DOCUMENTO 01/01/1989 CODICE DEONTOLOGICO, ORDINE FROSINONE
FONTE ORDINE FROSINONE
TIPO DOCUMENTO CODICE DEONTOLOGICO
NUMERO
DATA 01/01/1989
RIFERIMENTO
NOTE

ALLEGATI
TITOLO NORME DI ETICA PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
TESTO

PARTE I

RAPPORTI CON L'ORDINE

Art. 1 - E' dovere di ogni iscritto collaborare con gli organi direttivi dell'Ordine che vigila per legge alla tutela dell'esercizio professionale e allla conservazione del decoro della categoria.
Ogni ingegnere ha l'obbligo pertanto di fornire chiarirnenti o documentazioni che gli venissero richiesti dal Consiglio dell'Ordine.


PARTE II

RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 2 - L'ingegnere, sia esso libero professionista o appartenente a pubbliche e private amministrazioni, deve ispirarsi, nei suoi rapporti con i colleghi, alla massima lealta', cordialita' e correttezza.

Art. 3 - L'ingegnere non deve firmare progetti od elaborati non eseguiti sotto la sua direzione, ne' prestare garanzie professionali per lavori da lui non diretti.

Art. 4 - L'ingegnere non deve cercare di sostituirsi ad altri colleghi che stiano per avere un incarico. Nel caso che sia chiamato ad assumere un incarico gia' affidato ad altri, deve informare l'interessato e, se ritiene plausibili le ragioni della sostituzione, deve accertarsi che il collega uscente sia stato regolarmente soddisfatto delle sue competenze o, in mancanza, chiedere l'autorizzazione al Consiglio dell'Ordine.

Art. 5 - L'ingegnere proseguendo l'opera iniziata ed interrotta da altro collega, deve astenersi da critiche ingiustificate o, da azioni denigratorie. Quando si trovi nelle circostanze di dover criticare l'opera di un collega, dovra' evitare le espressioni sconvenienti.

Art. 6 - L'ingegnere e' tenuto alla osservanza della tariffa professionale e non potra' accordare ribassi tendenti a creare motivo di preferenza nei confronti dei colleghi.

Art. 7 - L'ingegnere non dovra' adire concorsi di opere pubbliche o private quando le condizioni del bando siano state dichiarate inaccettabili dall'Ordine.

Art. 8 - L'ingegnere dipendente da amministrazioni pubbliche o private, cui per regolamento e' concesso di svolgere atti di libera professione, dovra' denunciare all'Ordine l'autorizzazione avutane.


PARTE III

RAPPORTI CON I CLIENTI

Art. 9 - L'ingegnere deve ispirarsi, nei suoi rapporti con i clienti, alla massima lealta' e correttezza.

Art. 10 - L'ingegnere rifiutera' di accettare quegli incarichi per i quali riterra' di non avere preparazione e competenza sufficienti; accettando un incarico egli lo deve svolgere nel modo, piu' completo.

Art. 11 - L'ingegnere e' tenuto al segreto professionale.

Art. 12 - L'ingegnere e' tenuto ad informare il cliente nel caso che sia interessato sopra materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori da lui progettati o diretti.

Art. 13 - L'ingegnere non puo' entrare in societa' con l'impresa chiamata ad eseguire un'opera da lui progettata o diretta per conto terzi.

Art. 14 - L'ingegnere non puo' accettare da terzi compensi, diretti o indiretti, oltre alle competenze dovutegli dal cliente, senza comunicarne a questi natura, motivo ed entita'.

Art. 15 - L'ingegnere non deve assumere funzioni di Consulente Tecnico di Ufficio, o di terzo arbitro, o di arbitro unico in vertenze in merito alle quali egli sisia gia' pronunciato, o nelle vertenze in cui sia interessato un suo cliente abituale.

Art. 16 - L'ingegnere, dipendente da amministrazioni pubbliche o private, dovra' astenersi dall'entrare in relazioni professionali o di affari con chiunque abbia rapporti con l'amministrazione da cui dipende.

Art. 17 - A chiarimento di quanto sopra espresso si precisa che sono considerate infrazioni alle norme di etica professionale e quindi comportano le sanzioni previste dall'art. 45 del R.D. 23 ottobre 1925 numero 2537:

- abbinare la propria firma a quella di un tecnico minore per qualsiasi prestazione che esuli dai limiti di competenza professionale dei detti tecnici minori;

- accettare incarichi con prestazioni professionali parziali (direzione lavori, calcolo strutture in c.a.) nei casi in cui le opere siano state progettate da tecnici non qualificati o comunque la cui competenza esuli dai limiti di competenza professionali;

- firmare progetti senza qualifica limitativa quando l'incarico e' limitato alla calcolazione o direzione dei c.a.;

- esercitare la libera professione nel territorio dei rispettivi Comuni, Provincie e Regioni, da parte di impiegati delle rispettive Amministrazioni, indipendentemente dalla eventuale autorizzazione di cui all'art. 62 del regolamento professionale approvato con R.D. 23 ottobre 1925 n, 2537, quando i correlativi atti professionali debbano essere sottoposti a revisione, giudizio o vigilanza da parte delle Amministrazioni medesime.

Art. 18 - Ove sorgano dubbi di deontologia professionale, dovra' essere consultato il Consiglio dell'Ordine.

Art. 19 - Le sanzioni per coloro che contravvengono alle presenti norme saranno comminate in conformita' delle sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento professionale.
Le presenti norme son state deliberate dal Consiglio dell'Ordine degli Ingengneri della Provincia Frosinone nella seduta del 12-1-1973, verbale n. 1.



bancadati@cni-online.it