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Rif. LG08302
Documento 11/07/2003 LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 9 MAGGIO 2003 N. 105
Fonte GAZZETTA UFFICIALE N. 160
Tipo Documento LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 9 MAGGIO 2003 N. 105
Numero 170
Data 11/07/2003
Riferimento GAZZETTA UFFICIALE N. 160 pubblicata il 12/07/2003
Note
Allegati
Titolo 'TESTO DEL DECRETO LEGGE 9 MAGGIO 2003, N. 105 (IN G.U. DEL 14 MAGGIO 2003 N. 110), COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 11 LUGLIO 2003, N. 170 RECANTE: 'DISPOSIZIONI URGENTI PER LE UNIVERSITA' E GLI ENTI DI RICERCA NONCHE' IN MATERIA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' PROFESSIONALI'
Testo Art. 3.
Esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista e
per l'accesso alla sezione B dell'albo professionale degli psicologi
e altre norme in materia di abilitazione professionale
1.In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma, del
regolamento sugli esami di Stato, di cui al decreto del Ministro
per la pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957 con ordinanza del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono
indette, per l'anno 2003, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, una sessione straordinaria di esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista,
riservata ai laureati in farmacia con percorso formativo
quadriennale, i quali abbiano iniziato la loro formazione
anteriormente al 1. novembre 1993, nonche' una sessione
straordinaria di esami di Stato per l'accesso alla sezione B
dell'albo professionale degli psicologi.
1-bis. I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento
previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, fino alle sessioni di
esame di Stato di abilitazione professionale dell'anno 2006, svolgono
le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo
e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario,
biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo
l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 2001, n. 328.
1-ter. Al fine di consentire lo svolgimento degli esami di Stato
per l'accesso ai settori previsti nella sezione B dell'albo
professionale degli psicologi dall'articolo 53, comma 3, lettera b),
del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,
nella predetta sezione B sono individuati i seguenti settori:
a) settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali,
organizzativi e del lavoro;
b) settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona
e alla comunita'.
1-quater. Agli iscritti nei settori di cui alle lettere a) e b) del
comma 1-ter spettano, rispettivamente, i titoli professionali di
"dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali,
organizzativi e del lavoro" e di "dottore in tecniche psicologiche
per i servizi alla persona e alla comunita", in luogo del titolo di
"psicologo iunior" previsto dall'articolo 50, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
1-quinquies. Le attivita' professionali che formano oggetto delle
professioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater sono individuate nel
modo seguente:
a) per il settore delle tecniche psicologiche per i contesti
sociali, organizzativi e del lavoro:
1) realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo
sviluppo delle potenzialita' di crescita individuale e di
integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a
migliorare la gestione dello stress e la qualita' della vita;
2) applicazione di protocolli per l'orientamento professionale,
per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la
valorizzazione delle risorse umane;
3) applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di
tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui e
specifici contesti di attivita';
4) esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle
tematiche del rischio e della sicurezza;
5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per
l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e
degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni,
dell'interazione sociale, dell'idoneita' psicologica a specifici
compiti e condizioni;
6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica
prodotta dallo psicologo;
7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione,
adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
8) attivita' didattica nell'ambito delle specifiche competenze
caratterizzanti il settore;
b) per il settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla
persona e alla comunita':
1) partecipazione all'equipe multidisciplinare nella stesura
del bilancio delle disabilita', delle risorse, dei bisogni e delle
aspettative del soggetto, nonche' delle richieste e delle risorse
dell'ambiente;
2) attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione
funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilita'
pratiche, con deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o
con dipendenza da sostanze;
3) collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di
interventi diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a
ridurre il carico familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto
nelle situazioni di disabilita';
4) collaborazione con lo psicologo negli interventi
psico-educativi e nelle attivita' di promozione della salute, di
modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione
sociale;
5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per
l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e
degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni,
dell'interazione sociale, dell'idoneita' psicologica a specifici
compiti e condizioni;
6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica
prodotta dallo psicologo;
7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione,
adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
8) attivita' didattica nell'ambito delle specifiche competenze
caratterizzanti il settore.
1-sexies. Il comma 2 dell'articolo 51 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e' abrogato.


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