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Premessa: ruolo e funzioni della Pubblica Amministrazione
Nelle more dell'iter di approvazione del Regolamento di cui all'articolo 3 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dalla Legge 2 giugno 1995, n.
216, si rende opportuno fornire indicazioni interpretative ed indirizzi operativi sulla disciplina transitoria tenuto conto in particolare dell'approssimarsi
del termine del 30 settembre 1996 al quale talune norme della Legge n. 109/91 fanno riferimento.
Inoltre con la presente circolare si contribuisce a dare chiarimenti sul significato e la portata di alcune norme della legge quadro di più significativa
importanza e che sono di immediata applicazione.
Ciò è tanto più necessario allo scopo di contribuire a dare certezza giuridica, bene indispensabile ai fini dell'auspicata ripresa delle attività del settore.
La recente normativa sui lavori pubblici ha riaffermato in capo all'amministrazione, così come previsto dalla legge fondamentale sui lavori pubblici del 1865,
quattro responsabilità:
a) la programmazione dei lavori;
b) la gestione dell'iter realizzativo dell'opera pubblica attraverso le figure del coordinatore unico e del responsabile del procedimento;
c) la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, da effettuare prioritariamente all'interno salvo ritenerla affidabile a terzi nei soli casi di
accertata carenza di organico;
d) la direzione dei lavori alle stesse condizioni di cui al punto precedente.
Ma ha fatto anche di più: ha incentivato le amministrazioni a progettare all'interno attraverso l'istituzione di un fondo pari all'1% del valore globale
dell'opera da ripartire fra il coordinatore unico e il personale dell'ufficio tecnico che ha partecipato alla redazione del progetto.
In sostanza, quindi, la legge si è mossa nel senso di un riappropriamento delle funzioni tecniche da parte dell'Amministrazione.
Più in particolare, per quel che riguarda le funzioni di programmazione, direzione e gestione del procedimento realizzativo di una opera pubblica è pacifico
che esse debbano in ogni caso fare capo all'amministrazione; anzi e auspicabile un potenziamento e una riqualificazione (anche attraverso un'idonea formazione
professionale) del personale che dovrà svolgere quei delicati compiti che, nel settore privato, vengono definiti di project management.
Diverso è invece il discorso per la progettazione, in relazione alla quale la riaffermazione dell'originaria impostazione della Legge del 1865, è contemperata
dalla considerazione delle condizioni di fatto in cui oggi opera l'Amministrazione e dal riconoscimento delle esigenze che giustificano il ricorso alla
progettazione esterna.
Basti infatti pensare che nel secolo scorso l'amministrazione aveva al proprio interno il personale per I'esecuzione diretta delle opere; con gli anni, però,
anche in ragione del progresso della tecnica e della complessità delle stesse opere l'amministrazione verificò l'inopportunità, dal punto di vista economico,
di sostenere gli elevati costi del personale in organico per l'esecuzione diretta. Ecco quindi il ricorso al mercato esterno, mediante l'appalto.
La stessa cosa e avvenuta nel settore della progettazione, oggi caratterizzata da un elevato grado di multidisciplinarietà, con una estensione orizzontale
delle attuali competenze ingegneristiche. Ormai anche negli interventi apparentemente meno complessi è necessario il concorso di una pluralità di esperienze
in differenziate discipline specifiche (civile, impiantistica, elettronica, informatica, geotecnica, ecc.) da coordinare in un unico ambito unitario al fine
di ottenere la massima funzionalità, efficienza ed economicità di gestione con i più bassi costi e tempi di realizzazione.
Appare, perciò, necessario attrezzarsi in modo aperto verso quelle soluzioni che, di volta in volta risulteranno più vantaggiose per l'Amministrazione.
Per queste ragioni appare opportuno chiarire da subito il ruolo e la priorità dei servizi di ingegneria offerti dal mercato esterno.
2 Applicabilità delle normative nel regime transitorio.
Com'è noto, la legge-quadro ha utilizzato come linea di demarcazione, per la sua applicazione, la data di affidamento del progetto, nel senso che, a seconda
che tale data sia anteriore o posteriore al 3 giugno 1995, si applicheranno oppure no certe norme. Con la precisazione, però, che, superata la data del 3
dicembre 1995, anche i lavori con progetti affidati prima del 3 giugno sarebbero stati sottoposti, per i relativi appalti, a tutte le norme della legge.
Il termine del 3 dicembre è stato poi ripetutamente spostato, e con il decreto legge 11 luglio 1996 n. 366, esso è stato fissato al 30 settembre p.v.
Resta, però, fermo che, ove si tratti di progetti affidati dopo il 3 giugno 1995, le norme "sospese" sono già in vigore, come si dirà più avanti. Sicché, a
titolo di esempio, non si potrà non richiedere la cauzione provvisoria, mentre quella definitiva sarà del 10% e dovrà essere incrementata ai sensi dell'art.30
c.2, qualora l'offerta fosse superiore al 25% di ribasso.
Per i progetti ante 3 giugno 1995 (e fino al prossimo 30 settembre), le disposizioni applicabili sono quelle indicate nel comma 5 dell'art. 1 della Legge n.
216.
Più in dettaglio, la situazione normativa che ne emerge è la seguente:
a) ai procedimenti relativi ai lavori i cui progetti, almeno di massima, siano stati affidati prima del 3 giugno 1995, ed i cui bandi siano pubblicati entro
il 30 settembre 1996, termine fissato dal recente decreto legge 11 luglio 1996 n. 366, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti prima
della entrata in vigore della Legge n. 109/94, nonché le disposizioni contenute nei seguenti articoli della Legge n. 109/94 come modificata dalla Legge n.
216/95:
art. 1 Principi generali;
art. 2 Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione della
legge;
art. 6 Competenze del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici;
art. 7 Misure per l'adeguamento della funzionalità della
Pubblica Arnministrazione;
art. 8 c. 7 Esclusione dalle gare;
art. 9 c. 1
e 4bis Modalità di qualificazione delle imprese;
art. 19 Sistemi di realizzazione di lavori pubblici;
art. 21 Criteri di aggiudicazione;
art. 22 Accesso alle informazioni;
art. 23 Licitazione privata;
art. 24 Trattativa privata;
art. 26 c.
da 1 a 5 Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori
pubblici;
art. 31 c. 4 Piani di sicurezza;
art. 31-bis Norme acceleratorie in materia di contenzioso;
art. 32 Definizione delle controversie;
art. 35 Fusioni e conferimenti;
art. 36 Trasferimento e affitto di azienda;
art. 37 Gestione delle casse edili;
art. 38 c. 4 Realizzazione di lavori relativi a beni culturali;
Resta pertanto inteso che ciò che è iniziato con l'attività di progettazione, almeno di massima, prima del 3 giugno 1995, debba concludersi in base alla
regola secondo cui si applica la normativa antecedente alla Legge n. 109/94, salvo le norme della Legge n. 109/94 espressamente dichiarate applicabili; ciò
purché il bando sia pubblicato entro il 30 settembre 1996.
b) a parziale deroga di quanto previsto alla lettera a), ai procedimenti inerenti i lavori i cui progetti, almeno di massima, siano stati affidati prima del 3
giugno 1995, qualora il relativo bando di gara per l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione sia stato pubblicato tra il 6 marzo 1994, data di entrata
in vigore della Legge n. 109, ed il 3 giugno 1995, data di entrata in vigore della Legge n. 216, ovvero qualora entro gli stessi termini ne siano intervenute
l'aggiudicazione o l'affidamento, sono applicabili le disposizioni vigenti al momento dell'adozione dei rispettivi provvedimenti;
c) ai procedimenti relativi ai lavori la cui progettazione sia stata affidata prima del 3 giugno 1995, quando il bando sia pubblicato successivamente al 30
settembre 1996 ed ai procedimenti relativi ai lavori la cui progettazione sia affidata dopo il 3 giugno 1995, non si applicano le norme che fanno riferimento
al Regolamento, e le altre norme che, per diversi motivi, non sono ancora operative, e cioè:
art. 3 perché concerne il Regolamento;
art. 4 che riguarda l'Autorità non ancora costituita;
art. 5 sempre relativo all'Autorità;
art. 8 salvo che per il comma 7, già entrato in vigore;
art. 10 relativarnente alla lett. c) e a quelle parti delle
lett. d) ed e), che citano i consorzi stabili;
art. 11 nella parte in cui si riferisce ai consorzi stabili;
art. 12 che è la norma-base dei consorzi stabili;
art. 13, c. 7 sulle opere di notevole contenuto tecnologico;
art. 14 sulla programmazione;
art. 16, c. 5
ult.per. e c.6 sui piani di manutenzione e criteri e momenti di
verifica dei livelli di progettazione,
art. 17, cc.
4, 6, 8 e 11 sull'assicurazione dei rischi professionali,
responsabilità di progettisti e realizzatori,
requisiti delle società di ingegneria, affidamento
incarichi "sotto soglia";
art. 21, c.
3 e 4 sul parametro numerico unico e la valutazione delle
offerte. Quanto al comma 5, anch'esso sembrerebbe
sospeso assieme al comma 4. Tuttavia, non applicarlo
potrebbe comportare il rischio di illegittimità
(conseguenze negative sulla legittimità) della
relativa procedura, ragion per cui si suggerisce di
formare le commissioni secondo quanto ivi previsto;
art. 26 u. c. sull'entità delle penali a carico del progettista.
Questo, tuttavia, non significa che non continui ad
applicarsi l'art. 29 del Capitolato Generale del 1962,
per i lavori, e l'art. 45 r.d. 827/1924, per i
progetti;
art. 28,
c. 1,3,6 sui requisiti dei collaboratori, modalità di redazione
del certificato di collaudo, individuazione lavori per
i quali il collaudo va effettuato sulla base di
certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali;
art. 29 sulla pubblicità;
art.30, c. 4
e 6 ult.per. sulla polizza e le modalità di verifica della qualità
degli elaborati progettuali;
art. 33 sulla segretezza. Ma anche in questo caso continuano
ad applicarsi le norme previste in altre disposizioni
di legge.
d) ai procedimenti di realizzazione di lavori i cui progetti saranno affidati a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento che, ai sensi della
legge, dispiegherà la sua efficacia tre mesi dopo la relativa pubblicazione sulla G.U., si applicheranno tutte le disposizioni della legge n. 109/94, come
modificata dalla legge n. 216/95 e quelle del Regolamento medesimo.
3 Applicabilità della normativa ai concessionari e ai soggetti privati.
I concessionari e i soggetti privati di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 2 sono tenuti ad applicare le norme di cui ai commi 3 e 4 del medesimo
articolo, tenendo conto anch'essi della data di affidamento dei progetti, rispetto al 3 giugno 1995. Così a titolo di esempio, tali soggetti dovranno
applicare l'art. 25 soltanto relativamente ai lavori i cui progetti siano stati affidati dopo il 3 giugno 1995.
Sempre a proposito dei concessionari, e in particolare di quelli che operano nei cosiddetti settori esclusi, l'art. 2 c.2 lett. b) stabilisce che ad essi si
applica la legge-quadro "salvo modifiche e integrazioni all'atto del recepimento della direttiva" 93/38/CEE. Quest'ultima è stata trasposta nel nostro
ordinamento con il D.Lgs. 158/1995, sicchè per quanto riguarda la procedura da seguire per la scelta del contraente, essa vale anche per le Amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'art. 2 del predetto decreto legislativo quando operano nei settori esclusi.
Per quanto riguarda, poi, la qualificazione delle imprese, i soggetti di cui all'art. 2, lett. b) e c), del D.Lgs 158/1995, allorché operano nei settori
esclusi non sono vincolati (art. 15 e 22 stesso D.Lgs 158) né alla legge 57/1962 né al DPCM 55/91. Essi sono legittimati a istituire propri sistemi di
qualificazione, i quali dovranno essere fondati su criteri e requisiti obiettivi e non discriminanti, essere notificati all'ufficio pubblicazione della
Comunità Europea ed essere pubblicati secondo le modalità indicate nell'art. 11 del D.Lgs. 158/1995.
In alternativa, possono avvalersi del sistema di qualificazione istituito da altro soggetto aggiudicatore, ma dovranno darne idonea comunicazione.
Resta, però, ferma l'applicazione della legge-quadro per tutte le materie non disciplinate dal D.Lgs. 158/1995.
4 Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, programmazione, Osservatorio dei lavori pubblici.
L'art. 1 della Legge n. 216/95 ha stabilito che è rinviata fino alla data di entrata in vigore del Regolamento l'applicazione delle norme sull'Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici (art. 4, c. da 1 a 9) e sulla programmazione (art. 14).
Inoltre ha stabilito che l'obbligo relativo alle comunicazioni all'Ossrvatorio dei lavori pubblici (art. 4, c. 17 e 18) decorre dal sessantesimo giorno
successivo all'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della costituzione dell'Osservatorio stesso.
Fino a tale data, pertanto, le predette mancate comunicazioni non sono sanzionate. Al fine, però, di poter realizzare da subito (i risultati possono essere di
ausilio anche per gli stessi operatori del settore), si segnala l'opportunità di provvedere comunque alla trasmissione delle informazioni indicate nell'art. 4
c. 17, indirizzandoli direttamente al Gabinetto del Ministro.
5 Norme acceleratorie in materia di contenzioso.
L'articolo 31 bis, al fine di assicurare il regolare andamento dei lavori e prevenire il contenzioso giurisdizionale, delinea una procedura di composizione
delle controversie, disponendo che essa sia attivata dal responsabile del procedimento ogni qualvolta l'importo delle riserve iscritte dall'impresa sui
documenti contabili implichi un aumento del costo dell'opera pari o superiore al 10% dell'importo contrattuale. In presenza di tale presupposto, la procedura
potrà essere affidata anche più di una volta nel corso della esecuzione dei lavori.
L'applicazione della norma è estesa agli appalti ed alle concessioni affidate prima del 3 giugno 1995, sempre che l'esecuzione del contratto non sia conclusa
mediante I'approvazione finale del collaudo - per il qual caso si seguirà la procedura prevista per l'esecuzione delle riserve dagli artt. 91, 100 comma 2, e
109 ultimo comma R.D. 25 maggio 1895, n. 350 - e sempre che non sia pendente davanti al giudice la controversia, la quale potrà eventualmente comporsi solo
nelle forme prescritte dalle disposizioni vigenti e con l'assistenza dell'Organo deputato alla difesa in giudizio dell'Amministrazione.
Quanto all'ambito soggettivo giova premettere che a norma di legge i concessionari di lavori pubblici, pur rientrando nell'ambito di applicazione
dell'articolo 31 bis, sono esclusi da quella dell'art. 7 che precede, tra l'altro, la nomina del responsabile del procedimento.
Tuttavia, ai fini che qui rilevano, i concessionari di esecuzione e gestione di lavori pubblici nomineranno, senza previo benestare dell'amministrazione
concedente, un responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento finalizzato alla formulazione di proposta motivata di accordo bonario, tenuto conto
che a loro compete la decisione sulla proposta di accordo. Ai fini di una corretta applicazione della norma ai rapporti costituiti anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge, come previsto dal comma 5 dell'art. 31-bis, è opportuno distinguere tra le concessioni assentite in base alle norme non più in
vigore e quelle previste dalla vigente normativa.
Nella ipotesi in cui le riserve siano avanzate dall'affidatario in veste di concessionario di sola costruzione o di progettazione e costruzione, secondo la
normativa previgente, la valutazione della convenienza dell'accordo e la formulazione della relativa proposta sono demandate al funzionario
dell'Amministrazione incaricato del compito di alta vigilanza, sempre che questi abbia una professionalità tecnica mentre la decisione sulla proposta di
accordo verrà adottata dall'Amministrazione concedente.
Nella diversa ipotesi in cui il concessionario, sempre in base alla normativa previgente, svolge il compito di stazione appaltante per conto
dell'Amministrazione e quindi le riserve siano iscritte dal diverso soggetto appaltatore, la procedura del bonario componimento sarà svolta a cura del tecnico
designato dal concessionario fermo restando che la deliberazione sulla proposta di accordo compete all'Ammistrazione concedente.
I criteri guida ai quali il responsabile del procedimento dovrà informare la propria azione consistono nell'apprezzamento discrezionale della convenienza e
della opportunità di addivenire ad un accordo bonario, previa valutazione - sulla scorta dei pareri resi al riguardo dalla direzione dei lavori e dall'organo
di collaudo, ove costituito in corso d'opera, della fondatezza della pretesa avanzata dall'impresa, in relazione alla sussistenza e consistenza degli elementi
di fatto e di diritto posti a fondamento delle riserve, nonché della disponibilità dell'appaltatore circa l'accordo stesso.
Tale valutazione dovrà tradursi in una proposta motivata che contenga in dettaglio le ragioni che inducono all'accordo ovvero quelle contrarie, riferendo
altresì circa le proposte formulate dall'impresa in sede di consultazione. Ove queste siano ritenute a giudizio del responsabile del procedimento,
accettabili, potranno formare oggetto di uno schema di accordo che, sottoscritto dall'appaltatore, unicamente alla proposta del responsabile del procedimento,
e sottoposta alla valutazione definitiva dell'Amministrazione. E' bene precisare che la deliberazione di quest'ultima non si configura come un procedimento di
approvazione di un atto già concluso, ma come elemento costitutivo dell'accordo medesimo. Con riguardo al parere obbligatorio dell'Organo consultivo tecnico
(Consiglio Superiore, Comitato Tecnico Amministrativo), si segnala che la corretta applicazione della norma in esame, intesa a delineare un procedimento
snello, entro termini definitivi, per dirimere le possibili controversie, non appare compatibile con il ricorso sistematico a]la richiesta di parere
dell'organo collegiale, circostanza che evidentemente renderebbe il procedimento stesso più complesso e di maggior durata. L'opportunità del parere medesimo
dovrà essere valutata caso per caso, in relazione alle varie questioni, con particolare riferimento a quelle di carattere prevalentemente tecnico, offesa
anche la natura dell'organo consultivo. Comunque ed a proposito del richiamo alla sollecitudine, contenuto nel comma 1 dell'art. 31-bis ("immediatamente"),
appare scarsamente compatibile con tale richiamo il fatto di avvalersi dei pareri facoltativi previsti dalla vigente legislazione, a meno che essi non siano
resi entro il termine di 90 giorni di cui all'art. 31-bis. c.1.
6 Arbitrato in materia di lavori pubblici.
L'art. 32 della Legge n. 109/94, come modificata dalla Legge n. 216/95, prevede che la risoluzione delle controversie, per cui non sia raggiunto un accordo
bonario ai sensi dell'art. 31 bis, è attribuita ad un arbitrato secondo le norme del codice di procedura civile.
Le norme del codice di procedura civile richiedono come presupposto necessario ed essenziale dell'arbitrato un compromesso od una clausola compromissoria
frutto della libera volontà delle parti in causa.
Pertanto dopo l'entrata in vigore dell'art. 32 della Legge n. 109/94 anche l'arbitrato in materia di lavori pubblici richiede come presupposto necessario ed
essenziale la presenza di un compromesso o di una clausola compromissoria che trova il suo fondamento nella libera scelta delle parti.
D'altra parte questa interpretazione dell'art. 32 è l'unica che può non essere costituzionalmente illegittima alla luce del principio della statualità della
giurisdizione ribadito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 152 del 1996 proprio nella materia del contenzioso delle opere pubbliche. Questa
interpretazione trova conforto nell'ultima parte della stessa sentenza della Corte Costituzionale secondo cui il legislatore con l'art. 32 della Legge n.
109/94, come modificato dalla Legge n 216/95, ha dimostrato di cercare una giusta soluzione al problema dell'arbitrato rinviando alle norme del codice di
procedura civile.
Ogni previsione del capitolato generale del 1962 in contrasto con quanto stabilito dall'art. 32 è da ritenersi implicitamente abrogata per incompatibilità
(art. 15 disp. prel. cod. civ.).
Per quanto riguarda la composizione dei collegi arbitrali si osserva quanto segue.
L'art. 45 del capitolato generale del 1962 prevede che il collegio arbitrale al quale è devoluta la risoluzione delle controversie in materia di opere
pubbliche, non definite in via amministrativa, è composto da cinque membri fra cui un magistrato amministrativo ed un magistrato ordinario.
L'art. 32 della Legge n. 109/194, come modificata dalla Legge n. 216/95, prevede, come si è detto, che la risoluzione delle controversie, per cui non sia
raggiunto un accordo bonario ai sensi dell'art. 31 bis, è attribuita ad un arbitrato secondo le norme del codice di procedura civile.
Le norme del codice di procedura civile stabiliscono che il collegio arbitrale è composto, in mancanza di diversa indicazione delle parti, da tre membri, non
prevedono la presenza obbligatoria di nessun magistrato. In considerazione del fatto che il Consiglio dei Ministri ha recentemente varato un disegno di legge
che vieta ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili l'esercizio delle funzioni arbitrali, si invitano, sin d'ora, gli organi dipendenti a non
designare né aderire alla designazione di arbitri che rivestano la qualifica di magistrato ordinario, amministrativo o contabile.
Il testo dell'art. 32 non sembra consentire dubbi sull'abrogazione implicita della norma di cui all'art. 45 in quanto la nuova norma è incompatibile con la
disposizione precedente (art 15 disp. gen. cod. civ.).
Nè è possibile sostenere la perdurante vigenza dell'art. 45 affermando che il capitolato del 1962 resta in vigore fino al momento in cui entrerà in vigore il
nuovo capitolato che deve essere adottato ai sensi dell'art 3, 5ø comma della Legge n. 109/94. E' vero che il capitolato del 1962 deve essere sostituito con
un nuovo capitolato da adottare ai sensi del 5ø comma dell'art. 3 della Legge n. 109/94, ma ciò non significa affatto che fino all'adozione del nuovo
capitolato debbano restare in vigore norme del capitolato del 1962 in contrasto con la Legge n. 109.
D'altra parte si deve tener conto della disciplina transitoria di cui all'art. 1 della Legge n. 216/95. Tale disciplina prevede, fra l'altro, che ai progetti
affidati dopo l'entrata in vigore della legge stessa si applichino le norme previgenti soltanto se non sono incompatibili con la Legge n. 109/94: l'art. 45
del capitolato è, come si è detto, incompatibile con l'art. 32, quindi non si applica. Per quanto riguarda i progetti affidati prima dell'entrata in vigore
della Legge n. 216/95 se la pubblicazione del bando avviene entro la data stabilita è prevista espressamente l'applicazione dell'art. 32, altrimenti ricadono
comunque sotto la regola dell'applicazione delle norme previgenti in quanto non incompatibili con la Legge n. 109/94.
Per quanto riguarda i bandi e gli avvisi pubblicati tra la data di entrata in vigore della Legge n. 109/94 e quella della Legge n. 216/95, nonché le
aggiudicazioni e gli affidamenti avvenuti entro gli stessi termini, la Legge n. 216/95 prevede che si applichino le disposizioni vigenti al momento
dell'adozione dei relativi provvedimenti. Si tratta quindi di individuare, ai fini che interessano, quali siano le disposizioni vigenti in caso di
controversie.
A questo proposito si deve tener presente che l'art. 32, per la parte concernente la composizione dei collegi arbitrali, è norma di carattere processua]e,
quindi, in base ai principi generali, è immediatamente applicabile ai rapporti in corso. La disposizione vigente in caso di controversie è pertanto proprio
quella dell'art. 32.
Analogamente deve ritenersi nel caso in cui si tratti di contratti o concessioni stipulati o affidati prima dell'entrata in vigore della Legge n. 109/94.
Pertanto, laddove sia prevista la composizione del collegio ai sensi dell'art. 45 del Capitolato Generale, le parti dovranno concordare una diversa
composizione, facendo ricorso in caso di disaccordo sulla nomina del Presidente all'art. 810 C.p.C.
7 Criteri di aggiudicazione.
7.1 Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a corpo.
Si ritiene possibile, sulla base di quanto previsto dall'art. 21 della Legge n. 109/94 adottare anche per i contratti da stipulare a corpo, ovvero a corpo e a
misura, il criterio di aggiudicazione basato sulla offerta di prezzi unitari ai fini di una maggiore attendibilità dell'offerta, per facilitare il controllo
della eventuale anomalia e per poter disporre di un più puntuale elenco dei prezzi unitari per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in
corso d'opera. In tale caso, il bando di gara contiene la precisazione che la lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara
ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione e che, prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella
lista suddetta, attraverso l'esame degli elaborati progettuali posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare
le quantità e ad inserire le voci che ritiene mancanti, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. Il bando contiene inoltre la prescrizione
che l'offerta va accompagnata a pena di inammissibilità da una dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto
negoziale essendo il prezzo convenuto a corpo e che pertanto l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei prezzi
unitari offerti alle quantità delle varie voci di lavorazione, resta fisso ed invariabile in conformità di quanto specificato nell'art. 21, comma 1, della
Legge n. 109.
7.2 Offerta economicamente più vantaggiosa.
Nei casi in cui l'aggiudicazione è disposta a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa questa si determina prendendo in considerazione almeno due
dei seguenti elementi, variabili in relazione al lavoro da realizzare:
A) nei casi di appalto-concorso:
a) il prezzo;
b) il valore tecnico ed estetico dei lavori progettati;
c) il tempo di esecuzione dei lavori;
d) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
e) ulteriori elementi individuati nel bando sulla base del tipo di lavoro da realizzare.
B) nei casi di concessione:
a) il prezzo di cui all'articolo 19, comma 2, della Legge n. 109;
b) il valore tecnico ed estetico dei lavori progettati;
c) il tempo di esecuzione dei lavori;
d) il rendimento.
e) la durata della concessione;
f) le modalità di gestione ed il livello delle tariffe da praticare all'utenza;
g) ulteriori elementi individuati nel bando sulla base del tipo di lavoro da realizzare.
I punteggi da assegnare ai predetti elementi di valutazione devono essere globalmente pari a cento, devono essere stabiliti in sede di progetto e devono
essere indicati nel bando di gara. Possono essere determinati in via discrezionale oppure utilizzando il metodo del "confronto a coppie", o con altro metodo
adottato autonomamente dal progettista. Nel metodo del "confronto a coppie" la determinazione dei coefficienti per la valutazione degli elementi (e degli
eventuali sub-elementi) delle diverse offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare, ove con le lettere A, B, C, D, E. F,...sono
rappresentati gli elementi relativi all'offerta di ciascun concorrente.
La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutti i singoli elementi presi due a due.
Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e
l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (preferenza lieve), a 2 (preferenza media), a 3 (preferenza forte).
In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza.
In caso di elementi ritenuti uguali, vengono collocate nella casella entrambe le lettere.
Una volta terminato il confronto delle coppie, si sommano i punti che ciascun elemento ha raccolto da parte di tutti i commissari. Questi punteggi provvisori
vengono trasformati in coefficienti definitivi, riportando a uno il punteggio più alto e proporzionando a tale punteggio massimo i punteggi provvisori prima
calcolati.
Il progetto deve inoltre stabilire gli elementi di valutazione ed i corrispondenti sub-elementi in base ai quali deve essere determinato il valore tecnico ed
estetico dei lavori progettati nonché i relativi pesi e sub-pesi.
La commissione giudicatrice, prima di aprire le buste delle offerte tecniche ed economiche procede, ove lo ritenga opportuno, a suddividere i sub-elementi del
progetto indicati nel progetto e nel bando di gara in ulteriori sub-elementi sempre più semplici nonché a determinare per ognuno di questi sub-elementi i
relativi sub-pesi normalizzati. I sub-pesi sono calcolati tramite la media dei pesi proposti discrezionalmente dai singoli commissari ovvero attraverso la
media dei pesi calcolati dai singoli cornmissari mediante il "confronto a coppie" ovvero con altro metodo adottato autonomamente dalla cornmissione.
I sub-pesi normalizzati finali di ogni sub-elemento in cui risulta suddiviso, tramite successive scomposizioni, il valore tecnico ed estetico dei lavori
progettati, sono dati dal prodotto dei sub-pesi normalizzati corrispondenti ad ogni livello di scomposizione.
La commissione giudicatrice, dopo aver proceduto alla operazione suddetta procede ad aprire i plichi contenenti le offerte tecniche.
Ciascun componente la commissione attribuisce, per ogni offerta, a ciascun sub-elemento un punteggio di valutazione variabile tra zero e dieci, la somma delle
medie dei punteggi attribuiti dai commissari a ciascun sub-elemento, calcolate fino alla seconda cifra decimale, moltiplicate per i corrispondenti subpesi,
costituisce indice convenzionale del valore tecnico ed estetico delle opere progettate.
I commissari possono esprimere la valutazione di ogni offerta relativa ad ogni elemento o sub-elemento anche tramite i metodi sopra descritti.
Stabiliti gli indici convenzionali relativi ad ogni offerta, la commissione procede ad aprire i plichi delle offerte economiche.
La commissione determina l'offerta econornicamente più vantaggiosa sulla base degli indici convezionali del valore tecnico ed estetico delle opere progettate
come sopra determinato, nonché dei valori delle offerte relative agli altri elementi di valutazione impiegando il metodo di cui al paragrafo successivo.
7.3 Metodo "aggregativo compensatore".
L'offerta economicamente più vantaggiosa è l'offerta che ha ottenuto il punteggio più elevato determinato con le modalità di seguito indicate:
Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è dato dalla seguente formula:
C(a) = ....n Wi * V(a)
dove:
C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1;
Wi = peso o punteggi attribuito al requisito (i);
n = numero totale dei requisiti
2. I coefficienti V(a)i sono determinati assegnando agli offerenti coefficienti in proporzione lineare tra le diverse offerte attribuendo:
a) per quanto riguarda gli elementi "valore tecnico ed estetico dei lavori progettati" e "livello della qualità di gestione del servizio", coefficiente pari a
1 a quelli dell'offerta che raggiunge il maggior valore dell'indice convenzionale calcolato secondo quanto indicato al paragrafo 7.2 e coefficiente pari a 0
all' "indice convenzionale" pari a 0;
b) per quanto riguarda altri elementi dell'offerta di cui al paragrafo 7.2 punto A), lett. a), c), d), e) e gli elementi di cui al paragrafo 7.2, punto B),
lett. a), c), d), e), f) e g), coefficienti pari ad 1 ai valori offerti più convenienti per la stazione appaltante e coefficiente pari a 0 a quelli posti a
base di gara.
8 Individuazione e valutazione delle offerte anomale.
Il comma 1 bis, ultima parte, dell'art. 21 della Legge n. 109/94, dispone che "fino al 1ø gennaio 1997 sono escluse per gli appalti di lavori pubblici di
importo superiore ed inferiore alla soglia comunitaria, le offerte che presentano una percentuale di ribasso che supera di oltre un quinto la media aritmetica
di tutte le offerta ammesse".
Si è fatta questione se tale disposizione sia applicabile anche per i casi in cui il criterio di aggiudicazione adottato comporti un'offerta non espressa in
ribasso percentuale, come per il caso di offerta a prezzi unitari.
Al riguardo si ritiene che l'espressione "ribasso percentuale" non escluda l'applicazione della norma anche per il caso in cui l'offerta non è formulata in
termini di ribasso, dovendosi considerare le espressioni usate dal legislatore "prezzo più basso" e "massimo ribasso", di significato equivalente ai fini
dell'esigenza che la norma intende soddisfare.
La procedura di esclusione automatica e comunque esercitabile solo quando il numero delle offerte valide risulti pari o superiore a cinque. Nel caso
contrario, nel silenzio della norma, deve ritenersi ferma la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla valutazione delle offerte ritenute anomale, con i
criteri e le modalità dettate dalla norma per gli appalti sopra soglia.
Questione di maggior rilievo è quella relativa alla individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale che la norma in esame dispone, sia pur in
via transitoria, anche per i lavori sopra la soglia comunitaria.
Tale disposizione risulta essere in contrasto con l'art. 30, comma 4, della direttiva 93/73/CEE che impone una procedura di verifica delle offerte anomale.
Appare dunque opportuno disporre che i bandi di gara prescrivano che per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, non si procederà alla
esclusione automatica delle offerte anomale, ma che si perverrà eventualmente all'esclusione solo dopo aver espletato la procedura di valutazione di quelle
che sono individuate come anomale in quanto presentano un ribasso superiore alla media dei ribassi offerti incrementata del venti per cento della media
stessa. In tal senso si è già espressa l'Avvocatura dello Stato con il parere n. 8665/95 del 25/11/1995 che si ritiene di condividere. Si precisa che
nel-calcolo della soglia oltre la quale si verifica l'anomalia dell'offerta che rende necessaria la valutazione dell'Ammistrazione non si tiene conto, come
già affermato dalla giurisprudenza anteriore alla Legge n. 109/94, delle offerte in aumento (Cons. Stato, Sez. V, 23 novembre 1993 n. 1204). Per quanto
riguarda i criteri da seguire nella valutazione delle offerte individuate come anomale, si ritiene che possano essere seguiti i criteri già indicati dalla
giurisprudenza anteriore alla Legge n. 109/94: si dovrà tenere conto delle giustificazioni che il concorrente abbia fornito spontaneamente o su sollecitazione
della amministrazione circa le ragioni che gli consentono un sufficiente margine di utile (TAR Lazio, Sez. II, 17 ottobre 1994 n. 1248; Cons. Stato, Sez. V,
19 novembre 1992). E tali ragioni potranno essere accolte o confutate con adeguata motivazione (TAR Valle d'Aosta, 23 febbraio 1995 n. 22).
Per quanto riguarda, in particolare, l'individuazione - e per il caso di lavoro "sotto soglia", l'esclusione automatica - delle offerte anomale, qualora sia
stato adottato il criterio dell'offerta a prezzi unitari, ad essa si perverrà, fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 21, c.1-bis della Legge 109,
sommando i prezzi complessivi indicati dai concorrenti e calcolandone la media. Ottenuto il prezzo medio esso sarà sottratto da quello a base d'asta, ne verrà
calcolato il 20% ed infine detrae tale importo da quello del prezzo medio.
Le offerte anomale rappresentano un fattore di perturbamento del mercato perché espongono le Amministrazioni al rischio di lavori mal fatti o ritardati o
abbandonati e, comunque, caratterizzati da una elevata litigiosità.
Tuttavia, una volta che il nuovo sistema basato su progetti completi e assistiti da garanzie (art. 30, c.5) sarà entrato a regime, il fenomeno dovrebbe essere
destinato a ridimensionarsi, anche per effetto dell'entrata in vigore delle norme sulle cauzioni.
In riferimento alle aggiudicazioni disposte a favore dei ribassi eccedenti la soglia come sopra stabilita, si prega di fornire al Gabinetto del Ministro una
situazione aggiornata dei contratti interessati da tale fenomeno.
In particolare, si desiderano le seguenti informazioni:
1)data dell'aggiudicazione;
2) aggiudicatario;
3) entità dello sconto;
4) data del contratto;
5) data di consegna dei lavori;
6) data prevista di ultimazione dei lavori.
7) percentuale di avanzamento dei lavori, da fornire trimestralmente;
8) cause di ritardi nel rispetto dei tempi.
9 La Conferenza preliminare per lavori superiori a 15 miliardi.
Allo scopo di responsabilizzare sia i concorrenti sia gli Uffici e i progettisti, si dispone che, per i lavori di importo a base d'asta superiore a 15
miliardi di lire, si adotti, nel caso di licitazione privata, la conferenza preliminare, secondo la seguente procedura, da indicare nel bando:
1) l'Amministrazione convoca tutte le imprese invitate (che abbiano presentato domanda di partecipare alla gara e che siano in possesso dei requisiti
richiesti);
2) l'Amministrazione ammette alla Conferenza gli incaricati delle imprese, in possesso della lettera di invito e della dichiarazione di cui all'art. 1 del
D.P.R 16 luglio 1962, n. 1063;
3) aperta la seduta, le imprese possono chiedere chiarimenti in ordine al progetto e ai documenti di cui all'art. 7 del citato D.P.R. 1063/1962, con
esclusione, ai sensi dell'art. 330 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, dei documenti di perizia annessi al progetto;
4) l'Amministrazione, all'esito della Conferenza preliminare, redige, seduta stante, verbale della riunione, riportando le informazioni e i chiarimenti
forniti e ne consegna copia a tutti i presenti e ne invia copia a chi si sia allontanato;
5) i canditati assenti alla Conferenza preliminare non potranno presentare offerta;
6) l'Amministrazione può sospendere la Conferenza e rinviarla di non più di 7 giorni, qualora vi sia l'esigenza di apportare modifiche agli atti e ai
documenti contrattuali, oppure vi sia necessità di approfondimenti. Nei casi più gravi, in cui occorra introdurre modifiche sostanziali al progetto,
l'Amministrazione annulla la gara.
Le imprese possono ottenere, dietro pagamento, documenti posti a base d'asta, compresi i progetti, si dispone, quindi, che nei bandi sia inserita una tale
previsione.
10 Completezza e completamento dei progetti.
Qualora l'iter di approvazione dei progetti affidati anteriormente, al 3 giugno 1995, non consenta l'oggettiva possibilità di indire la gara entro il termine
del 30 settembre 1996, occorre disporre l'adeguamento di tali progetti alle norme di cui all'articolo 16 della Legge n. 109/94. Se la progettazione è stata
affidata a professionisti esterni all'amministrazione, gli stessi potranno procedere al relativo adeguamento. Nel caso in cui questi si rifiutino l'incarico
verrà affidato secondo le disposizioni di cui all'artico]o 17 commi 10 e 12 della L. n. 109/94.
Alla stregua di quanto precede, le Amministrazioni sono invitate a procedere a dare completezza ai progetti di cui dispongono.
Tale livello di completezza non è un'innovazione della legge 109/94 essendo già previsto nella precedente normativa.
Tuttavia, al fine di non creare soluzioni di continuità nella realizzazione dei programmi di opere pubbliche, va valutata, per il caso in esame, l'opportunità
di avvalersi dell'appalto integrato nei casi di cui all'art. 19, comma 1, della Legge 109-216 e dell'art. 7, comma 1, D.Lgs. 158/1995.
In sostanza è in facoltà dell'Amministrazione porre a base di gara i progetti disponibili, senza procedere a renderli esecutivi chiedendo alle imprese di
formulare un'offerta esclusivamente economica.
L'obbligazione delle imprese sarà non solo quella di eseguire ma anche quella di completare la progettazione.
Tuttavia, per contemperare le esigenze delle imprese che potrebbero fare un'offerta che si riveli in perdita a seguito degli sviluppi progettuali, e delle
Amministrazioni, che potrebbero veder crescere l'importo del contratto una volta definito il progetto in tutti i dettagli (fenomeno che, allo stato delle
cose, si manifesta in corso d'opera, con sospensioni, varianti e riserve), nel bando va stabilito che l'importo di aggiudicazione rispetto a quello a base
d'asta potrà oscillare in un ambito variabile fino al 10%, a seconda del grado di progettazione e che, quindi, l'importo del contratto, una volta che il
progetto predisposto dall'impresa sia stato approvato dall'Amministrazione, potrà variare nella percentuale predeterminata. Con l'avvertenza, che, ove la
valutazione ecceda tale percentuale, l'impresa potrà ottenere di essere sciolta dal vincolo. In questo modo, l'Amministrazione disporrà di un progetto che
potrà immediatamente essere posto in gara.
11 Adeguatezza della pubblicità.
Con riferimento all'adeguatezza della pubblicità, ai fini dell'affidamento dei progetti "sotto soglia" basterà ricordare che proprio in materia di lavori
pubblici esiste un sistema di pubblicità, che, per gli appalti minori, è rappresentato dall'avviso pubblicato sull'albo dell'ente committente.
Va poi richiamata l'attenzione sull'ultimo comma dell'art. 8 del D.Lgs. 157/1995 secondo il quale le disposizioni sulla pubblicità per i servizi comunitari
possono applicarsi anche al di sotto dei 200 mila ECU, ma che siano, però, almeno pari o superiori a 100 mila ECU.
Dal combinato disposto di queste due norme, si ricava che, in caso di importi inferiori a 100.000 ECU, deve ritenersi sufficiente la pubblicità sull'albo
dell'ente, fermo restando la possibilità e opportunità di integrare la pubblicità con altre forme idonee.
I termini per l'invio delle domande di partecipazione da parte dei soggetti di cui all'art. 17, comma 5, della Legge (liberi professionisti, singoli,
associati o raggruppati temporaneamente e società di ingegneria) non possono essere inferiori a trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso o del
bando.
12 Valutazione dei "curriculum" presentati dai progettisti.
Per la valutazione dei curriculum il periodo utile di riferimento è relativo agli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso o del
bando. I curriculum devono concernere i progetti di lavori affini a quelli che formano oggetto dell'incarico da affidare e la relativa valutazione dovrà avere
riguardo prioritariamente alle caratteristiche qualitative dei lavori progettati. Per la valutazione degli aspetti quantitativi si dovrà tenere adeguatamente
conto della diversità strutturale tra società di ingegneria, raggruppamenti o associazioni di professionisti e professionisti singoli.
I responsabili dei procedimento, prima di avviare le procedure per l'affidamento degli incarichi, effettueranno la verifica della sussistenza della copertura
finanziaria dei relativi corrispettivi e disporranno perché negli avvisi o nei bandi, siano indicati gli elementi previsti, per il calcolo delle competenze
professionali, dalla tariffa degli ingegneri e architetti di cui alla Legge 143/49 (classe e categoria secondo l'elencazione della tabella di cui all'art. 14,
aliquote per prestazioni parziali di cui alla tabella B, aumenti percentuali della percentuale base indicata nella tabella A per rimborso spese, incarichi
parziali, mancanza di personale di sorveglianza e controllo ecc.) posti a base del calcolo degli importi presunti dei corrispettivi.
Il responsabile del procedimento dovrà inoltre prevedere un periodo congruo per la redazione dei progetti in rapporto alla tipologia dei lavori (nuove
costruzioni, restauro manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc.), alla categoria degli stessi (edifici, strade, acquedotti, dighe, fogne, ecc.) ed al
livello di progettazione da redigere (preliminare, definitivo o esecutivo) nonché tenere conto che, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della Legge, i livelli di
progettazione richiesti, il numero ed il tipo degli elaborati grafici e descrittivi da predisporre possono, su propria disposizione, essere variati rispetto a
quelli indicati nei commi 4 e 5 del predetto articolo.
Nella distribuzione degli incarichi si dovrà altresì tener conto della opportunità di facilitare l'accesso all'attività anche di giovani professionisti. Si
dovrà inoltre tener conto del principio secondo cui il professionista è sempre tenuto ad eseguire personalmente l'incarico, sia pure con l'ausilio di
operatori materiali, come affermato dalla giurisprudenza, anche dopo l'entrata in vigore della Legge n. 109/94 (TAR Calabria, 2 maggio 1991 n. 253; Cass, Sez.
II, 26 gennaio 1996, n. 590); e quindi non appare consentita una concentrazione di compiti che superi le capacità di lavoro singolo.
Per la valutazione dei "curriculum" le Amministrazioni dovranno attenersi a criteri fissati preventivamente nel bando; la fissazione di tali criteri rientra
nella discrezionalità dell'Amministrazione che deve peraltro rispettare i principi di logicità e parità di trattamento tra i candidati (Cons. Stato, Sez. VI,
13 giugno 1995, n. 570).
In particolare gli incarichi di progettazione compresi tra 80.000 e 200.000 ECU potranno essere affidati con la procedura della licitazione privata e con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa indicando nel bando come parametri da valutarsi con punteggio previsto nel bando stesso:
a) la documentazione relativa a non più di tre progetti ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità e merito tecnico, scelti tra lavori
affini a quelli da progettare;
b) la percentuale di ribasso sul presumibile costo della progettazione, spese e accessori da calcolarsi in base alle tariffe professionali in vigore, fermo
restando l'osservanza dei minimi di legge;
c) la riduzione del tempo massimo previsto per l'espletamento dell'incarico.
13 Il subappalto.
Per quanto riguarda la percentuale della categoria prevalente o delle categorie prevalenti, in attesa del Regolamento si deve applicare la percentuale del 30%
indicata dal legislatore come limite alla potestà regolamentare del Governo.
Si ritiene inoltre che:
a) il termine di 90 giorni stabilito per il deposito del contratto di subappalto deve considerarsi sospeso in casi di ritardi nella consegna dei lavori;
b) il comma 5 dell'art. 18 della legge n. 55/90 deve considerarsi implicitamente abrogato in quanto sostanzialmente incompatibile con i contenuti dei nuovo n.
2 del comma 3 del predetto art. 18.
c) il comma 9 dell'art. 18 della legge n. 55/90 deve considerarsi implicitamente abrogato salvo per quanto riguarda l'onere per l'appaltatore di dichiarare
gli eventuali rapporti di collegamento o di controllo con l'impresa subappaltatrice ai sensi dell'articolo 2359 c.c..
d) prima di procedere all'aggiudicazione definitiva la stazione appaltante deve verificare la insussistenza dei divieti di cui all'art. 10 della Legge n.
575/65 nei confronti dei potenziali subappaltatori indicati dall'aggiudicatario in sede di offerta.
e) con riferimento ai commi 11, 12 e 13 dell'art. 18 della legge, n. 55/90, i quali non richiamano il nuovo 3-ter, una interpretazione di carattere
logico-sistematico induce a ritenere applicabile alle fattispecie, considerate in quei commi anche il comma 3-ter.
f) il comma 12 dell'art. 18 della Legge n. 55/90 deve intendersi implicitamente abrogato dal comma 4 dell'art. 34 delle Leggi n. 109/94 e n. 216/95.
14 Normativa antimafia.
A proposito della normativa antimafia che, come è noto, ha subito un importante modifica, nel senso che il rapporto si instaura direttamente fra stazione
appaltante e Autorità preposta, si dovrà tenere conto esclusivamente delle notizie che riguardano i procedimenti o i provvedimenti relativi ad attività
antimafia.
15 Trattativa privata.
Con riferimento all'art. 24 in materia di trattativa privata, si è posto il problema se ed eventualmente entro quali limiti possa ritenersi legittimo
l'affidamento mediante trattativa privata di lotti successivi, alla medesima impresa affidataria dell'appalto principale.
La questione scaturisce dall'apparente contraddittorietà tra il contenuto del primo e del settimo comma del citato art. 24.
Al riguardo, è chiaro che il legislatore, tramite il comma 7, abbia inteso, vietare l'affidamento di lotti successivi solo quando il primo lotto fosse stato
affidato a trattativa privata. Ciò vuol dire che è fatta salva la possibilità di affidare a trattativa privata (ex articolo 12, L. n. 1/78 e articolo 9 D.Lgs
n. 406/91 i lotti funzionali riferiti ai casi in cui l'amministrazione si sia riservata tale facoltà in un bando di gara pubblicato anteriormente al 3 giugno
1995 (vale a dire alla data di entrata in vigore dell'articolo 21 della Legge n. 109, come modificato dalla Legge n. 216/95).
16 Albo Nazionale Costruttori.
Allo scopo di rendere l'Albo Nazionale dei Costruttori strumento dinamico a vantaggio delle Amministrazioni, e quindi, capace di fornire situazioni aggiornate
in ordine alla situazione delle imprese, il Comitato Centrale dell'Albo, richiederà all'Autorità Giudiziaria la comunicazione dei provvedimenti con cui si
dichiara il fallimento o si pone l'impresa in Amministrazione controllata.
E' inoltre necessario che tutte le Amministrazioni segnalino i casi di inadempienza e di "rescissioni" contrattuali ai sensi dell'art. 340 delle legge
fondamentale del 1865; così come è importante che gli eventi previdenziali segnalino all'Albo i casi di evasioni contributive e, gli uffici finanziari i casi
di evasione fiscale. Al riguardo il Comitato Centrale dell'Albo richiederà ai predetti enti ed uffici le segnalazioni in questione.
17 Le società di ingegneria.
L'art. ]7, comma 5 della L. n. 109/94 nell'elencazione dei soggetti esterni ai quali è possibile affidare la progettazione comprende le società di ingegneria.
Il comma 7 dell'art. 17 prevede che le società di ingegneria possono essere costituite nella forma delle società per azioni, della società in accomandita per
azioni, della società a responsabilità limitata e in forma di società cooperativa.
L'ottavo comma dell'art. 17 stabilisce che i requisiti organizzativi, professionali e tecnici delle società di ingegneria devono essere fissati dall'emanando
Regolamento di cui all'art. 3.
Fino all'entrata in vigore del Regolamento, per garantire il buon andamento degli uffici ed assicurare parità di trattamento tra le società, si ritiene che le
Amministrazioni possano ammettere alle gare per l'affidamento degli incarichi di progettazione le società di Ingegneria.
Gli "ulteriori" (art. 3) requisiti organizzativi, professionali e tecnici riguardano, infatti, elementi inerenti il funzionamento della società che nulla
hanno a che vedere con i rapporti di diritto pubblico presi in considerazione dalla 216 e con la possibilità di essere controparti della Amministrazione e
degli enti aggiudicatori.
Affermato il principio e in attesa del Regolamento, l'affidamento della progettazione alle società di ingegneria potrà avvenire a condizione che esse:
a) dispongano di almeno un direttore tecnico che sia ingegnere o architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta
dalla società iscritto al relativo albo da almeno 10 anni;
b) abbiano un organico che comprende almeno tre dipendenti o collaboratori, anche soci, con attività coordinata e continuativa di carattere esclusivo o soci
nel caso di società cooperative con laurea attinente alle specializzazioni tecniche;
c) abbiano sostenuto, nell'ultimo triennio, un costo per il personale compreso nell'organico di cui al precedente punto b) in misura pari almeno al 40% del
valore dei costi totali sopportati per il personale dipendente, soci attivi e collaboratori con attività coordinata e continuativa per le società di nuova
costituzione o costituite da meno di tre anni tale requisito e integrato, per il periodo anteriore alla costituzione, con il fatturato professionale dei soci.
Resta fermo che l'incarico di progettazione deve comunque essere espletato da professionista iscritto all'albo, personalmente responsabile e indicato già in
sede di presentazione dell'offerta, secondo il principio generale della personalità della prestazione professionale la cui validità è rimasta immutata anche
dopo l'entrata in vigore della L. n. 109/94 come recentemente affermato dalla giurisprudenza (Cass. Sez. II, 26 gennaio 1996 n. 590).
Ai fini della verifica del possesso dei requisiti da parte dei soggetti incaricati di svolgere prestazioni professionali, l'iscrizione nei rispettivi albi è
comprovata con l'attestazione rilasciata dai competenti consigli degli ordini. Per i progettisti operanti nella Unione Europea si applica l'art. 30, comma 2
della direttiva 92/50/CEE; per quelli operanti in paesi terzi il committente può chiedere l'attestazione alle competenti Autorità nazionali.
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