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Rif. DV06356
Documento 17/03/2000 VADEMECUM PER LA REDAZIONE DEL FASCICOLO DEL FABBRICATO
Fonte GRUPPO DI LAVORO PER LO STUDIO DI FAC SIMILE DEL FASCICOLO FABBRICATO
Tipo Documento VADEMECUM PER LA REDAZIONE DEL FASCICOLO DEL FABBRICATO
Numero
Data 17/03/2000
Riferimento del 17/03/2000 Protocollo CNI n. 2196 del 21/03/2000
Note
Allegati
Titolo CONSIGLIO NAZIONALE - OPERE PUBBLICHE - 'FASCICOLO DEL FABBRICATO DI PRIMA FASE PER L'ACCERTAMENTO DELLA CONSISTENZA STATICO-FUNZIONALE E PER L'EMISSIONE DI GIUDIZIO PRELIMINARE DI SICUREZZA STRUTTURALE'
Testo 1. PREMESSA

Il presente vademecum è indirizzato ai tecnici incaricati di redigere il "FASCICOLO DEL FABBRICATO" di Prima Fase.

Si intende per "prima fase" il primo livello di indagine riferito all'insieme degli accertamenti di carattere ricognitivo per la verifica dell'esistenza dei
requisiti statico - funzionali posti alla base della sicurezza di un edificio. In questa fase dovranno essere evidenziati gli eventuali elementi di criticità.

Gli adempimenti da svolgere sono riferiti soprattutto alla constatazione visiva diretta dello stato degli immobili.

Risulta decisiva, pertanto, I'esperienza ed il bagaglio di conoscenze del tecnico incaricato dell'indagine tanto da rendere consigliabile lo svolgimento
dell'incarico da parte di uno staff tecnico, rispecchiante le varie specializzazioni. Detti requisiti, che dovranno essere vagliati dagli Ordini e dai Collegi
professionali, sono indispensabili per la formulazione di un quadro della pericolosità delle situazioni analizzate, il più esaustivo possibile.

Determinante per il buon esito delle indagini risulterà il rispetto delle norme comportarnentali e deontologiche da parte del tecnico incaricato.

- Un comportamento corretto agevolerà, infatti, l'opera di persuasione nei confronti dei privati per renderli disponibili a fornire tutte le informazioni
utili (documentali e/o verbali) e a consentire l'accesso agli immobili.

- Il rispetto delle più elementari regole deontologiche eviterà di esprimere giudizi in ordine a materie in cui il professionista sa di non possedere
sufficiente competenza. Auspicabile, in questo caso, è la richiesta di consulenza a specialisti dei vari settori.

La fase successiva - che non rientra nelle fattispecie riportate dal Fascicolo del Fabbricato avrà, invece, un carattere più specialistico e propositivo e
dovrà essere finalizzata ad individuare gli interventi necessari per ridurre in modo accettabile i fattori di rischio individuati, le indagini da eseguire per
quantizzare lo stato di degrado dei materiali, le reali situazioni di pericolo a seguito di saggi, prove di carico, carotaggi, indagini chimiche, fisiche,
altro..

IMPORTANTE

Nella compilazione del Fascicolo del Fabbricato il Tecnico (o meglio lo Staff Tecnico) dovrà tener ben presente che non è comunque possibile creare un
"modello " che, ancorché informatizzato, possa prevedere e contenere tutte le casistiche possibili; pertanto, ove la struttura delle varie schede e sezioni
che compongono il Fascicolo non si attagli perfettamente al caso in esame, il Tecnico che redige in tale documento avrà cura di inserire note di richiamo che
rimandino ad una "allegata relazione tecnica" nella quale il singolo aspetto di indagine potrà essere esposto in modo più dettagliato e corretto.

2. STRUTTURA DEL FASCICOLO

Il fascicolo è articolato in sette quadri:

QUADRO A Dati generali e identificativi del fabbricato

QUADRO B Identificazione del fabbricato/complesso immobiliare - Regime autorizzativo

QUADRO C Elaborati grafici disponibili - Elenco progetti QUADRO D Giudizio di sicurezza strutturale di Prima Fase

QUADRO E Impianti tecnici presenti nel fabbricato

QUADRO F Elenco dei principali interventi di sicurezza

QUADRO G Relazione di sintesi e parere del tecnico

I quadri presentano una struttura che consente un'agevole informatizzazione delle informazioni, senza rigorosi schematismi.

L'approccio adottato per la parte inerente l'esame delle strutture portanti dell'edificio e tutte quelle situazioni a contorno che hanno influenza sulla
sicurezza strutturale, è stato quello di individuare degli indici di vulnerabilità e degli indici di danno, in modo da sviluppare un percorso "guidato" per
"sezioni" che indagano "a vista" i macroelementi strutturali e le varie membrature consentendo l'emissione di un "giudizio di sicurezza strutturale" avente le
seguenti sintetiche definizioni:

Alto simbolo adottato (quadrato)
Medio simbolo adottato (cerchio)
Basso simbolo adottato (triangolo)

Tale giudizio consente la valutazione di un livello minimo di interventi necessari o di approfondimenti di indagine e relativi successivi interventi, secondo
la seguente logica:

Giudizio di sicurezza strutturale Alto, (quadrato): Edificio agibile, allo stato dell'accertamento; vengono proposti eventuali interventi di manutenzione
ordinaria,

Giudizio di sicurezza strutturale Medio (cerchio): Sicurezza strutturale che necessità di approfondimento di indagine; viene contestualmente fatta una
proposta di interventi di pronto intervento e/o di messa in sicurezza di singoli elementi strutturali

Giudizio di sicurezza strutturale Basso (triangolo): Evacuazione dell'immobile e proposta, previa indagine specialistica, di imrnediati interventi di
ripristino strutturale.

3. CRITERI GENERALI DI COMPILAZIONE

Prima della compilazione dei quadri, il Tecnico incaricato degli accertamenti dovrà fornire, oltre al suo nominativo, alcuni elementi connotativi del
fabbricato, utili per delineare in maniera la sua ubicazione e la data degli accertamenti.
In via preliminare dovrà essere sottoscritta una dichiarazione, in cui sono esplicitate, in termini sintetici, le modalità operative: esame dei documenti e
visione diretta dei luoghi (laddove possibile). Il tutto improntato, come accennato in premessa, al più rigoroso rispetto delle norme comportamentali e
deontologiche.
Qualora il tecnico, verificata la sostanziale sicurezza del fabbricato, lo ritenga necessario, per il completamento del quadro conoscitivo conseguente agli
accertamenti effettuati, potrà indicare i documenti mancanti da acquisire e da allegare al fascicolo a cura della proprietà. Il riscontro di tale adempimento
potrà essere effettuato in occasione della successiva verifica, prevista con cadenza minima decennale.

4. COMPILAZIONE OUADRO A

Il quadro è organizzato con una sezione di dati statistici ed una di dati metrici. I dati saranno quelli dedotti dagli elaborati reperiti per il sopralluogo.
Per fabbricato si intende l'oggetto della rilevazione che deve essere sempre un organismo strutturalmente autonomo e completo anche se non riferibile ad un
singolo proprietario, persona fsica e/o persona giuridica, amministratore condominiale o titolare di diritti reali sull 'immobile; nei casi nei quali non
fosse possibile esaminare un edificio nella sua completezza di organismo struffurale autonomo per impossibilità di accesso ad una parte dell 'edificio stesso
il Fascicolo di fabbricato non dovrà essere redatto.
L'anno di costruzione del fabbricato potrà essere desunto dalla conoscenza specifica dell'evoluzione storica del centro abitato, ovvero, negli edifici più
recenti, dal certificato di fine lavori. Potrà essere indicato anche l'arco di tempo in cui si presume che siano stati ultimati i lavori di costruzione.
L'epoca della costruzione e l'epoca di realìzzazione di successivi interventi sostanziali effettuati sull'immobile da sole possono rilevare la presenza o meno
di elementi critici da approfondire: è noto che in particolari periodi storici la qualità dei metodi costruttivi adottati contrastava con la durabilità, -
dipendente dalle caratteristiche dei materiali e dei componenti vari e dalle modalità di esecuzione (posa in opera o montaggio dei componenti) - e con
l'affidabilità delle unità tecnologiche costituenti il fabbricato.
Il quadro è completato da una serie di dati metrici dell'edificio, la cui acquisizione, guidata da codici, grazie alla successiva informatizzazione con un
database dedicato, consentirà la costituzione di una banca dati nazionale utile per la redazione di mappe di rischio e di vulnerabilità, aggiornabili e
verificabili al bisogno, per la programmazione di strategie di intervento e di pianificazione territoriale.

5. COMPILAZIONE QUADRO B

Questo quadro dovrà contenere tutte le informazioni che possono consentire l'identificazione puntuale del fabbricato o del complesso immobiliare oggetto della
verifica sia da parte del tecnico, sia da parte della Pubblica Amministrazione.

B1 - La toponomastica ed i numeri civici da riportare dovranno essere quelli esistenti al momento del sopralluogo. E' opportuno citare anche eventuali
ulteriori indirizzi di passaggi diversi dagli accessi principali.

B2 - Al compilatore è richiesta la destinazione prevalente, in termini di superficie, del fabbricato rilevato. Nel caso di complesso immobiliare, dovrà essere
indicato il numero degli edifici che lo costituiscono e la sigla del fabbricato in esame.

B3 - La classificazione storico - tipologica dell'edificio riveste, per le ragioni esposte al precedente paragrafo, un'importanza rilevante. In generale la
scansione temporale delle varie epoche segue criteri rapportati ai periodi di vigenza di quegli strumenti urbanistici che hanno maggiormente inciso sullo
sviluppo del tessuto urbano (quella riportata è relativa al Comune di Roma). L'informativa in ogni modo deve soffermarsi soprattutto sugli aspetti che possono
incidere sulla sicurezza del fabbricato, in particolare sull'esistenza di volumi estranei all'impianto originario del fabbricato come le superfetazioni, le
sopraelevazioni ed altre tipologie di intervento. Al fine di poter più agevolmente riconoscere gli elementi estranei al fabbricato originario, laddove
reperibili, ci si potrà avvalere del progetto o delle informazioni assunte da fonti attendibili. Il Comune di Roma, per esempio, per gli interventi sui
prospetti degli edifici del centro storico, ha predisposto un prodotto informatico (CD-ROM), utile anche per avere le notizie richieste.

B4 - Per definire il quadro statico del fabbricato, è necessario riferire la sua posizione rispetto ad altri contermini. Il tecnico deve, inoltre, precisare
se esiste o meno autonomia statica (costruzione in appoggio o in aderenza o isolata). L'informazione è utile per stabilire anche eventuali reciproche
influenze sia sulle strutture statiche in elevazione, che sulle parti interrate (muri di contenimento e fondazioni). Per ulteriori dettagli si rinvia al punto
1 del successivo quadro D.

B5 - Tra gli elementi utili all'identificazione del fabbricato occorre riportare alcuni dati circa la sua configurazione tipologica e planovolumetrica. Questi
dati riguardano il numero di scale, l'esistenza di cortili ed il numero dei piani entro e fuori terra. Altri elementi da fornire concernono le principali
caratteristiche geometriche afferenti l'edificio. Le informazioni potranno essere dedotte dagli elaborati progettuali, qualora reperibili, ovvero da una
valutazione a vista effettuata al momento del sopralluogo, oppure attraverso altre metodologie ritenute idonee allo scopo dal tecnico.
L'identificazione dell'immobile dovrà essere completata con i dati catastali.

B6 - I dati dei Catasto Terreni riguardano le situazioni in cui la ricognizione interessa edifici o compendi immobiliari di carattere rurale, ovvero, quando i
ritardi del Catasto Urbano obbligano a far riferimento al tipo mappale (area di sedime), di norma, inserito nella mappa del Catasto Terreni prima del
censimento degli irmnobili al N.C.E.U.

B7 - I dati del Catasto Edilizio Urbano sono riferiti a tutti gli immobili denunciati o censiti. Al punto 7 è sufficiente citare il numero del foglio,
dell'eventuale allegato e delle particelle principali.

B8 - Il quadro rappresenta una traccia delle informazioni che, secondo le esigenze, potranno essere riportate in uno o più inserti da allegare al fascicolo.
Per la ricostruzione della consistenza del fabbricato è necessario un certificato catastale - può essere sufficiente anche una copia della consultazione (o
visura) - con i dati di consistenza dell'intero immobile. Un confronto tra lo stato dei luoghi e le risultanze catastali potrà fornire - in prima
approssimazione - elementi utili alla valutazione dell'entità delle eventuali modifiche apportate, sempre in funzione della sicurezza dello stabile. Le
difformità, a giudizio del rilevatore, potranno incidere sulla decisione di effettuare ulteriori approfondimenti e verifiche. L'esito dei riscontri dovrà
essere riportato nell'ultima colonna del prospetto.

B9 - Il punto 9, in recepimento ai recenti orientamenti relativi al significato tecnico - giuridico della licenza di abitabilità o di agibilità, in via
semplificativa, subordina ogni approfondimento urbanistico all'esistenza o meno di tale documento ovvero della dichiarazione del Direttore dei Lavori, resa ai
sensi del DPR 425/94 art. 4. In mancanza, dovranno essere approfondite le ragioni della indisponibilità della licenza. La ricostruzione del quadro urbanistico
dovrà, pertanto, essere finalizzata alla verifica dell'adempimento di quanto richiesto per il rilascio dell'abitabilità o dell'agibilità di un fabbricato,
nella presunzione che un edificio regolarmente assentito abbia, ai fini della sicurezza, un'affidabilità maggiore di un altro irregolare(1).

(1)Infatti, in genere, il certificato di abitabilità o di agibilità è subordinato alla produzione dei titoli comprovanti:
-la regolarità urbanistica (concessione - prirna della legge nø 10/77, licenza edilizia, - autorizzazione e così via);
-il collaudo stabco ovvero il certificato di idoneità statica (ex L. nø 47/85);
-l'iscrizione al Catasto dell'immobile ovvero la presentazione della relativa denuncia;
-la conformità - nei nuovi edifici - degli impianti alle prescrizioni della Legge nø 46/90, art. 7;
-l'osservanza alle norme previste dalla Legge nø 13/89 per il superamento delle barriere architettoniche;
-l'autorizzazione per l'imbocco in fogna ovvero la conforrnità dell'impianto fognario alle regole dell'arte, ai sensi della Legge 319/76;
-l'eventuale rilascio del N.O.P. o del C.P.I.

Qualora il tecnico lo ritenga opportuno, dovrà reperire informazioni dirette in ordine ai collaudi statici effettuati sul fabbricato.
Il quadro inerente la regolarità del regime autorizzativo delle strutture serve per consentire al tecnico una valutazione di "sicurezza strutturale" che
scaturisce dalla verifica degli atti che hanno consentito l'edificazione del fabbricato realizzato in presenza di un Direttore dei lavori o no (caso di
fabbricato abusivo, ancorché oggetto di sanatoria).
Nel quadro si indaga anche sulla presenza di tutti quegli atti necessari, in virtù delle normative in materia strutturale (L.1086/71; L.n.64/74 per il vincolo
sismico, altre), i cui adempimenti garantiscono una serie di controlli preliminari, in corso d'opera e finali a seguito della realizzazione dei fabbricati.
L'individuazione di tali dati si concretizzerà, ad ultimazione del fascicolo ed in fase di emissione del giudizio del tecnico, in una maggiore tranquillità di
approccio, ove tutta la documentazione fosse in regola, in un primo livello di attenzione nel caso in cui sia in regola la documentazione strutturale e non
quella urbanistica, in una soglia di massimo allarme nel caso di totale assenza di autorizzazioni (fabbricato abusivo, ancorché sottoposto a sanatoria).

Per gli impianti vale quanto asserito per le strutture.
Per la sicurezza antincendio, le verifiche dovranno essere effettuate seguendo la traccia della recente normativa emanata nel corso del 1982, che richiama
gran parte delle prescrizioni contenute nella legislazione esistente sulla materia.
Nella prima fase il tecnico dovrà limitarsi alla verifica dell'esistenza della prescritta certificazione (C.P.I. - certificato di prevenzione incendi, o
N.O.P. - nulla osta provvisorio) e a registrare le attività interessate ed, eventualmente, ad annotare quelle effettivamente svolte nel fabbricato, ma non
autorizzate.
Si rammenta che l'allegato alla circolare del Ministero dell'Interno 05/05/98, nø 9, contiene le disposizioni normative vigenti che prevedono misure tecniche
di adeguamento sulla sicurezza antincendio ed i relativi termini temporali di attuazione. Tra le attività che dovrebbero essere provviste del relativo C.P.I.,
in forza di provvedimenti di legge già operativi, si menzionano:

- gli edifici di civile abitazione (attività nø 94: edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 m. L'altezza in gronda è quella
definita al punto 2b, penultimo comma, della circolare M.I. 02/06/82, nø 25, e cioè l'altezza massima misurata dal piano esterno accessibile ai mezzi di
soccorso dei VV.F. all'intradosso del soffitto del più elevato locale abitabile).

- Gli edifici pregevoli per arte e storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse
culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 07/11/42, nø 1564 (attività nø 90).
Nel corso del 1999 dovranno essere adeguati alla vigente normativa antincendio:

- le strutture turistico - alberghiere (attività nø 84);
- i locali di pubblico spettacolo (attività nø 83)
Entro il 31/12/04 dovranno essere adeguati gli edifici scolastici.

Entro il 18/05/2000, dovranno essere adeguati alle norme, i depositi di soluzioni idroalcoliche (attività nø 22), mentre entro il 12/11/2001, dovranno esserlo
i depositi di GPL con capacità > a 5 mc (attività nø 4/b). Per tutte le attività, che non sono state oggetto di specifiche direttive già emanate, rimangono
validi i N.O.P., in attesa che il Ministero dell'interno stabilisca (nel triennio successivo al DPR 12/01/98, nø 37) le misure di adeguamento ed i relativi
termini temporali per sostituire con gradualità i N.O.P., tuttora vigenti, con i C.P.I.

Le notizie relative alla prevenzione antincendio, desunte dalla prescritta certificazione da verificare, non possono, in ogni modo, esaurire ogni problematica
inerente la sicurezza degli edifici. Il tecnico dovrà decidere, al momento della stesura del parere sintetico, se avvalersi, ove occorra, di un parere
qualificato sulle misure antincendio adottate o ancora da adottare.

B10/B11 - I punti 10 e 11 del quadro B prevedono informazioni afferenti i professionisti e le imprese che hanno realizzato l'immobile oggetto della verifica.
Questo tipo di notizie dovranno avere un carattere di attendibilità, per cui dovranno essere dedotte direttarnente dalla documentazione consultata, ovvero,
indirettamente, dalla proprietà o aventi causa. In quest'ultimo caso, accanto al nominativo, dovrà essere riportato "comunicati da ....". Nell'incertezza, è
preferibile non fomire alcun nominativo.

6. COMPILAZIONE QUADRO C

Il quadro C dovrà contenere tutte le informazioni sugli elaborati grafici messi a disposizione del tecnico ed utilizzati per gli accertamenti di prima fase.
Gli elaborati devono fornire una rappresentazione dei luoghi tale da consentire un ragionato giudizio sull'entità delle eventuali difformità riscontrate e
sulle implicazioni relative alla sicurezza del fabbricato.
In considerazione dell'inderogabile esigenza di disporre dei rilievi grafici utili a risalire alle modifiche apportate all'impianto architettonico originario,
deve essere data priorità agli elaborati progettuali approvati dalla P.A., unitamente al progetto strutturale, alle relazioni di calcolo ed ai verbali di
collaudo, resi obbligatori dalla Legge 05/11/71, nø 1086.
Qualora detti elaborati non siano in possesso della proprietà o dei suoi aventi causa o dei suoi rappresentanti, il tecnico incaricato organizzerà opportune
ricerche, avvalendosi, in alternativa, anche delle planimetrie catastali, ovvero - nei casi limite - predisponendo il rilievo dell'edificio, previo specifico
incarico, dopo aver raggiunto un accordo sull'entità del compenso professionale. Tutti gli elaborati grafici reperiti o redatti ex-novo dovranno corredare il
Fascicolo Fabbricato, essere custoditi e utilizzati per ogni successiva evenienza.
Nel quadro C sono richieste anche informazioni sulla relazione geologica dei terreno di fondazione.
L'importanza della relazione geologica, sebbene deterrninante per il corretto dimensionarnento delle opere di fondazione, come è noto, in pochi casi è
disponibile.
Il tecnico dovrà decidere, qualora irreperibile, sull'opportunità di acquisirla consultando un esperto in geologia.
Questi, nella prima fase, per ragioni economiche, dovrà limitarsi, fatte salve le situazioni a rischio maggiore, dove è richiesto un approccio più radicale
(tipico della seconda fase), a far redigere una relazione di carattere speditivo, formulata sulla base di indagini bibliografiche specifiche, rigorose e
complete ed a seguito di sopralluoghi, tesi ad accertare:

- la stratigrafia del sito;
- la potenza e la natura di eventuali riporti;
- l'esistenza di indizi di instabilità;
- la presenza eventuale di cavità sotterranea naturali o artificiali;
- l'esistenza di falde idriche con livelli piezometrici variabili e conseguente interazione con le strutture;

con esclusione, quindi, di indagini invasive e/o distruttive.
A completamente dell'indagine geologica, comunque, dovrà essere espresso un giudizio se le eventuali avvisaglie di instabilità, rendono necessarie indagini
strumentali ed ulteriori approfondimenti, che, in ogni modo, rientrerebbero nella seconda fase.
La relazione geotecnica dovrà essere citata, se disponibile. Qualora lo fosse, sarà utile verificame il contenuto e la rispondenza delle opere alle risultanze
tecniche.
Nel caso che il fascicolo e le verifiche interessino zone sismiche, dovranno essere riportate le informazioni richieste dalla normativa di settore nazionale e
regionale.
Il progetto strutturale riveste notevole importanza soprattutto in presenza di segni di criticità statica. Qualora non sia disponibile, il tecnico dovrà,
volta per volta, decidere la sua acquisizione ovvero, in mancanza, procedere ad un rilievo diretto delle principali caratteristiche strutturali dell'imrnobile
e del quadro fessurativo, eventualmente riscontrato, con un rilievo grafico e fotografico.

7. COMPILAZIONE QUADRO D

D1/D2 - La descrizione dello stato dei luoghi e dei manufatti contermini con particolare riferimento alla situazione generale ed alle condizioni manutentive
dei fabbricati, può essere decisiva per individuare eventuali situazioni di rischio. Opportuno è il ricorso a documentazione fotografica.
Il tecnico, ad integrazione del punto 4 del quadro B, dovrà illustrare gli elementi esistenti al contomo che possono interferire con l'edificio, mettendo a
repentaglio la sua sicurezza. Dovranno, pertanto, essere specificate oltre alle eventuali servitù esistenti, ogni altro elemento che può determinare sul
fabbricato situazioni di disagio, anche strutturale, derivante, ad esempio, dalle vibrazioni causate dal passaggio di treni, di convogli di trasporto pubblico
(tram, metropolitana), dalla vicinanza di aeroporti e cosa via.
Altro elemento di potenziale pericolo è rappresentato dalla situazione del soprassuolo. Per questo sono richieste:

D3 - l'indicazione della giacitura del terreno;
D4 - notizie sulla presenza di corsi d'acqua;
D5 - informazioni sull'esistenza e sullo stato di alberi di alto fusto.

Anche in questo caso, in analogia con quanto asserito per le problematiche geologiche, qualora se ne ravvisi la necessità, sarà opportuno consultare
specialisti della materia.

D6 - I rivestimenti delle strutture edilizie che svolgono la duplice funzione di protezione e di rifinitura come gli intonaci (sia interni che esterni), le
decorazioni, i cornicioni, i frontalini dei balconi e degli aggetti in genere, sono quelli che spesso presentano maggiori elementi di criticità. Il giudizio
sul loro stato di manutenzione deve, pertanto, essere particolarrnente accurato. Il tecnico oltre alla ricognizione visiva diretta, deve utilizzare tutti quei
metodi che lascino minori incertezze possibili sul giudizio finale. Tale giudizio è, in sintesi, di quattro tipi:

BUONO: quando i rivestimenti non presentano ammaloramenti (irregolarità, discontinuità, rigonfiamenti, deterioramenti d'origine atmosferica, ecc.) sulla quasi
totalità del fabbricato;

MEDIOCRE: quando sono rilevate situazioni di criticità non rilevanti o limitate ad una superficie rivestita non superiore al 10% del totale;

CATTIVO: quando i rivestimenti presentano difetti ed anomalie sia in terrnini quantitativi (su un'estensione maggiore al 100%, ma inferiore al 50%) e/o
qualitativi (decadimento dei requisiti dei componenti);

PESSIMO: quando lo stato riscontrato richiede, ai fini della sicurezza, un intervento di emergenza.

Nel caso, estremamente probabile, che la situazione si presenti variegata, sarà opportuno indicare in percentuale, le superfici con le caratteristiche sopra
riportate.

Il quadro D prosegue con una serie di punti i cui contenuti sono rappresentati nel seguito e dalla cui compilazione si trae un indirizzo di guida per
l'emissione di un primo giudizio di sicurezza strutturale, compendiato nelle conclusioni del quadro D, ed utile per la redazione del parere sintetico del
tecnico.

D11- INDAGINE SULLE MODIFICHE STRUTTURALI

Dovranno essere indicate le principali modifiche strutturali che hanno interessato l'edificio oggetto di indagine a vista e di cui si è avuta notizia ed in
particolare:

SOPRAELEVAZIONI
AMPLIAMENTO DEI PIANI CANTINATI
SOTTOMURAZIONI
NUOVI AGGETTI
ELIMINAZIONE TAMPONATURE
ELIMINAZIONE MURATURE COLLABORANTI
CAMBIO DI DESTINAZIONI D'USO NON AUTORIZZATE
ALTRE RIDUZIONI GENERALIZZATE DI SEZIONI STRUTTURALI

D12 - STRUTTURE ORIZZONTALI E COPERTURE

Il presente punto ed i seguenti sono organizzati in modo da guidare il tecnico alla ricerca di eventuali indici di vulnerabilità, (attitudine della struttura
a subire danneggiamento a seguito delle azioni esterne) ed indici di danno3 eventualrnente esistenti a testimonianza di un certo degrado strutturale, dovranno
essere indicate le tipologie costruttive di orizzontarnenti e coperture ed i loro eventuali armnalorarnenti.

D13 - ETA' E TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE PORTANTI

Vengono riassunti in sostanza la tipologia delle strutture portanti e l'epoca di realizzazione al fine di valutare, anche in relazione al regime legislativo
esistente all'epoca di impianto dell'edificio, il grado di controllo sulla struttura.

D14 - INDICI DI VULNERABILITA' E DANNO DELLE STRUTTURE PORTANTI

In tale punto, suddiviso in funzione della tipologia strutturale dell'edificio, (muratura o mista, cemento armato, acciaio) si indagherà in merito agli indici
di vulnerabilità esistenti e sulla situazione di danno eventualmente esistente a testimonianza di uno stato di degrado strutturale.
Tali indici sono distinti a seconda della tipologia delle strutture.

D15 - MORFOLOGIA DI SITO / STRUTTURE DI FONDAZIONE

In tale punto si indaga in merito alla morfologia del sito in cui è ubicato l'immobile, sulla tipologia del terreno di sedime, sull'apparato fondazionale,
sulla presenza di cavità nel sottosuolo (artificiali o naturali) e sulla profondità della falda in relazione alla posizione delle fondazioni.
In particolare si farà particolare attenzione a quegli elementi di danno che rappresentano dei "campanelli di allarme" che evidenziano possibili collassi
strutturali quali, improvvisi svuotamenti del terreno, cedimenti in fondazione, presenza più o meno costante di acqua nelle fondazioni o nelle fosse ascensore
o scantinati dell'edificio.

D16 - SITUAZIONE AL CONTORNO

In tale punto si analizzano tutte quelle condizioni al contorno che influenzano lo stato di sicurezza dell'edificio in relazione, in particolare,
all'interazione che le strutture dell'edificio oggetto di indagine possono avere rispetto a quelle degli edifici limitrofi e viceversa (mutua possibilità di
coinvolgimento in crolli strutturali non direttamente collegati con la struttura in esame.)
Inoltre si indaga in merito alla presenza di opere di sostegno poste a monte ed a valle dell'edificio oggetto di studio e si richiama l'attenzione
sull'eventualità che possibili crolli di tali opere di sostegno (muri, paratie, setti) possano innescare fenomeni di collasso nel terreno fondazionale
dell'edificio.
In particolare si sottopongono ad attento esame tutte quelle situazioni al contorno che causano, non un danno prettamente strutturale, ma un ammaloramento che
irmesca fenomeni di degrado accelerati quali: svuotamenti del terreno, sifonamenti, radici di alberature, acque sorgive, corsi d'acqua, altro...).

D17/D18 - INDICATORI E GIUDIZIO DI SICUREZZA STRUTTURALE DI PRIMA FASE

In tali sezioni si compendiano i dati acquisiti in merito a tutti quegli aspetti che contribuiscono alla sicurezza strutturale dell'edificio.
Il tecnico pertanto sarà guidato alla scelta di un giudizio strutturale di "primo livello" che confluirà nel definitivo "PARERE SINTETICO DEL TECNICO" da
riportare nel quadro G che chiude il fascicolo di Prima Fase.

FAC SIMILE DI LIBRETTO DI FABBRICATO

...OMISSIS....
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