Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it
Rif. dv10067
Documento 03/07/2009 CIRCOLARE - XVII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 244
Data 03/07/2009
Riferimento PROT. CNI N. 3636
Note
Allegati

DV10068

DV10069

Titolo POSSIBILITÀ DI DUPLICE ISCRIZIONE NELLE SEZIONI A E B DELL’ALBO E ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE – RICHIESTA PARERE – RISPOSTA INTERLOCUTORIA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – PROT. CNI N. 3326
Testo Con la presente si trasmette a tutti gli Enti in indirizzo, per opportuna informazione, la nota della Direzione Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia datata 16/06/2009, prot. m_dg.DAG.0081583.U, relativa alla possibilità di duplice iscrizione nelle sezioni A e B dell’albo in settori differenti.

Su sollecitazione di vari Ordini provinciali il Consiglio Nazionale, infatti, in questi anni ha con costanza richiesto al Ministero Vigilante di chiarire inequivocabilmente – nel silenzio del DPR 328/2001 sul punto – se la normativa consente o meno la possibilità di duplice iscrizione nelle sezioni A e B dell’albo in settori differenti, per coloro che ne hanno i requisiti, nonché se sia possibile sommare le due anzianità di iscrizione (v., da ultimo, la richiesta di parere CNI 14/05/2009 allegata).

Come noto, invece, sulla impossibilità di doppia iscrizione nelle sezioni A e B dell’albo per il medesimo settore il Ministero della Giustizia si era già pronunciato con il parere prot.dag. 110777 del 24/10/2006 (su cui v. la circolare CNI 6/11/2006 n. 39).

Adesso, dopo vari anni, il Ministero della Giustizia ha risposto con una nota interlocutoria, che chiama in causa anche il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, auspicando una posizione comune dei due Dicasteri che hanno redatto il DPR 328.

L’articolata risposta ministeriale, oltre a soffermarsi sulle conseguenze interpretative derivanti dalla soluzione prescelta sulla questione dell’eventuale semplificazione dell’esame di Stato per l’iscrizione nell’ulteriore settore e sezione, afferma comunque che, ad avviso dell’Autorità Vigilante, la soluzione della possibilità di una duplice iscrizione “non appare in contrasto con il dato normativo… e pare, inoltre, ragionevole, non ravvisandovi motivi per non consentire al professionista che abbia conseguito un titolo abilitativo di potere poi procedere allo svolgimento effettivo dell’attività conseguente”, come chiedeva il CNI.

In attesa del pronunciamento del Ministero dell’Università si invia quindi in allegato la risposta del Ministero della Giustizia, fermo restando che il Consiglio Nazionale, come detto, sta lavorando per una risposta definitiva sulla risalente questione, a beneficio di tutti gli Ordini provinciali.

Allegati:
1) richiesta parere CNI del 14/05/2009
2) risposta Ministero Giustizia del 16/06/2009.

Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it