Testo
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Con la presente si trasmette il chiarimento interpretativo formulato dal Ministero della Giustizia, attraverso il parere prot. m_dg.DAG.11/05/2021.0099341.U., con riguardo a due quesiti avanzati dal Consiglio Nazionale in tema di iscrizioni e cancellazioni dall’albo e procedura di trasferimento dell’iscritto, sollecitati dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli.
Il Consiglio Nazionale, nella istanza datata 28/04/2021, aveva chiesto al Ministero Vigilante, rispettivamente:
1) di confermare o meno la perdurante vigenza ed attualità dell’art.23 del RD 23 ottobre 1025 n.2537, nella parte riguardante la necessaria comunicazione agli Uffici ed Enti ivi indicati dei “provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e cancellazione dall’albo” nel momento in cui è stato istituito l’albo unico nazionale, ex art.3 del DPR 7 agosto 2012 n.137;
2) di precisare se la documentazione di rito da inoltrare all’Ordine di destinazione nel caso di trasferimento di un iscritto ex art.24 del RD n.2537/1925 debba essere inviata in originale, oppure se la stessa possa essere trasmessa tramite PEC (in allegato).
Il Ministero Vigilante, nel condividere sostanzialmente la posizione espressa dal CNI nella richiesta di parere, ha fornito parere negativo circa il superamento della disciplina dettata dall’art.23 del RD n.2537/1925 in materia di comunicazione delle iscrizioni e cancellazioni dall’albo (primo quesito), mentre ha espresso parere positivo riguardo la possibilità di inoltrare la documentazione di rito per via telematica, nell’ipotesi di trasferimento dell’iscritto da un Ordine territoriale all’altro (secondo quesito).
Secondo la Direzione Generale degli Affari Interni del Ministero, infatti, non vi è piena coincidenza tra i destinatari delle comunicazioni previste dall’art.23 del Regolamento per le professioni di Ingegnere e di Architetto e dall’art.3 del DPR n.137/2012 e la disciplina successiva (1) non ha determinato l’abrogazione (implicita) della disciplina antecedente (2).
Inoltre – afferma il parere ministeriale – non vi è stata una normativa sopraggiunta che abbia espressamente stabilito che le comunicazioni agli Enti previste dall’art.23 del RD n.2537/1925 non siano più dovute.
Per quanto concerne invece il trasferimento dell’iscritto regolato dall’art.24, secondo comma, del RD n.2537/1925, il Ministero della Giustizia conferma che nulla osta “alla trasmissione telematica della documentazione de qua all’ordine territoriale di destinazione”.
Non è dunque necessario l’invio in originale della documentazione, bensì risulta sufficiente la trasmissione dei documenti a mezzo PEC.
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Il Consiglio Nazionale esprime soddisfazione per l’autorevole pronunciamento – giunto peraltro in tempi assai rapidi – che risolve definitivamente le incertezze in materia e che potrà utilmente guidare l’azione dei Consigli degli Ordini territoriali, nel pieno rispetto della legge professionale.
ALLEGATI:
1) Richiesta parere CNI del 28/04/2021;
2) Parere del Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari Interni, prot. m_dg.DAG.11/05/2021.0099341.U.
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NOTE
(1) Il DPR n.137/2012
(2) Il RD n.2537/1925
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