Testo
|
Pervengono a questo Ministero quesiti relativi alla corretta interpretazione del punto 1.3 della circolare n. 73del 29 luglio 1971, in ordine alle modalitĂ di determinazione dell'altezza del locale caldaia nei casi in cui l'intradosso del soffitto non sia piano.
Al riguardo, ai fini di assicurare la necessaria uniformitĂ applicativa ed in attesa della definizione della nuova normativa che aggiornerĂ le vigenti disposizioni in materia, si precisa che l'altezza di 2,5 m. deve essere computata come altezza media dell'area comprendente il generatore termico e la zona ad esso adiacente, fino alla distanza di 0.6 m. dal generatore stesso.
In detta area deve essere assicurata comunque un'altezza minima di 2 m. da osservarsi nei confronti di qualsiasi sporgenza dall'intradosso del solaio di copertura, compresi eventuali impianti e tubazioni a soffitto.
Sono fatte salve, in ogni caso, le distanze minime tra l'involucro della caldaia e il soffitto del locale previste allo stesso punto 1.3 della circolare in oggetto.
|