DOCUMENTO 02/03/2011 PARERE, CNI
FONTE CNI
TIPO DOCUMENTO PARERE
NUMERO
DATA 02/03/2011
RIFERIMENTO PROT. CNI N. 992
NOTE

ALLEGATI
TITOLO COMPETENZE PROFESSIONALI DEGLI INGEGNERI INDUSTRIALI – IMPIANTI TECNOLOGICI E OPERE STRUTTURALI – LAMENTATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO
TESTO

Viene richiesto parere al Consiglio Nazionale sulla istanza di un iscritto che lamenta la poca chiarezza della normativa sulle competenze professionali (DPR 5/6/2001 n.328), specie per la figura dell’iscritto al settore b) industriale della sezione A dell’albo, affermando che, ad es., in materia di impianti tecnologici l’Ingegnere industriale può progettare l’impianto di un ascensore ma non occuparsi delle opere strutturali (castelletto), con evidente disparità di trattamento – si assume – rispetto ai colleghi del settore a) civile e ambientale della sezione A che “possono progettare impianti”.

Sulla questione è possibile osservare quanto segue.

In primo luogo occorre ribadire che l’unica Autorità competente a rilasciare interpretazioni ufficiali sul DPR 328/2001 è il Ministero della Giustizia, unitamente al Ministero dell’Università, cui è dovuta la stesura dell’atto regolamentare.

Il Consiglio Nazionale, pertanto, può esprimere al riguardo soltanto il proprio parere, non vincolante.

Per comprendere l’ambito di attività professionale consentito agli iscritti nei vari settori delle sezioni A e B dell’albo degli Ingegneri occorre prendere in considerazione soprattutto il disposto dell’art. 46 del DPR 5/6/2001 n. 328.

Così, per quanto concerne le competenze degli iscritti alla sezione A, settore industriale, occorre guardare al contenuto dell’art. 46, comma 1, lettera b), del DPR cit..

Ebbene, a parere del Consiglio Nazionale, dalla lettura della anzidetta disposizione si evince che la competenza degli Ingegneri industriali, per quanto riguarda gli "impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia" e i "sistemi e processi industriali e tecnologici", è da intendersi estesa a tutte le attività e a tutti i servizi professionali che attengono a quegli ambiti.

Nel DPR 328/2001 si parla, infatti, di pianificazione, progettazione, sviluppo, direzione lavori, stima, collaudo, gestione e valutazione di impatto ambientale.

Pertanto, per rispondere al quesito, vi è competenza dell’Ingegnere industriale per tutto ciò che riguarda le opere - anche se classificabili come "civili" o "strutturali" - a corredo di impianti e sistemi tecnologici (ascensori, impianti vari meccanici, idraulici, elettrici, ecc.), e questo vale, ovviamente, anche per tutte le attività e i servizi professionali correlati, quali pratiche edilizie, pratiche catastali, pratiche autorizzative varie (VV.F., ASL, enti vigilanti, ecc.).

E, quindi, se "il muro" evocato dall’iscritto, è la recinzione o il sostegno o l'involucro di un impianto o sistema tecnologico, certamente rientra nelle competenze degli Ingegneri industriali.

Sulla competenza degli Ingegneri civili e ambientali in materia di impianti, invece, si allegano i precedenti pareri CNI 17/02/2011 e 23/06/2008, rinvenibili anche sulla Banca Dati Internet del Consiglio Nazionale.


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