Testo
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Con riferimento al quesito di cui in oggetto, quest'Ufficio, già altre volte pronunciatosi sul punto, ribadisce la necessità della sussistenza, in capo al professionista, del requisito della residenza anagrafica nella provincia per l'iscrizione al relativo albo professionale.
Infatti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, primo comma, lettera c) del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, l'iscrizione all'albo è inderogabilmente subordinata al possesso dell'anzidetto requisito, sicchè sia il trasferimento in un'altra provincia, sia quello in un Paese extracomunitario, comporta l'automatica cancellazione dell'iscritto dall'albo di provenienza.
A tale conclusione sembra potersi pervenire in considerazione del fatto che l'art. 7, ultima parte, del D.LGS. 27 gennaio 1992, n. 129, recante l'"Attuazione delle direttive n. 85/384/CEE, n. 85/614/CEE e n. 86/17/CEE in materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura" deroga, eccezionalmente, alla norma regolamentare poco sopra richiamata, unicamente per il cittadino comunitario (e quindi anche) per l'italiano che si trasferisca in uno Stato membro della CEE, il quale può " a domanda, conservare l'iscrizione nell'albo italiano di precedente appartenenza".
E' senz'altro auspicabile una riforma legislativa sul punto, intesa a consentire, a domanda, la conservazione dell'iscrizione nell'ultimo albo di appartenenza anche per i trasferimenti del professionista in ambito nazionale, ma allo stato tale possibilità non è normativamente prevista.
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