Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it
Rif. DV10825
Documento 27/02/2012 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 22
Data 27/02/2012
Riferimento PROT. CNI N. 871
Note
Allegati

DV10826

DV10827

Titolo LEGGE DI STABILITÀ 2012 – NOVITÀ IN MATERIA DI AUTOCERTIFICAZIONE – TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO – ESIBIZIONE DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO - RICHIESTA PARERE - RISPOSTA DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Testo Con la presente si trasmette in allegato la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per la Semplificazione Amministrativa, prot. DFP 0007752 del 22/02/2012, di risposta al quesito avanzato dal Consiglio Nazionale, su sollecitazione di vari Ordini provinciali, circa la possibilità o meno di autocertificare – in sede di iscrizione all’albo - l’avvenuto versamento della tassa di concessione governativa, a seguito delle novità dettate dalla legge 12 novembre 2011 n.183 (Legge di stabilità 2012 – su cui v. la circolare CNI 12/01/2012 n.5).

Avendo l’art.15 della legge n. 183/2011 – tra l’altro – introdotto nel DPR 28/12/2000 n.445 (cd Testo Unico in materia di documentazione amministrativa) l’art.44-bis, che dispone che “Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore”, si poneva il problema di stabilire se tale previsione ricomprendesse anche la tassa di concessione governativa (v. la richiesta di parere CNI del 9/02/2012, allegata).

Adesso la Funzione Pubblica, con il parere datato 22/02/2012, afferma che il pagamento della tassa di concessione governativa non rientra tra le “informazioni relative alla regolarità contributiva” che, ai sensi dell’art.44-bis del DPR n.445/2000, devono essere acquisite d’ufficio.

Di conseguenza, la ricevuta del pagamento della tassa di concessione governativa “esula dal campo di applicazione del citato art.15 della legge n.183/2011” e pertanto non può essere oggetto di autocertificazione.

Si tratta di un pronunciamento chiarificatore – ottenuto in tempi rapidissimi – che permetterà ai Consigli degli Ordini provinciali di orientarsi correttamente e con certezza dei propri comportamenti, di fronte alle domande di iscrizione all’albo.

Si invitano quindi gli Ordini provinciali ad un pronto recepimento e ad una ampia diffusione dei contenuti del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica allegato, a beneficio di tutti gli interessati.

ALLEGATI:
1) Richiesta parere CNI del 9/02/2012 ;
2) Parere Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per la Semplificazione Amministrativa, prot. DFP 0007752 del 22/02/2012.

Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it