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Viene richiesto parere sulle competenze professionali degli iscritti nel settore a) civile e ambientale della sezione A dell’albo, in possesso della laurea specialistica 4/S in Architettura e ingegneria edile, con riguardo alla progettazione di impianti.
Nello specifico si domanda se nella dizione ‘di sistemi e impianti civili’ sia compresa “la progettazione degli impianti meccanici e degli impianti elettrici interni di servizio”, nonché se la progettazione degli impianti all’interno degli edifici concerna gli edifici con qualunque destinazione, “esclusi quelli industriali o sedi di processi produttivi specializzati”.
Sulla questione è possibile osservare quanto segue.
In primo luogo occorre ribadire che l’unica Autorità competente a rilasciare interpretazioni ufficiali sul DPR 328/2001 è il Ministero della Giustizia, unitamente al Ministero dell’Università, cui è dovuta la stesura dell’atto regolamentare.
Il Consiglio Nazionale, pertanto, può esprimere al riguardo soltanto il proprio parere, non vincolante.
Per comprendere l’ambito di attività professionale consentito agli iscritti nei vari settori delle sezioni A e B dell’albo degli Ingegneri occorre prendere in considerazione soprattutto il disposto dell’art. 46 del DPR 5/6/2001 n. 328.
Così, per quanto concerne le competenze degli iscritti alla sezione A, settore Ingegneria civile e ambientale, occorre guardare al contenuto dell’art. 46, comma 1, lettera a), del DPR cit..
Per la parte che qui interessa, la suddetta disposizione afferma che agli iscritti al settore “ingegneria civile e ambientale” compete la progettazione “.. di sistemi e impianti civili e per l’ambiente e il territorio”, con ciò estendendo la competenza degli Ingegneri civili e ambientali alla progettazione degli impianti di tutti gli edifici destinati a uso civile o comunque posti al servizio delle infrastrutture (es. : un impianto di depurazione).
In generale, sulla competenza degli Ingegneri civili e ambientali in materia di impianti si allegano i precedenti pareri CNI 23/06/2008 e 7/12/2009, rinvenibili anche sulla Banca Dati Internet del Consiglio Nazionale.
Sulla competenza degli iscritti alla sezione A, settore civile e ambientale, in tema di impianti termotecnici a uso civile si allega inoltre il precedente parere CNI del 3/12/2007, inviato proprio all’Ordine di Bologna.
Alla luce di ciò, il Consiglio Nazionale è dell’avviso che la progettazione degli impianti meccanici (idrico-sanitari, antincendio, climatizzazione, ecc.) ed elettrici interni agli edifici competa senz’altro agli iscritti nel settore civile e ambientale della sezione A dell’albo.
La risposta è quindi positiva per gli impianti di qualunque natura purché posti all’interno degli edifici o destinati a corredo dell’edilizia civile.
Ma agli iscritti nel settore civile e ambientale della sezione A dell’albo deve ritenersi attribuita anche la competenza sugli impianti a corredo di edifici a destinazione industriale (capannoni), quali impianti di riscaldamento–climatizzazione, impianti di illuminazione, ecc., purché non a servizio – esclusivo o inclusivo – di “sistemi e processi industriali e tecnologici”.
Mentre, appunto, sono da escludersi gli impianti relativi ai sistemi e processi industriali tecnologici e specializzati, di stretta competenza degli Ingegneri industriali della sezione A dell’albo, ai sensi dell’art.46, comma 1, lett. b) del DPR 328/2001.
Un’ultima annotazione è necessaria per il richiamo che molti Ordini provinciali continuano a fare al titolo accademico posseduto (es. : laurea specialistica in Architettura e ingegneria edile) al fine della individuazione delle competenze professionali.
Per quanto riguarda il valore e l’importanza del percorso formativo e scolastico – come riportato nella recente circolare CNI n.383/2011 sul tema del titolo professionale – è da comprendere che il percorso scolastico/accademico compiuto, ai fini dell’individuazione delle competenze professionali spettanti, è giuridicamente irrilevante, in quanto l’insieme dei settori oggetto di attività professionale è dato unicamente dall’iscrizione all’albo professionale (dopo il superamento dell’apposito esame di Stato) e quindi – a seguito della approvazione del DPR 328/2001 – dal/i particolare/i settore/i e sezione di iscrizione.
Conta allora il settore e la sezione di iscrizione all’albo e non il curriculum scolastico o il mero nomen del titolo accademico conseguito (es. : laurea specialistica in Ingegneria meccanica).
Confidando di aver fornito – per quanto di competenza - il chiarimento richiesto, si inviano distinti saluti.
ALLEGATI :
1)Parere CNI 23/06/2008 ;
2)Parere CNI 7/12/2009 ;
3)Parere CNI 3/12/2007.
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