Testo
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Con la presente si trasmette in allegato, per opportuna informazione, lo scambio di corrispondenza intercorso tra il CNI ed il Ministero della Giustizia a proposito della eventualità che soggetti attualmente componenti dei Consigli di disciplina territoriali intendano avanzare la propria candidatura per le elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali e delle modalità (e dei termini) attraverso le quali optare per una delle due cariche.
Nella richiesta di parere datata 1 marzo 2017 il Consiglio Nazionale si era dapprima espresso per la piena legittimità della candidabilità ed eleggibilità alla carica di consigliere dell’Ordine territoriale del consigliere dell’organismo disciplinare, ferma restando la necessità di optare, entro un breve termine, per una delle due cariche, pena la decadenza da una delle due (da individuarsi).
L’Ente Centrale di Categoria aveva quindi suggerito al Ministero – nel silenzio della legge professionale sul punto – una possibile soluzione interpretativa, ovvero prendere come riferimento – per analogia - il termine di due giorni stabilito dall’art.5, comma 3, del DPR 169/2005, per la diversa ipotesi di contemporanea elezione alla carica di consigliere dell’Ordine territoriale e di consigliere del Consiglio Nazionale.
Questo anche al fine di garantire la certezza del diritto e permettere agli interessati di muoversi in un quadro di regole certe e ben definite a priori.
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La risposta della Direzione Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia prot. n.66294 del 4 aprile 2017 non entra nel merito della problematica.
Secondo il Ministero Vigilante “Il Ministero della giustizia esercita sugli Ordini professionali una funzione di vigilanza volta alla verifica del corretto funzionamento dei medesimi”, mentre il tema sollevato presuppone un’attività di interpretazione di norme sostanziali connesse all’eleggibilità dei singoli professionisti iscritti all’albo che “è rimessa in via esclusiva al Collegio medesimo e, in caso di controversia, all’Autorità giurisdizionale adita”, ragione che comporta – prosegue la risposta - l’inopportunità di un pronunciamento sulla questione da parte del Dicastero della Giustizia.
Anche se il Ministero ha preferito non prendere posizione circa i quesiti avanzati e le soluzioni interpretative proposte dal CNI (1), si ritiene di grande interesse il passaggio della nota – a firma del Direttore Generale – che sostanzialmente rimette all’autonoma valutazione dei Consigli degli Ordini territoriali tutte le questioni che possono sorgere in materia elettorale e di diritto di elettorato passivo, salvo la verifica da parte del Giudice, in caso di ricorso (rectius : reclamo) di tipo elettorale.
Si trasmettono, dunque, in allegato, la richiesta urgente di parere del CNI e la risposta ricevuta dal Ministero della Giustizia, prot. n.66294 del 4/04/2017.
ALLEGATI :
1) Richiesta di parere CNI del 1/03/2017;
2) Risposta della Direzione Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia, prot. m_dg.DAG.04/04/2017.0066294.U.
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NOTE
(1) Che si offrono, comunque, in funzione di possibile ausilio, come suggerimenti non vincolanti, alla libera e autonoma valutazione degli organismi deputati ad effettuare le verifiche di legge sulle candidature pervenute e a risolvere le questioni in tema di candidabilità ed incompatibilità.
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