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Rif. DV08737
Documento 11/05/2004 CIRCOLARE - XVI SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 360
Data 11/05/2004
Riferimento Protocollo CNI n. 14790 del 11/05/2004
Note
Allegati

dv08738

dv08739

lg08710

Titolo SPESE PUBBLICITARIE DEGLI ORDINI PROVINCIALI - COMUNICAZIONE DOVUTA ALL'AUTORITA' PER LA GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI - ACCERTAMENTI IN ATTO DA PARTE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Testo Con la presente si rende noto a tutti gli Organismi in indirizzo che è giunta notizia che sono in atto degli accertamenti e delle azioni di controllo da parte della Guardia di Finanza per verificare l’osservanza del disposto dell’art. 5 della legge 25/02/1987 n. 67 ("Rinnovo della l. 5 agosto 1981 n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria"), concernenti anche l’attività degli Ordini provinciali.

Ai sensi del primo comma dell’art. 5 l. 25/02/1987 n. 67, infatti, le amministrazioni pubbliche sono tenute a destinare alla pubblicità su quotidiani e periodici una quota non inferiore al 50% delle spese per la pubblicità iscritte nell’apposito capitolo di bilancio, mentre il quarto comma della stessa disposizione stabilisce che le stesse amministrazioni sono tenute a fornire comunicazione, anche se negativa, delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico (v. allegati).

La norma citata, quindi, da un lato riguarda anche gli Ordini provinciali degli Ingegneri (ricompresi nell’espressione "enti pubblici non economici"), dall’altro è chiara nel prevedere il suddetto obbligo di comunicazione al Garante delle telecomunicazioni anche nel caso in cui spese pubblicitarie in quell’anno non siano state effettuate.

Per il caso di violazione degli obblighi di legge, pertanto, il comma 9 dell’art. 5 cit. prevede la sanzione amministrativa pecuniaria "da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila".

Le verifiche effettuate nei giorni scorsi presso alcuni Ordini confermano che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha inteso avviare una serie di controlli nel settore delle amministrazioni pubbliche, comprensive degli Ordini provinciali, per il tramite della Guardia di Finanza, al fine di verificare il rispetto delle previsioni di cui all’art. 5 l. 67/1987 e comminando la sanzione pecuniaria di legge in caso di riscontrata mancanza delle prescritta comunicazione, pur se negativa, sulle spese pubblicitarie sostenute.

Si rammenta che la suddetta comunicazione va inviata entro il 31 marzo di ogni anno (ma v. anche la delibera n. 67/CONS/2004, allegata, di proroga al 15 giugno 2004 delle dichiarazioni relative al 2003), compilando i modelli telematici (A ed Enti pubblici) contenuti nell’indirizzo Internet www.roc.infocamere.it , secondo quanto stabilito dalla delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/03/CONS.

Tutte le suddette informazioni e delibere sono comunque rinvenibili sul sito Internet dell’Autorità: "www.agcom.it" , alla pagina "Attività dell’Autorità" - Altro materiale.

Si rammenta, infine, che i citati adempimenti sono gli stessi già segnalati con le circolari CNI n. 197 del 09-04-1998 e n. 147 del 16-10-1997.

Coloro che ancora non hanno ottemperato alle disposizioni di legge in questione dovranno provvedere al più presto per non incorrere nelle sanzioni pecuniarie anzidette, fermo restando che questo Consiglio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.

Allegati:

a) art. 5 l. 67/1987; (LG08710)

b) delibera n. 67/04/cons; (DV08738)

c) delibera n. 129/03/cons. (DV08739)
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