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Rif. DV10213
Documento 14/04/2010 CIRCOLARE - XVII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 331
Data 14/04/2010
Riferimento PROT. CNI N. 1757
Note
Allegati

LG10214

SZ10215

Titolo TAR PUGLIA, LECCE, SEZ. III, N.577/2010 – BANDO PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI PROGETTAZIONE – PAGAMENTO DEL COMPENSO PROFESSIONALE SUBORDINATO AL FINANZIAMENTO DELL’INTERVENTO – ILLEGITTIMITÀ
Testo Con la presente si trasmette a tutti gli Enti in indirizzo la sentenza 20 febbraio 2010 n.577 della Terza Sezione del Tar Puglia, Lecce, in tema di affidamento degli incarichi di architettura ed ingegneria e corresponsione dei relativi compensi professionali.

Al Tar pugliese si era rivolto l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce per contestare il bando di gara a procedura aperta indetto dal Comune di Cutrofiano (LE) per l’affidamento di un incarico di progettazione, contenente la clausola secondo cui il pagamento del compenso professionale era subordinato al finanziamento dell’intervento, mentre il professionista s’impegnava a non ricevere nessun compenso, nemmeno per le spese vive, qualora l’intervento non fosse stato ammesso a finanziamento.

Il giudice amministrativo di primo grado ha accolto il ricorso dell’Ordine provinciale, facendo leva sul disposto dell’art.92, primo comma, del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163) che, come noto, vieta la possibilità di subordinare la corresponsione dei compensi per la progettazione e le attività tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata (in allegato).

Il Tribunale Amministrativo Regionale, inoltre, ha rigettato la tesi della difesa del Comune, che aveva prospettato l’avvenuta abrogazione dell’art.92 cit. ad opera dell’art.2 del cd Decreto Bersani (decreto-legge n.223/2006, convertito in legge dalla l. 248/2006), affermando che il Decreto Bersani, “pur avendo eliminato i minimi tariffari e consentendo di concordare tariffe parametrate ai risultati ottenuti”, non contempla affatto l’abrogazione dell’anzidetto divieto che deve ritenersi, pertanto, attualmente vigente e confermato.

Pur ribadendo un principio consolidato, si segnala la pronuncia allegata perché costituisce uno dei pochi interventi giurisprudenziali sulla specifica questione e si ritiene quindi possa essere utilmente sfruttata nei confronti di quelle amministrazioni che intendessero a loro volta, nei bandi di gara, subordinare il compenso del progettista al finanziamento dell’intervento.

A tal fine si invitano gli Ordini provinciali a darne ampia diffusione nel proprio ambito territoriale di riferimento, a beneficio di tutti gli operatori del settore, professionisti e stazioni appaltanti.


Allegati:

1) art.92 decreto legislativo n.163/2006 ;
2) sentenza Tar Puglia, Lecce, III sez., 20/02/2010 n.577.

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