Testo
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Articolo 6
Esecuzione diretta di lavori e servizi
1. All'articolo 37-quinquies della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi".
Articolo 13
Modifiche alla disciplina del Fondo per la progettazione istituito presso il Ministero dei lavori pubblici
1. I commi 2 e 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono sostituiti dai seguenti:
"2. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito un Fondo per il finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare e degli studi e indagini connessi per il potenziamento, adeguamento e ammodernamento delle rnfrastrutture, secondo le modalità previste dal presente articolo. Alla concessione dei contributi possono accedere amministrazioni statali ed enti a carattere sovraregionale vigilati da amministrazioni statali.
2-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con agevolazioni a valere su altri fondi pubblici nazionali o su fondi comunitari.
2-ter. L'incarico di progettazione deve essere affidato, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale di recepimento, entro sei mesi dalla data di assegnazione del contributo, a pena di decadenza.
2-quater. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalità di accesso e di esercizio del Fondo di cui al presente articolo.
2-quinquies. Il Ministro dei lavori pubblici presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'utilizzazione del Fondo, con i dati specifici dei progetti e delle spese".
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 50 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 50 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno l999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
3. Le residue disponibilità recate dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, confluiscono nel Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.
4.I commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Una somma non superiore all' 1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'articolo 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.
2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto".
Articolo 14
Snellimento delle procedure di cui al decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, ed al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244
1. Gli oneri derivanti dall'affidamento disposto dai commissari straordinari per le attività relative alla progettazione del completamento delle opere incluse negli elenchi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, gravano sulle disponibilità finanziarie autorizzate dal Fondo di cui all'articolo 9 del medesimo decreto-legge.
2. All'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:
"4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, può affidare le prestazioni relative alla revisione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, o di parti di esso, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di propria fiducia di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109. e successive modificazioni, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e successivi dell'articolo 17 della medesima legge n. 109 del 1994. Resta comunque fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del citato comma 4"
3. All'articolo 23, primo comma, numeri 1) e 2), della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni, le parole: ®100 milioni di lire¯ sono sostituite dalle seguenti: ®200.000 Ecu¯.
4. All'articolo 3, secondo comma, numeri 1) e 2) della legge 5 gennaio 1953 n. 24, e successive modificazioni, le parole "fra i 100.000 milioni e i 200.000 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "fra i 200.000 Ecu e 500.000 Ecu"
5. Il secondo comma dell'articolo 19 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Sugli appalti da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici ed il cui importo superi i 500.000 Ecu è richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici".
6. I limiti di cui ai commi 3, 4 e 5 sono aggiornati con cadenza triennale dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
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