Testo
|
Con la presente si trasmette in allegato il parere rilasciato dal Consiglio Nazionale in risposta al quesito del Presidente di un Consiglio di disciplina territoriale, considerata la peculiarità della vicenda trattata e l’interesse generale alla sua diffusione e conoscenza.
La questione ha riguardato il caso di un Consiglio di disciplina territoriale che si è venuto a trovare improvvisamente senza entrambi i consiglieri facenti parte della sezione B dell’albo (membro effettivo e membro supplente dell’organismo disciplinare) e in cui uno dei due citati consiglieri svolgeva anche le funzioni di segretario del Consiglio di disciplina.
Si è posto dunque il duplice problema sia di individuare la corretta procedura da seguire per la sostituzione dei due consiglieri, sia di stabilire se fosse consentita – normativa alla mano – una sorta di prorogatio del segretario uscente del Consiglio di disciplina territoriale, fino alla designazione dei nuovi componenti dell’organismo, nonostante egli non appartenesse più alla sezione B, bensì alla sezione A dell’albo.
Ad entrambi questi interrogativi risponde il parere CNI 26/01/2021, analizzando la disciplina professionale di riferimento.
Il tutto in funzione di collaborazione istituzionale e ferma restando l’autonomia organizzativa e decisionale dei singoli Consigli di disciplina territoriali.
Si rimandano pertanto gli interessati alla lettura del parere allegato, confidando possa risultare di utilità.
Parere CNI del 26/01/2021.
|