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Rif. DV06496
Documento 18/07/2000 CIRCOLARE - XVI SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 68
Data 18/07/2000
Riferimento Protocollo CNI n. 3527 del 18/07/2000
Note
Allegati

sz06497

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Titolo 1) SOCIETA' DI INGEGNERIA - IMPORTI SOTTO SOGLIA - ESCLUSIONE - LEGITTIMITA' - TRASMISSIONE SENTENZA TAR VENETO N. 639/2000 2) INGEGNERI - PROGETTAZIONE OPERE CIMITERIALI - COMPETENZA - TRASMISSIONE SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 2938/2000
Testo Per opportuna informazione, si trasmettono due ritagli stampa contenenti notizie su due recenti sentenze relative alle competenze degli ingegneri.

Il primo ritaglio riguarda una sentenza (nø 639/2000) del TAR Veneto, con la quale, in difformità con quanto deciso da altri Tribunali amministrativi, si afferma che l'art. 17, comma 4 della Legge quadro sui lavori pubblici non contrasta con le disposizioni del trattato UE e, quindi, viene confermata l'esclusione delle società di ingegneria degli incarichi di progettazione sotto la soglia dei 200.000 ECU.

Il secondo ritaglio, riguarda una sentenza (nø 2938 del 22 maggio 2000) del Consiglio di Stato che sancisce ancora una volta la competenza esclusiva degli ingegneri in materia di progettazione delle costruzioni stradali, degli impianti elettrici, delle opere igienico - sanitarie e di quelle idrauliche. La sentenza ha così riformato una precedente sentenza del TAR Veneto che aveva erroneamente ritenuto la competenza degli architetti nella progettazione delle opere cimiteriali.

Si trasmette, infine, copia integrale delle due sentenze.


Allegati:

- Sentenza Tar Veneto n. 639/2000 (SZ06497)

- Sentenza Consiglio di Stato n. 2938/2000 (SZ06498)



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