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Rif. DV05884
Documento 31/03/1999 PROPOSTA DI DECRETO D'AREA
Fonte GRUPPO DI LAVORO AREA INGEGNERIA E ARCHITETTURA
Tipo Documento PROPOSTA DI DECRETO D'AREA
Numero
Data 31/03/1999
Riferimento del 31/03/1999 Protocollo CNI n. 10287 del 10/05/1999
Note
Allegati
Titolo LAUREA IN INGEGNERIA - DIPLOMA UNIVERSITARIO
Testo Art. 1- Durata dei corsi di studio

a) La durata dei corsi di studio è stabilita nel Regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei. I regolamenti didattici dei singoli Atenei possono prevedere durate diverse in relazione a particolari esigenze organizzative (doppi titoli previ accordi a livello transnazionale, ...), obiettivi formativi (percorsi formativi accelerati per il conseguimento dei titoli prima di aver completato l'iscriziane al numero di anni di corso nominali, studenti a tempo parziale....) ed esigenze di tirocinio finalizzato all'esercizio della professione.
b) I regolamenti didattici dei singoli Atenei possono inoltre prevedere corsi di studio post-diploma della scuola secondaria, post-diploma di laurea e post-diploma di dottorato, finalizzati a fornire specifiche competenze professionali. Tali corsi di studio sono regolati autonomamente dai singoli Atenei.

Art. 2 - Classi di appartenenza dei corsi di studio

I corsi di studio, la cui denominazione è stabilita autonomamente dai singoli Atenei, sono raggruppati in classi di appartenenza. Le classi di appartenenza dei corsi di studio sono elencato nell'Allegato I.

Art. 3 - Crediti formativi universitari

Il carico di lavoro corrispondente ad un credito è pari a 27 ore per tutte le classi di corsi di studio.

Art 4 - Requisiti di ammissione ai corsi di laurea

ammissione ai corsi di diploma di laurea nell'ambito delle classi di corsi di studio del presente decreto e subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale.

Art. 5 - Ordinamento didattico dei corsi di studio

L'ordinamento didattico dei corsi di studio è stabilito nel regolamento didattico dei singoli Atenei, in conformità con i criteri generali determinati dal Regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei e nel rispetto delle norme del presente Decreto.

Art 6 - Corsi di studio con riconoscimento del titolo in ambito U.E.

a) L'ordinamento didattico dei corsi di studio quinquennali per il conseguimento degli attuali diplomi di laurea in Architettura e in Ingegneria edile-architettura, regolati da normative U.E., può continuare ad essere regolato, per quanto riguarda Architettura, dalle norme in vigore prima dell'emanazione del Regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei e del presente Decreto e, per quanto riguarda Ingegneria edile-architettura, dagli ordinamenti didattici già approvati in sede U.E. (Allegato II). Ciò fino all'emanazione di nuove e specifiche disposizioni e direttive U.E. in materia. In questo caso l'ammissione a detti corsi di studio è subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale. Inoltre con l'entrata in vigore del presente Decreto i relativi titoli di studio sono modificati da "diploma di laurea" a "diploma di dottorato".

b) I corsi di dottorato in Architettura e in Ingegneria Edile-Architettura possono altresì essere articolati in due livelli. In questo caso i relativi corsi di studio devono essere formulati nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei e dal presente Decreto e, per quanto riguarda i corsi di diploma di dottorato, nel rispetto delle normative U.E.. In caso di eventuale contrasto prevale il rispetto delle disposizioni e direttive U.E..

Art. 7 - Obiettivi formativi

a) Obiettivo formativo generale di ciascun diploma di laurea è quello di formare figure professionali con preparazione di livello universitario, in grado di recepire e gestire l'innovazione, coerentemente allo sviluppo scientifico e tecnologico, in termini di competenze spendibili nei profili professionali aziendali medio-alti o di capacità progettuali, in un campo professionale individuato dai settori scientifico-disciplinari caratterizzanti la classe di appartenenza. Ciò comporta una solida preparazione di base negli ambiti disciplinari che definiscono la classe di appartenenza del corso di studio, rivolta in particolare agli aspetti metodologico-operativi.

b) Obiettivo formativo generale di ciascun diploma di dottorato è quello di formare figure professionali di elevata preparazione culturale, qualificate per impostare, svolgere e gestire attività di progettazione anche complesse e per promuovere e sviluppare l'innovazione in un campo professionale individuato dai settori scientifico-disciplinari caratterizzanti la classe di appartenenza. Ciò comporta una solida formazione di base, negli ambiti disciplinari che definiscono la classe di appartenenza del corso di studio, che approfondisca, oltre agli aspetti metodologico-operativi, anche quelli teorico-scientifici.

Art. 8 - Attività formative e numero minimo di crediti

Per ogni classe di corsi di studio, l'ordinamento didattico dei corsi di studio deve prevedere attività formative per il conseguimento degli obiettivi formativi qualificanti negli ambiti disciplinari relativi alla formazione di base, negli ambiti diisciplinari caratterizzanti la classe e negli ambiti disciplinari affini o integrativi di quelli caratterizzanti, con particolare riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare, nel rispetto di quanto riportato negli Allegati III.1 - III.8. In tali allegati il numero minimo di crediti per i diplomi di dottorato è comprensivo di quelli acquisiti nei corsi di diploma di laurea.

Art. g - Attività formative a scelta dello studente

Per ogni classe di corsi di studio, l'ordinamento didattico dei corsi di studio deve prevedere un numero di crediti, comunque non inferiore a 9 per i diplomi di laurea e a 15 per i diplomi di dottorato, che possono essere scelti dal singolo studente nell'ambito di opzioni individuali previste nel piano di studio proposto dalla struttura didattica e/o in altri corsi di studio dello stesso o di altri Atenei. In quest'ultimo caso, l'approvazione delle scelte degli studenti è subordinata alla valutazione della loro congruità rispetto agli obiettivi formativi da parte del competente consiglio di corso di studio.

Art. 10 - Prova finale e conoscenza di una lingua dell'U.E. diversa dall'italiano

a) Nell'ambito dei diplomi di laurea la prova finale consiste in una discussione avente lo scopo di accertare la preparazione di base e professionale del candidato. In particolare la prova finale può consistere nella discussione di uno o più elaborati o essere associata allo svolgimento di un periodo di tirocinio.
Per conseguire il diploma di laurea lo studente deve inoltre aver dimostrato la conoscenza certificata di una lingua dell'U.E. diversa dall'italiano, con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo.

L'impegno complessivo dello studente per la preparazione della prova finale e per acquisire la conoscenza della lingua straniera deve corrispondere ad una valutazione in termini di crediti pari almeno a 9.

b) Nell'ambito dei diplomi di dottorato la prova finale consiste nella discussione di una tesi, elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore, e corrispondente ad una valutazione in termini di crediti pari almeno a 15.

Art. 11 - Attività formative finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro e della professione

Per ogni classe di corsi di studio, l'ordinamento didattico dei corsi di studio deve prevedere attività formative finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro e della professione e ad agevolare le scelte professionali per un numero di crediti pari almeno a 15 sia per i diplomi di laurea che per i diplomi di dottorato. I crediti per i diplomi di dottorato possono essere comprensivi di quelli acquisiti nei corsi di diploma di laurea.

Le attività formative finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro e della professione riguardano: cultura economico-gestionale-organizzativa; cultura economico-estimativa; cultura giuridica amministrativa e del lavoro; etica professionale; capacità comportamentali e relazionali; conoscenze linguistiche aggiuntive a quelle di cui all'art.10 lettera a).
Le attività formative finalizzate ad agevolare le scelte professionali riguardano in particolare lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento. Tale attività deve essere fortemente incentivata e può essere resa obbligatoria nei regolamenti didattici dei singoli Atenei.

Art. 12 - Standard didattici

Di norma le classi di lezione non devono superare i 100 allievi, quelle di esercitazione i 50 allievi.
Limiti inferiori ai 50 allievi possono essere stabiliti per le classi di laboratorio sperimentale e progettuale in funzione degli obiettivi didattici.

Art. 13 - Attività didattica assistita e attività formative di tipo individuale

Al fine di garantire un adeguato supporto didattico agli allievi, l'attività didattica assistita (lezioni, esercitazioni, laboratori) non deve essere inferiore, per ogni classe di corsi di studio a 1/4 dell'impegno orario complessivo sia per i corsi di diploma di laurea che per i corsi di diploma di dottorato.

In ogni caso la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio individuale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore, sempre per ogni classe di corsi di studio, alla metà dell'impegno orario complessivo sia per corsi di diploma di laurea che per corsi di diploma di dottorato.

Art. 14 - Riconoscimento dei crediti acquisiti

I criteri per il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente in un corso di studio ai fini del conseguimento di un altro titolo di studio, nella stessa o in altra Università, sono stabiliti nei regolamenti didattici dl Ateneo.

Art. 15 - Afferenza dei titoli di diploma universitario e di diploma di laurea alle classi di appartenenza dei corsi di studio

L'afferenza dei titoli di diploma universitario e di diploma di laurea conseguiti in base ai previgenti ordinamenti didattici alle classi di appartenenza dei corsi di studio di cui all'art. 2 è stabilita nell'Allegato IV.

Art. 16 - Equivalenza tra i titoli del previgente ordinamento e quelli del nuovo ordinamento

I titoli di diploma universitario e di diploma di laurea rilasciati in base al previgente ordinamento nell'ambito delle facoltà di architettura e di ingegneria equivalgono a tutti gli effetti di legge rispettivamente a quelli dl laurea e di dottorato del nuovo ordinamento.

(Per la consultazione degli allegati rivolgersi all'ufficio Banca Dati del CNI)

Omissis...

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