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Rif. DV07062
Documento 18/04/2001 CONVENZIONE
Fonte MINISTERO DELL'AMBIENTE E CNI
Tipo Documento CONVENZIONE
Numero
Data 18/04/2001
Riferimento del 18/04/2001 Protocollo CNI n. 1215 del 18/04/2001
Note
Allegati
Titolo TUTELA AMBIENTE - ENTE PARCO NAZIONALE - OPERE - DESIGNAZIONE TERNA PROFESSIONISTI - REQUISITI
Testo CONVENZIONE

TRA

il Ministero dell'Ambiente, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 44, legalmente rappresentato dal Dott. Aldo Cosentino , nato a Velletri (RM) il 17.06.1940, Dirigente Generale.

E

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con sede in Roma via IV Novembre n. 114, legalmente rappresentato dal Dott. Ing. Sergio Polese, nato a Salerno il 15.12.1940, Presidente.

PREMESSE

- vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 che ha istituito il Ministero dell'Ambiente e ne ha definito le funzioni, così come modificata dalla legge 3 marzo 1987, n. 59;
- visto il D.P.R. 3 dicembre 1999, n. 549 recante il regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'Ambiente;
- visto l'art. 9 del D. P. R. 549/99 che affida al Servizio Conservazione della Natura la cura dello svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:
a) predisposizione delle proposte dei programmi per la tutela e lo sviluppo sostenibile delle aree naturali protette e vigilanza sull'attuazione di tali programmi;
g) erogazione delle risorse finanziarie e vigilanza amministrativa e contabile nei confronti degli Enti Parco;
h) predisposizione della relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e sul funzionamento ed i risultati della gestione dei parchi nazionali.
- considerato che il Ministero svolge attività a sostegno degli Enti Parco nazionale per il raggiungimento dei fini istituzionale degli stessi Enti anche attraverso azioni promozionali di Accordi Programma e Convenzioni;
- considerato, inoltre, che per lo svolgimento delle funzioni di competenza, il Ministero e gli Enti Parco, in considerazione degli organici di personale molto ridotto, si avvolgono di professionalità esterne;
- considerata la necessità delle Amministrazioni di individuare, con la massima trasparenza, le migliori metodologie per individuare e reperire professionisti esperti che assicurino l'esperienza, la tempestività di intervento, l'economicità di spesa e la qualità;
- visto che il Consiglio Nazionale Ingegneri "C.N.I.", Ente vigilato dal Ministro di Giustizia, istituito con D. L. LGT. 23 novembre 1944, n. 382, con diffusione su tutto il territorio nazionale attraverso gli Ordini Provinciali, istituiti con legge 24 giugno 1923, n. 1395 e


successive modificazioni ed integrazioni, hanno l'attribuzione di procedere alla formazione, revisione e pubblicazione dell'Albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche Amministrazioni;




TUTTO CIO'PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE A
VALENZA PER GLI ENTI PARCO NAZIONALE


Art. 1

Si conviene tra il Servizio Conservazione Natura del Ministero dell'Ambiente ed il Consiglio Nazionale Ingegneri, che quest'ultimo, su richiesta dell'Amministrazione e/o degli Enti Parco Nazionali, fornirà nominativi di professionisti iscritto all'Albo Professionale di ciascun Ordine Provinciale.

Tale segnalazione sarà svolta con le modalità ed alle condizioni indicate nei successivi articoli della presente Convenzione.

La convenzione ha durata triennale a partire dalla data di registrazione, presso la Ragioneria Centrale del Bilancio per il Ministero dell'Ambiente, del Decreto di approvazione della presente Convenzione.
Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

Art. 2

Per il perseguimento degli scopi e delle finalità indicati in premessa, il Servizio Conservazione Natura dei Ministero dell'Ambiente e gli Enti Parco potranno richiedere al Consiglio Nazionale Ingegneri C.N.I. i nominativi di una terna di professionisti indicando la natura delle opere che si intendono affidare, il luogo della prestazione, l'importo presunto del finanziamento dell'opera e i tempi presunti della prestazione richiesta.

Art. 3

Per il perseguimento degli scopi e delle finalità indicati in premessa, il Consiglio Nazionale Ingegneri C. N. I. avrà le funzioni di seguito indicate:

- segnalazione dei nominativi di terne di professionisti iscritti da cinque anni all'Albo Professionale nelle specializzazione richieste;
- detti professionisti non devono ricoprire cariche presso gli Ordini di appartenenza o presso il C.N.I. e non devono essere iscritti all'Ordine della Provincia dove sarà esplicato il mandato;
- il professionista incaricato si impegna ad applicare, per il corrispettivo spettante, i minimi tabellari approvati dal Ministero di Giustizia per gli onorari, mentre per le spese dovrà richiedere il
rimborso documentato "a piè di lista" e non superiore al 30% dell'onorario;

- il professionista incaricato dovrà presentare la propria parcella, per la liquidazione, con il parere di congruità rilasciato dall'Ordine di appartenenza.

Art. 4

Il Consiglio Nazionale Ingegneri C.N.I. assume piena responsabilità, organizzativa, tecnica e di ogni altro genere inerente la realizzazione della iniziativa individuata negli articoli che precedono.

Art. 5

Il Servizio Conservazione Natura del Ministero dell'Ambiente e gli Enti Parco dovranno comunicare al Consiglio Nazionale Ingegneri C.N.I. il professionista e/o i professionisti cui hanno affidato l'incarico prima di nuova richiesta di nominativi.

Art. 6

Il Servizio Conservazione Natura del Ministero dell'Ambiente e gli Enti Parco affidano al Consiglio Nazionale Ingegneri C.N.I. il compito oggetto della presente convenzione solo ed esclusivamente a titolo gratuito senza corresponsione di alcun compenso.

Art. 7

Le parti si impegnano a realizzare gli obiettivi indicati nel pieno rispetto delle normative concernenti la tutela dei dati personali.

Art. 8

La presente Convenzione può essere rescissa dalle parti con semplice lettera raccomandata con preavviso di almeno tre mesi.


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