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Con la presente si trasmette in allegato la risposta pervenuta dalla Commissione per gli Interpelli della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a due quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro avanzati dal Consiglio Nazionale ai sensi dell’art.12 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, a seguito di istanza pervenuta dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena, esaminata e condivisa dal GdL Sicurezza, coordinato dal Consigliere Gaetano Fede.
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L’INTERPELLO n.1/2016 rappresenta quindi la risposta alla richiesta trasmessa dal Consiglio Nazionale in data 24/02/2015 (prot. CNI n.1337/2015), avente per oggetto : “Istanza di interpello – art.90, commi 9 e 10, d.lgs. n.81/2008 – documento unico di regolarità contributiva – trasferimento agli Sportelli Unici per l’Edilizia della procedura di acquisizione del DURC – accertamento di una irregolarità contributiva – significato della dizione “assenza del DURC” – conseguenze – sospensione efficacia del titolo abilitativo – richiesta parere” (in allegato).
In essa si chiedevano chiarimenti circa la corretta interpretazione dei commi 9 e 10 dell’art.90 del decreto legislativo 9/04/2008 n.81 e, in particolare, l’esatto significato della frase : “assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi”, oltre ai margini di intervento dell’amministrazione concedente, in caso di assenza del DURC (v. allegati).
Riguardo il primo quesito (esatto significato della dizione “in assenza del documento unico di regolarità contributiva”), la Commissione per gli Interpelli, - nella riunione del 9/03/2016 - dopo aver richiamato la disciplina di riferimento, afferma che per assenza del documento unico di regolarità contributiva (DURC) “deve intendersi il mancato rilascio, tramite la procedura on-line, dello stesso”. E questo in aderenza a quanto specificato nella recente normativa che disciplina il cd DURC on-line (DM 30/01/2015).
“In altri termini, se non può essere attestata la regolarità dei versamenti contributivi, non viene rilasciato un ‘DURC irregolare’, non solo perché non è previsto dal sistema di cui al DM in parola, ma perché, ontologicamente, il DURC è solo regolare”.
La Commissione coglie poi l’occasione per ricordare che – nell’ambito dei lavori privati dell’edilizia – il responsabile dei lavori non è più tenuto a trasmettere il DURC all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori.
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Per quanto concerne il secondo quesito avanzato dal CNI (ammissibilità della sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo ad iniziativa delle amministrazioni concedenti, in caso di assenza di regolarità contributiva), la Commissione per gli Interpelli – sempre nella riunione del 9/03/2016 – risponde dichiarando che “l’amministrazione concedente sospenda l’efficacia del titolo abilitativo in assenza del DURC, sia nel caso di inadempienze comunicate dall’organo di vigilanza, sia nel caso di inadempienze accertate direttamente dall’amministrazione concedente stessa”.
Si rimandano comunque tutti gli interessati alla integrale lettura dell’Interpello n.1/2016, prot. 37/0005572 del 21/03/2016, della Commissione per gli Interpelli, allegato.
Nell’esprimere soddisfazione per il chiarimento ottenuto, a beneficio delle imprese, dei lavoratori autonomi e degli operatori del settore, si inviano cordiali saluti.
ALLEGATI :
1) Istanza di interpello CNI datata 24/02/2015, prot. CNI n.1337/2015 ;
2) Risposta della Commissione per gli Interpelli del 21/03/2016, prot. 37/5572 (Interpello n.1/2016) ;
3) Art.90 d.lgs. 9/04/2008 n.81.
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