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Rif. DV08095
Documento 20/02/2003 PARERE
Fonte MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Tipo Documento PARERE
Numero
Data 20/02/2003
Riferimento
Note
Allegati
Titolo D.M. 4 APRILE 2001 (TARIFFE PER I LAVORI PUBBLICI)
Testo In riferimento alla nota prot. n.3/440/03/u del 16 gennaio 2003, lette le determinazioni dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 2 del 16 ottobre 2002 e 30 del 13 novembre 2002, si osserva quanto segue.

La modifica apportata all'art. 17 legge 14 febbraio1994, n. 104., con l'art. 7 legge 1 agosto 2002, n. 166, ha comportato, tra l'altro, l'inserimento nell'art. 17 citato del comma 12-ter, il quale prevede che fino all'emanazione del decreto di determinazione delle tabelle dei corrispettivi, continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto Ministro della giustizia del 4 aprile 2001.

La disposizione di legge in esame è intervenuta dopo che il citato decreto 4 aprile 2001 era stato annullato dal TAR Lazio, con sentenza 23 luglio 2002, n. 6552, e dunque si è posto il problema interpretativo di stabilire quale valore possa essere attribuito al rinvio ivi contenuto.

Con nota prot. 5982/E-UL in data 27 settembre 2002 (prot. 5962/E-UL), inviata al Sottosegretario di Stato che legge per conoscenza, quest'Ufficio ha ritenuto che la legge n. 166/2002 ha richiamato la previsione tariffaria indicata nel decreto ministeriale annullato, così sostituendo la fonte normativa primaria a quella regolamentare secondaria, con riferimento al solo aspetto contenutistico dell'atto annullato.

L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha ritenuto di accedere a diversa interpretazione - sul rilievo della inconfigurabilità di una "legificazione" per rinvio di un provvedimento annullato, per giunta prima ancora dell'entrata in vigore della legge che opera il rinvio - argomentando anche dalla perdurante vigenza del comma 14-ter del medesimo art. 17 l. 104/1994, nel quale è previsto che fino all'emanazione del decreto di determinazione dei corrispettivi, continuano a trovare applicazione le tariffe professionali.

Ora, indubitabilmente la singolarità della tecnica legislativa adottata può lasciare perplessi, tanto più in considerazione della circostanza che la "reviviscenza" del contenuto del D.M. 4 aprile 2001 dovrebbe avere efficacia ex nunc, cosicchè il periodo intercorso tra la pronuncia di annullamento del decreto ad opera della sentenza del Tar Lazio e l'entrata in vigore della legge 166/2002 rimarrebbe fuori dalla applicazione dei corrispettivi previsti nel decreto annullato.

Ciò posto, rimane il dato di fondo che in applicazione dei criteri di ermeneutica occorre fornire una interpretazione dell'art. 12-ter che attribuisca un senso alla citata norma, non potendo la scelta dell'interprete orientarsi verso un'opzione che sostanzialmente svuota di ogni significato il dettato del legislatore.

In questo senso, il richiamo alla perdurante vigenza del disposto del comma 14-ter del medesimo art. 17 l. 104/94, pure a seguito dell'entrata in vigore del comma 12-ter, in quanto risulta funzionale all'interpretatio abrogans del comma 12-ter, non è condivisibile.

Il disposto del comma 14-ter è, infatti, superato dalla previsione contenuta nel comma 12-ter, essendo quest'ultima intervenuta in un momento successivo, e con la dichiarata finalità di introdurre una disciplina "transitoria" dei corrispettivi per i lavori pubblici (avremmo, diversamente, due regimi transitori per regolare la stessa fattispecie).

Fatta eccezione per il periodo non coperto dalla reviviscenza del contenuto del D.M. 4 aprile 2001, per il quale si può ipotizzare l'applicazione del criterio "residuale" indicato nel comma 14.ter (utilizzo delle tariffe professionali delle categorie coinvolte negli appalti pubblici), dopo l'introduzione del comma 12-ter tale applicazione deve essere esclusa.

Questa opzione interpretativa sembra essere, oltretutto, la più aderente alla ratio legis, sul rilievo che tanto la legge-quadro 104/94 che la legge 166/02 - per la parte che qui interessa - sono espressione della volontà del legislatore di strutturare il settore dei corrispettivi dei lavori pubblici secondo criteri autonomi, rispetto alle tariffe professionali, come espressamente indicato dal comma 14-quater, con riferimento ai minimi inderogabili.

A tale proposito, e conclusivamente, va osservato che la scelta attuata dal legislatore attraverso il richiamo al contenuto del decreto ministeriale 4 aprile 2001, consente l'applicazione dei minimi inderogabili indipendentemente dalle previsioni della tariffa professionale del soggetto che abbia prestato la propria attività nell'ambito dei lavori pubblici, a differenza di quanto avverrebbe se trovassero applicazione le tariffe professionali, che non contengono - se non in alcuni casi - la previsione di minimi inderogabili.
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