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Rif. SZ06464
Documento 29/03/2000 SENTENZA
Fonte CORTE DI CASSAZIONE - II SEZIONE
Tipo Documento SENTENZA
Numero 3814
Data 29/03/2000
Riferimento
Note MASSIMA E PARTE INTERO TESTO
Allegati
Titolo INGEGNERI - ARCHITETTI - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - IDENTITA' DI COMPETENZE PROFESSIONALI
Testo MASSIMA

Rientra nell'attribuzione professionale dell'architetto la progettazione di tutti gli impianti affini o connessi con i progetti di opere di edilizia civile - qual S un impianto di illuminazione elettrica - perchè egli ha la stessa competenza dell'ingegnere, avendo l'articolo 52 del Rd 23 ottobre 1925, n. 2537 totalmente equiparato le due professioni per le materie ivi previste.


PARTE INTERO TESTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente (Comune di G.) ...assume che ai sensi degli artt.51 e 52 del RD. 23.10.1925 n. 2537 (approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto) la progettazione di un impianto di illuminazione non può essere ricompresa fra le attività consentite all'architetto con la conseguenza che una sua prestazione al riguardo sarebbe "contra legem" e dunque insuscettibile di compenso.

La censura è infondata per un duplice ordine di argomentazioni.

Anzitutto deve rilevarsi l'insussistenza nella normativa ora citata di un divieto di tal genere visto che, mentre l'art. 51 del RD. sopra menzionato contempla quale oggetto di competenza esclusiva della professione di ingegnere alcune attività tra le quali non _ prevista la progettazione di impianti di illuminazione, l'art. 52, 1 comma del medesimo R.D. prescrive che "formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonche' i rilievi geometrici e le operazioni di stima ad esse relative".

Orbene se, come il ricorrente assume, sussiste una competenza professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al citato art. 52, 1 comma, ritenendo tali progetti affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per l'architetto, attesa la completa equiparazione che l'articolo suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi indicate.

Non può quindi affermarsi, con riferimento al progetto di un impianto di illuminazione pubblica, l'esistenza di una competenza della figura professionale dell'ingegnere intesa con "principale ed indispensabile" e correlativamente attribuire all'architetto una funzione "sussidiaria e di complemento" ...in assenza di una normativa che disciplini differentemente per tale materia la competenza delle due suddette professioni.

Alla luce di tali considerazioni pertanto si ritiene di aderire all'orientamento già espresso da questa Corte secondo il quale la progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale rientra tra le attribuzioni professionali degli ingegneri e degli architetti (Cass. 5.11.1992 n. 11994).
Deve qui aggiungersi, per altro verso, che l'accoglimento della domanda di indebito arricchimento proposta in via sussidiaria dal AA rende comunque superata la questione proposta con il primo motivo: invero, posto che la pretesa incapacità di AA, quale architetto a progettare l'impianto di illuminazione pubblica in questione comporterebbe la nullit_ del relativo rapporto contrattuale intercorso con il Comune di G.; occorre richiamare l'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui l'azione generale di indebito arricchimento non è esclusa dall'esperimento con esito negativo di altra azione tipica, qualora la relativa domanda sia stata respinta per carenza "ab origine", del titolo posto a suo fondamento (vedi, tra le più recenti, Cass. 12.6.1995 n. 6613; Cass.25.9.1998 n. 9584). (Omissis).
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