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Rif. DV11176
Documento 03/05/2013 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 213
Data 03/05/2013
Riferimento PROT. CNI N. 2331
Note
Allegati

DV11177

DV11178

Titolo ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE ANNO 2012 – LAUREATI IN INGEGNERIA SECONDO IL VECCHIO ORDINAMENTO – SENTENZA TAR LAZIO N. 2892/2013 – CONSEGUENZE - RICHIESTA DI PARERE AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – RISPOSTA MINISTERIALE DATATA 3 MAGGIO 2013 – INVIO
Testo Facendo seguito alla precedente circolare CNI n. 198/2013, con la presente si comunica che l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, a seguito della richiesta di parere avanzata da questo Consiglio in data 5 aprile 2013 (in allegato), si è pronunciato sulla situazione di coloro – laureati in Ingegneria secondo il vecchio ordinamento - che sono stati ammessi a sostenere l’esame di Stato per la professione di Ingegnere per l’anno 2012 con riserva, in seguito a dei provvedimenti cautelari del TAR Lazio e quindi sono stati iscritti ai tre settori della sezione A dell’albo degli Ingegneri, sempre con riserva.

Il Ministero Vigilante, in relazione agli eventuali effetti della sentenza (sfavorevole ai ricorrenti) del TAR Lazio n. 2892/2013 sull’avvenuta iscrizione all’albo degli Ingegneri afferma che “acquista valore assorbente l’avvenuto superamento dell’esame di stato e, di conseguenza, alla luce della disposizione di legge citata, secondo l’interpretazione data dalla giurisprudenza amministrativa di primo e di secondo grado, ed autorevolmente supportata dal Giudice delle leggi, l’aspirante acquisisce in via definitiva il diritto al conseguimento dell’abilitazione professionale ed, in via conseguenziale, il diritto all’iscrizione nei tre settori della sezione A dell’albo Ingegneri”.

L’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia giunge a questo risultato interpretativo facendo applicazione dell’art. 4, comma 2-bis (“Elezioni degli organi degli ordini professionali e disposizioni in materia di abilitazione e di titolo professionale”) del decreto-legge 30 giugno 2005 n. 115 (v. la richiesta di parere CNI allegata) e della relativa giurisprudenza applicativa.

Secondo il Ministero, inoltre, la soluzione prospettata eviterà “ulteriori contenziosi amministrativi e giurisdizionali”.

Si trasmette quindi, in allegato, l’importante parere ministeriale – ottenuto in tempi brevissimi dal Consiglio Nazionale – per i provvedimenti di competenza.

Si invitano gli Ordini provinciali a diffondere la presente circolare presso gli iscritti e nel proprio ambito territoriale.

ALLEGATI :
1) Richiesta parere CNI del 5/04/2013 ;
2) parere Ministro della Giustizia, Ufficio Legislativo,
prot._dg.LEG.03/05/2013.0002184.U.
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