Testo
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1. Domanda di iscrizione all'albo
La legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo e le cosiddette leggi Bassanini sulla semplificazione e lo snellimento dell'attività del complesso della Pubblica Amministrazione (leggi 15 marzo 1997, nø 59, 15 maggio1997, nø 127, 16 giugno 1998, nø 191), hanno, come noto, radicalmente mutato i rapporti tra i pubblici poteri ed i cittadini (anzi gli utenti in senso lato) avviando un processo di capillare "democratizzazione" delle strutture e delle attività delle amministrazioni pubbliche (1).
Tale attività normativa generale che, si ricorda, recando principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, costituisce una delle grandi riforme dello Stato, ha dunque portata ed applicazione soggettiva ed oggettiva amplissima e pervade diffusamente anche i procedimenti di competenza degli Ordini professionali che sono enti pubblici non economici locali (provinciali).
In particolare l'istituto dell'autocertificazione (2) trova applicazione in uno dei più importanti procedimenti e cioè l'iscrizione all'albo (3).
Di seguito si riportano le indicazioni per la presentazione della domanda d'iscrizione all'albo. Al fine di facilitare l'attività degli Ordini si allega un facsimile di modulo di domanda.
La domanda può essere presentata personalmente presso l'ufficio di segreteria dell'ordine dall'interessato o da un suo incaricato. La domanda può essere altresì trasmessa per posta o via telefax . Nell'ipotesi di presentazione da parte dell'interessato lo stesso dovrà apporre la firma in presenza dell'addetto dell'ordine (dipendente inquadrato almeno nella qualifica funzionale VI (4) previa mera esibizione di un valido documento di riconoscimento. In tutti gli altri casi, alla domanda firmata dovrà allegarsi semplice fotocopia del documento (5).
In nessun caso può essere richiesta l'autenticazione della firma.
Sulla domanda andrà applicata una marca da lire 20000.
La domanda conterrà altresì, oltre alla dichiarazione del proprio nome, cognome, e dichiarazione relativa al non essere iscritto all'albo degli Ingegneri in provincia diversa da quella presso cui si presenta l'istanza, l'autocertificazione definitivamente sostitutiva dei seguenti fatti, stati o qualità personali: nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale; contiene anche dichiarazione, temporaneamente sostitutiva dei relativi documenti, concernente la situazione penale, il godimento dei diritti civili ed il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione (6).
Poiché l'articolo 10, della legge 15/1968 prevede che le condanne penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate dall'amministrazione interessata la medesima dovrà acquisire d'ufficio il certificato relativo al casellario giudiziale (7).
Alla domanda dovrà allegarsi anche l'attestazione relativa al versamento della prescritta tassa di concessione governativa.
Non sembra, invece, ammissibile la previsione del versamento di distinte quote "una tantum" a titolo di tassa d'ingresso o d'iscrizione. Tale prelievo, infatti, non è in nessun modo previsto dalla legge che invece consente solo che ogni Ordine fissi con propria deliberazione, la quota dovuta da ciascun iscritto annualmente a copertura delle spese sostenute dall'Ente per il complesso dell'attività istituzionale.
L'allegato modulo, ove condiviso ed adottato dagli Ordini, potrà essere utilizzato anche per l'adempimento di cui alla lettera A) della circolare della Funzione Pubblica emarginata all'oggetto ed allegata alla presente.
2. Certificato d'iscrizione all'albo
La legge 15/1968 richiamata dalla legge 127/1997 prevede che l'iscritto all'albo possa con autorcertificazione dichiarare la propria iscrizione all'albo della provincia di appartenenza.
Si suggerisce altresì di fornire all'utenza, unitamente al modulo della domanda, anche la presente circolare.
ALLEGATI:
1) Modulo per la domanda d'iscrizione all'albo (DV05431)
2) Circolare della Funzione Pubblica del 27 maggio 1998 nø 4/98 - G.U. 30/05/98 (DV05290)
NOTE
1. Articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, nø 29 ripubblicato sul S.O. nø 98/L alla G.U. del 25/05/1998: " Per amministrazioni pubbliche s'intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative , le aziende ed amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e i loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi delle case popolari , le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale."
2. Articolo 3 legge 15 maggio 1997, nø 127 e articolo 3 comma 1 legge 4 gennaio 1968, nø 15
3. Il decreto del Ministro di Grazia e Giustizia del 22 maggio 1995, nø 431 conferma che fra i requisiti pienamente autocertificabili vi è anche l'iscrizione all'albo (cfr. circolare CNI 289/'95)
4. Si confronti la declaratoria di mansioni del profilo professionale "assistente di amministrazione" riportate nel DPR 1ø marzo 1988, nø 285
5. Articolo 2 comma 11 della legge 191/98
6. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sia che vengano rese nello stesso documento contenente istanze rivolte alla P.A. sia presentate separatamente come allegato, sono esenti dall'imposta di bollo ex art. 21 della legge 4 gennaio 1968 nø 15
7. E', però, da notare che in considerazione delle ridotte dimensioni organizzative della maggioranza degli Ordini, l'acquisizione d'ufficio costituirà un indubbio aggravio dell'attività di segreteria. Si segnala l'opportunità di suggerire all'interessato di provvedere direttamente alla produzione del casellario giudiziale, potendo la richiesta dell'Ordine dilatare i tempi di iscrizione all'albo.
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