge quadro sui lavori pubblici) come modificata dalla legge 18.11.1998 n. 415, prevedeva l'emanazione, da parte del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici (ora Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti), di un decreto per l'individuazione dei corrispettivi, nel campo dei lavori pubblici, per le attività di progettazione, nonché dei compensi a percentuale perle varie attività professionali relative alle diverse categorie di lavori anche in relazione ai maggiori impegni dalla legge quadro stessa.
In attuazione di tale disposizione è stato emanato il Decreto 4 aprile 2001 il quale, con riferimento alla tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, ha individuato le nuove tabelle A e B della citata tariffa ed alcune tabelle integrative.
Sul citato decreto 4.4.2001 è stato proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio da parte di alcuni Comuni nonché dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani e dall'Unione delle Province Italiane.
Detto Tribunale con sentenze 23.7.2002 n. 6552- Sezione I e 8.8.2002 n. 7067 ha accolto il ricorso e, per l'effetto, annullato il decreto.
Nel frattempo la legge 1.8.2002 n. 166 ha apportato ulteriori modifiche alla legge quadro sui lavori pubblici. In particolare all'art. 17 è stato aggiunto il seguente comma 12 ter:
"Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo. Fino all'emanazione del decreto continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001".
L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con nota 5.12.2002 n. 42262 ha interessato l'Avvocatura Generale dello Stato evidenziando quanto segue in merito all'ultima frase del citato comma 12 ter.
"In ordine al significato dell'ultimo inciso sono già state prospettate due soluzioni interpretative: a mente della prima, fatta propria dall'Autorità di vigilanza per il lavori pubblici (determinazione 16 ottobre n. 27), nella fattispecie non potrebbe configurarsi alcuna "legificazione" del provvedimento del Ministero della giustizia, anche perché, ai sensi del successivo comma 14 ter del medesimo articolo della l. n. 109/94 (non soppresso), "fino all'emanazione del decreto di cui al comma 14 bis continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore" (e, dunque, sarebbe necessario fare ricorso alle tariffe di cui alla l. 2 marzo 1949, n. 143); a mente della seconda interpretazione, invece, la norma primaria che ha operato la novella di che trattasi avrebbe rinviato (materialmente ovvero ricettiziamente) al decreto 4 aprile 2001, in tal maniera "sostituendo la fonte legislativa primaria a quella regolamentare secondaria" (Ministero della giustizia, Ufficio legislativo, parere 27 settembre 2001, prot. n. 5892/E U.L., nello stesso senso il Consiglio nazionale degli ingegneri, Circolare 17 settembre 2002, prot. CNI n. 7165).
"E' chiaro che, pur sembrando indubbia la sussistenza di una volontà legislativa in qualche modo "sanante" la invalidità del decreto in parola, essa volontà non è in alcun modo in grado di vincolare l'interprete ove non siasi trasfusa in un testo normativo chiaro ed univoco (e, sotto tale profilo, appaiono fondati i dubbi espressi dall'Autorità di vigilanza in ordine all'ultrattività del decreto medesimo)."
Data la rilevanza della questione, la citata Avvocatura Distrettuale ha richiesto all'Avvocatura Generale l'avviso in ordine alla soluzione interpretativa da adottare.
L'Avvocatura Generale con la nota n. 03494 citata in epigrafe ha richiesto il preventivo avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della Giustizia e delle Infrastrutture e Trasporti.
Si ricorda, inoltre, che con voto 27.10.2000 n. 405 questa Assemblea espresse parere sulla proposta di testo dell'emanando decreto, formulando varie osservazioni.

CONSIDERATO

Sull'argomento l'Assemblea rileva che sia l'Amministrazione della Giustizia che quella delle Infrastrutture e Trasporti si sono espresse con note dell'Ufficio Legislativo Ministero della Giustizia n. 5982/U.L. del 27.9.2002 e n. 384/U.L. del 20.2.2003 nonché il Dipartimento delle Opere Pubbliche ed Edilizia con nota 26.11.2002 n. B1/5079.
Le pronuncie di detti organi hanno unanimemente riaffermato la validità del disposto del comma 12 ter dell'art. 17 della legge quadro come aggiornata dalla legge 1.8.2002 n. 166.
Lo stesso art. 17 prevede inoltre l'emanazione di un nuovo decreto per riordinare la materia.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea, richiamando i contenuti del voto 27.10.2000 n. 405,

E' DEL PARERE

che, in via strettamente transitoria e quindi per un lasso di tempo molto contenuto, possa ammettersi il rinvio contenutistico sancito dalla legge 166/02.

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