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Rif. DV11545
Documento 08/08/2014 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 410
Data 08/08/2014
Riferimento PROT. CNI N. 4766
Note
Allegati

DV11380

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Titolo ISTANZE DI INTERPELLO TRASMESSE DAL CNI AI SENSI DELL’ART.12 DEL D.LGS. N.81/2008 – QUESITI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO – SUGLI OBBLIGHI DEGLI ALLIEVI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE E SECONDARI, SUI CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DEL DATORE DI LAVORO NELLE SCUOLE CATTOLICHE, SULL’IDENTIFICAZIONE DEGLI ENTI BILATERALI E ORGANISMI PARITETICI E SULL’OBBLIGO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE NEL CASO DI DOCENTE NON DIPENDENTE CHIAMATO D’URGENZA – MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE NEI CORSI DI AGGIORNAMENTO PER I COORDINATORI PER LA SICUREZZA – RICONOSCIMENTO ASSOCIAZIONI DI PROFESSIONISTI SENZA SCOPO DI LUCRO - RISPOSTE DELLA COMMISSIONE PER GLI INTERPELLI - INVIO - PROT. CNI N.4309
Testo Con la presente si trasmettono in allegato le ultime risposte pervenute dalla Commissione per gli Interpelli della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su una serie di quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro avanzati dal Consiglio Nazionale ai sensi dell’art.12 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81.

Si tratta di due risposte di merito (riunioni del 13/03/2014 e del 26/06/2014, con protocollo successivo) e di una risposta interlocutoria sulla formazione a distanza dei coordinatori per la sicurezza, che ribadisce quanto già affermato sul tema nella nota della Commissione per gli Interpelli allegata alla precedente circolare CNI n.284 del 30/10/2013.

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La prima risposta, datata 27/03/2014 (“risposta ai quesiti sugli obblighi degli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, sui criteri di identificazione del datore di lavoro nelle scuole cattoliche, sull’identificazione degli enti bilaterali e organismi paritetici e sull’obbligo di informazione e formazione nel caso di docente non dipendente chiamato d’urgenza”), attiene ad un interpello trasmesso dal CNI con nota del 10/05/2013, contenente n.4 quesiti proposti dall’Ordine degli Ingegneri di Prato relativi : 1) agli adempimenti spettanti agli allievi degli istituti di istruzione ed universitari o partecipanti ai corsi di formazione professionale, rispetto a quelli previsti per i lavoratori, 2) ai criteri di identificazione del datore di lavoro, dirigente e preposto nel caso delle scuole cattoliche, 3) ai criteri di identificazione e di reperimento degli “enti bilaterali e organismi paritetici” di cui all’accordo Stato- Regioni del 21/12/2011, 4) ai limiti dell’obbligo di informazione e formazione ex art.3 d.lgs. n.81/2008, nel caso di docente esterno, chiamato a una supplenza in via d’urgenza (in allegato).

Per le articolate risposte si rimanda alla attenta lettura dell’Interpello n.1/2014, prot. 37/0006226 del 27/03/2014 della Commissione per gli Interpelli, allegato.

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La seconda, datata 11/07/2014 (“risposta al quesito relativo alla definizione di associazioni di professionisti senza scopo di lucro di cui all’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012”), riguarda una istanza di interpello trasmessa dal Consiglio Nazionale in data 28/06/2013, a seguito del quesito avanzato dall’Ordine degli Ingegneri di Frosinone circa la costituzione ed il riconoscimento delle “Associazioni di professionisti senza scopo di lucro riconosciute dai rispettivi Ordini o Collegi professionali” di cui all’Allegato A, lettera B), punto 1.1, lett. e), dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 (in allegato).

Si tratta dell’Interpello n.10/2014, prot. 37/0012637 del 11/07/2014 della Commissione per gli Interpelli, che afferma che la Commissione ritiene che la dicitura richiamata si riferisca “a qualunque associazione necessariamente connotata, negli atti di costituzione, dall’assenza di finalità lucrative e che sia espressamente riconosciuta dall’Ordine o Collegio professionale di riferimento – in base a specifiche procedure, la cui discrezionalità è rimessa al medesimo Ordine o Collegio professionale – sempre che si tratti di un Ordine o Collegio relativo alle figure professionali di cui all’art.98, comma 1, del D. Lgs. n.81 del 2008” (in allegato).

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Nella risposta interlocutoria del 27/03/2014 (inviata assieme all’Interpello n.1/2014 e qui allegata), invece, la Commissione per gli Interpelli non fa che confermare che per una risposta definitiva e di merito sulla possibilità di erogare i corsi di aggiornamento per coordinatori della sicurezza in modalità FAD (Formazione a distanza) occorrerà ancora attendere, dato che è in fase di revisione l’Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006 sulla formazione degli RSPP, “nell’ambito del quale verranno probabilmente chiarite le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento per i coordinatori” (v. al riguardo la circolare CNI n.284 del 30/10/2013).

Questo è il significato da attribuire alla frase : “In riferimento alla nota sopra emarginata e relativa all’oggetto, si comunica che la scrivente Commissione ha già risposto al quesito con nota prot. n. 17185 del 4/10/2013” (v. la nota prot. 37/0006240 del 27/03/2014 della Commissione per gli Interpelli).

Si sottolinea quanto sopra, dati i numerosi quesiti che giungono al CNI sulla problematica.

Nell’attesa di una risposta ufficiale delle Autorità di governo competenti, comunque, si rinnova l’auspicio per una sollecita definizione della questione e si conferma (v. la nota CNI del 16/05/2013, di interpello al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali allegata) che il Consiglio Nazionale è pienamente favorevole alla interpretazione più estensiva e garantista per coloro che hanno seguito o stanno seguendo i suddetti corsi di aggiornamento on-line.

Si è pertanto fiduciosi che all’interno del prossimo Accordo Stato-Regioni sarà affrontato e risolto l’annoso problema della formazione in modalità e-learning per i coordinatori per la sicurezza.

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Sarà cura del CNI informare prontamente degli sviluppi della questione, tramite circolare indirizzata agli Ordini territoriali.

Nel frattempo, si trasmettono gli Interpelli n.1 e n.10 del 2014 e le risposte sin qui ricevute.


ALLEGATI :

1) Istanza di interpello CNI datata 10/05/2013, prot. 2586/2013 ;
2) Risposta della Commissione per gli Interpelli del 27/03/2014, prot. 37/6226 (Interpello n.1/2014) ;
3) Istanza di interpello CNI datata 28/06/2013, prot. 3570/2013 ;
4) Risposta della Commissione per gli Interpelli del 11/07/2014, prot. 37/12637 (Interpello n.10/2014) ;
5) Istanza di interpello CNI del 16/05/2013, prot. 2737/2013 ;
6) Risposta interlocutoria della Commissione per gli Interpelli del 27/03/2014, prot. 37/6240.
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